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Regolamento di esecuzione (UE) n. 257/2012 della Commissione del 22 marzo 2012 recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine

In vigoreVersione 2012-03-22dal 2012-03-23
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2012/257@2012-03-22/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
    4. Articolo 4
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO Restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine applicabili a decorrere dal 23 marzo 2012 NB:

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, e l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell’allegato I, parte XV, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell’Unione europea può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni bovine, occorre fissare restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 168 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3) Ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

(4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno dell’Unione e che recano il bollo sanitario previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

(5) A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione, del 21 novembre 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione per talune carni bovine disossate, se la quantità di carni disossate destinata all’esportazione è inferiore al 95 % ma pari o superiore all’85 % della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento, l’aliquota della restituzione particolare viene ridotta.

(6) Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1318/2011 della Commissione. Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(7) Per prevenire ogni divergenza rispetto all’attuale situazione del mercato e le speculazioni sul mercato, nonché per garantire l’efficienza della gestione è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Nel caso previsto all’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007, l’aliquota della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 è ridotta di 3,5 EUR/100 kg.

Articolo 3

Il regolamento (UE) n. 1318/2011 di esecuzione è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2012 Per la Commissione, a nome del presidente José Manuel Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ANNEX

ALLEGATO Restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine applicabili a decorrere dal 23 marzo 2012 NB:

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie A sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). I codici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente: B00 tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad esportazioni fuori dell’Unione). B02 B04 e destinazione EG. B03 Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 33 e 42 e, ove del caso, all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1)]. B04 Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Birmania/Myanmar, Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d’Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Burundi, Sant’Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell’Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Sud Africa, Lesotho. Codice prodotto Destinazione Unità di misura Ammontare delle restituzioni 0102 21 10 9140 B00 EUR/100 kg peso vivo 12,9 0102 21 30 9140 B00 EUR/100 kg peso vivo 12,9 0102 31 00 9100 B00 EUR/100 kg peso netto 12,9 0102 31 00 9200 B00 EUR/100 kg peso netto 12,9 0102 90 20 9100 B00 EUR/100 kg peso netto 12,9 0102 90 20 9200 B00 EUR/100 kg peso netto 12,9 0201 10 00 9110 B02 EUR/100 kg peso netto 18,3 B03 EUR/100 kg peso netto 10,8 0201 10 00 9130 B02 EUR/100 kg peso netto 24,4 B03 EUR/100 kg peso netto 14,4 0201 20 20 9110 B02 EUR/100 kg peso netto 24,4 B03 EUR/100 kg peso netto 14,4 0201 20 30 9110 B02 EUR/100 kg peso netto 18,3 B03 EUR/100 kg peso netto 10,8 0201 20 50 9110 B02 EUR/100 kg peso netto 30,5 B03 EUR/100 kg peso netto 17,9 0201 20 50 9130 B02 EUR/100 kg peso netto 18,3 B03 EUR/100 kg peso netto 10,8 0201 30 00 9050 US EUR/100 kg peso netto 3,3 CA EUR/100 kg peso netto 3,3 0201 30 00 9060 B02 EUR/100 kg peso netto 11,3 B03 EUR/100 kg peso netto 3,8 0201 30 00 9100 B04 EUR/100 kg peso netto 42,4 B03 EUR/100 kg peso netto 24,9 EG EUR/100 kg peso netto 51,7 0201 30 00 9120 B04 EUR/100 kg peso netto 25,4 B03 EUR/100 kg peso netto 15,0 EG EUR/100 kg peso netto 31,0 0202 10 00 9100 B02 EUR/100 kg peso netto 8,1 B03 EUR/100 kg peso netto 2,7 0202 20 30 9000 B02 EUR/100 kg peso netto 8,1 B03 EUR/100 kg peso netto 2,7 0202 20 50 9900 B02 EUR/100 kg peso netto 8,1 B03 EUR/100 kg peso netto 2,7 0202 20 90 9100 B02 EUR/100 kg peso netto 8,1 B03 EUR/100 kg peso netto 2,7 0202 30 90 9100 US EUR/100 kg peso netto 3,3 CA EUR/100 kg peso netto 3,3 0202 30 90 9200 B02 EUR/100 kg peso netto 11,3 B03 EUR/100 kg peso netto 3,8 1602 50 31 9125 B00 EUR/100 kg peso netto 11,6 1602 50 31 9325 B00 EUR/100 kg peso netto 10,3 1602 50 95 9125 B00 EUR/100 kg peso netto 11,6 1602 50 95 9325 B00 EUR/100 kg peso netto 10,3

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  1. 2012-03-22