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Regolamento di esecuzione (UE) n. 155/2012 della Commissione del 21 febbraio 2012 recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

In vigoreVersione 2012-02-21dal 2012-03-14
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2012/155@2012-02-21/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 13.
    2. Articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2011 della Commissione sono state introdotte due nuove sottovoci (85287115 e 85287191) nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Entrambe riguardano gli apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l’accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi (le cosiddette set-top box con funzione di comunicazione). Secondo la formulazione delle sottovoci tali apparecchi comprendono apparecchi che incorporano un dispositivo che esegue una funzione di registrazione o riproduzione, purché non perdano il carattere essenziale di una set-top box che ha una funzione di comunicazione.

(2) Ai fini della certezza del diritto è necessario chiarire la portata di tali nuove sottovoci per quanto riguarda i termini modem e scambio interattivo di informazioni. Occorre pertanto inserire una nuova nota complementare nel capitolo 85 della nomenclatura combinata per garantire un’interpretazione uniforme delle sottovoci suddette in tutto il territorio dell’Unione.

(3) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 13.

Nel capitolo 85 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, è inserita la nota complementare 3 che segue: Unicamente per l’applicazione delle sottovoci 85287115 e 85287191, il termine modem si riferisce a dispositivi o apparecchiature che modulano e demodulano segnali in entrata e in uscita, come i modem V.90 o i modem via cavo e altri dispositivi analoghi che utilizzano tecnologie per l’accesso a internet, quali WLAN, ISDN e Ethernet. La portata dell’accesso a internet può essere limitata dal fornitore del servizio. Gli apparecchi descritti nelle suddette sottovoci devono consentire un processo di comunicazione bidirezionale o un flusso di informazioni bidirezionale, allo scopo di fornire un scambio interattivo di informazioni.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2012 Per la Commissione, a nome del presidente Algirdas Šemeta Membro della Commissione

Versioni

  1. 2012-02-21