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Regolamento di esecuzione (UE) n. 1267/2012 della Commissione del 21 dicembre 2012 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2013

In vigoreVersione 2012-12-21dal 2012-12-22
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2012/1267@2012-12-21/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO I Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, dal paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2013
  4. ALLEGATO II Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I 1)2) 14.12.2012-20.12.2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 10011900, 10011100, ex10019120 [frumento (grano) tenero da seme], ex10019900 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 10021000, 10029000, 10051090, 10059000, 10071090 e 10079000 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2) A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 10011900, 10011100, ex10019120 [frumento (grano) tenero da seme], ex10019900 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 10021000, 10029000, 10051090, 10059000, 10071090 e 10079000 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2013, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o gennaio 2013, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2012 Per la Commissione, a nome del presidente José Manuel Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ANNEX

ALLEGATO I Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, dal paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2013

Codice NC Designazione delle merci Dazio all'importazione (EUR/t) 10011900 10011100 FRUMENTO (grano) duro di alta qualità 0,00 di media qualità 0,00 di bassa qualità 0,00 ex10019120 FRUMENTO (grano) tenero da seme 0,00 ex10019900 FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme 0,00 10021000 10029000 SEGALA 0,00 10051090 GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido 0,00 10059000 GRANTURCO, diverso dal granturco da seme 0,00 10071090 10079000 SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina 0,00

ALLEGATO II Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I 1)2) 14.12.2012-20.12.2012

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010: (EUR/t) Frumento tenero Granturco Frumento duro di alta qualità Frumento duro di media qualità Frumento duro di bassa qualità Borsa Minnéapolis Chicago — — — Quotazione 263,55 213,34 — — — Prezzo fob USA — — 259,19 249,19 229,19 Premio sul Golfo — 18,17 — — — Premio sui Grandi Laghi 25,89 — — — — Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010: Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam: 14,52 EUR/t Spese di nolo: Grandi Laghi — Rotterdam: 46,05 EUR/t

Versioni

  1. 2012-12-21