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Regolamento di esecuzione (UE) n. 332/2012 del Consiglio del 13 aprile 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 130/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese ed esclude dalle misure definitive la società Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd

In vigoreVersione 2012-04-13dal 2012-04-21
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2012/332@2012-04-13/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC in materia di misure antidumping e antisovvenzioni, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea (la Commissione) dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue: PROCEDURA Misure in vigore

(1) Con il regolamento (CE) n. 130/2006 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo che varia dallo 0 % al 34,9 % sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese (Cina). L’aliquota del dazio antidumping definitivo istituito sull’acido tartarico prodotto dal produttore esportatore cinese Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd. (Hangzhou Bioking) è stata dello 0 %.

Apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame delle misure applicate alla società Hangzhou Bioking

(2) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto il 27 ottobre 2009 una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure, in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (regolamento di base).

(3) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 26 gennaio 2011 la Commissione ha annunciato l’avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (avviso di apertura).

(4) Nell’avviso di apertura la Commissione ha annunciato anche l’avvio di un riesame delle misure applicate alla Hangzhou Bioking a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1515/2001, al fine di permettere le modifiche necessarie del regolamento (CE) n. 130/2007 alla luce della relazione dell’organo d’appello dell’OMC intitolata Mexico — Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice. Tale relazione stabilisce ai paragrafi 305 e 306 che un produttore esportatore che in base ai risultati dell’inchiesta iniziale non ha praticato il dumping va escluso dal campo di applicazione della misura definitiva istituita a seguito di tale inchiesta e non può essere oggetto di un riesame amministrativo o per cambiamento di circostanze.

Apertura di un nuovo procedimento

(5) Il 29 luglio 2011 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’apertura di un’inchiesta antidumping a norma dell’articolo 5 del regolamento di base riguardante le importazioni nell’Unione europea di acido tartarico originarie della Cina, limitata alla Hangzhou Bioking.

Esclusione della società Hangzhou Bioking dalla misura antidumping definitiva istituita dal regolamento (CE) n. 130/2006

(6) È opportuno escludere la società Hangzhou Bioking dalle misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 130/2006 per evitare che essa sia contemporaneamente oggetto di due procedimenti antidumping,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 130/2006 è così modificato: nella tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, la voce relativa alla Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd è soppressa e la voce Tutte le altre società è sostituita dalla voce Tutte le altre società (ad eccezione della Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd — codice addizionale TARIC A687).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2012 Per il Consiglio Il presidente N. Wammen

Versioni

  1. 2012-04-13