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Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio del 18 gennaio 2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011

In vigoreVersione 2012-01-18dal 2012-01-19
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2012/36@2012-01-18/it

Indice
  1. Preambolo
  2. CAPO I DEFINIZIONI
    1. Articolo 1
  3. CAPO II RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI
    1. Articolo 2
    2. Articolo 3
    3. Articolo 4
    4. Articolo 5
    5. Articolo 6
    6. Articolo 7
    7. Articolo 8
    8. Articolo 9
    9. Articolo 10
    10. Articolo 11
  4. CAPO III RESTRIZIONI ALLA PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI INFRASTRUTTURE
    1. Articolo 12
  5. CAPO IV RESTRIZIONI AL FINANZIAMENTO DI ALCUNE IMPRESE
    1. Articolo 13
  6. CAPO V CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE
    1. Articolo 14
    2. Articolo 15
    3. Articolo 16
    4. Articolo 17
    5. Articolo 18
    6. Articolo 19
    7. Articolo 20
    8. Articolo 21
    9. Articolo 22
  7. CAPO VI RESTRIZIONI RELATIVE AI TRASFERIMENTI DI FONDI E AI SERVIZI FINANZIARI
    1. Articolo 23
    2. Articolo 24
    3. Articolo 25
    4. Articolo 26
  8. CAPO VII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
    1. Articolo 27
    2. Articolo 28
    3. Articolo 29
    4. Articolo 30
    5. Articolo 31
    6. Articolo 32
    7. Articolo 33
    8. Articolo 34
    9. Articolo 35
    10. Articolo 36
    11. Articolo 37
  9. ANNEX
  10. ALLEGATO I ELENCO DEL MATERIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 E ALL'ARTICOLO 3 CHE POTREBBE ESSERE USATO PER LA REPRESSIONE INTERNA
  11. 1.
  12. 3.
  13. 3.6Nota 1Nota 2
  14. 4.
  15. 4.3 a)
  16. 5.
  17. ALLEGATO II ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DEGLI ORGANISMI O DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 14 E ALL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1, LETTERA A) A. B.
  18. ALLEGATO II bis ELENCO DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 E ALL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1, LETTERA B) Entità
  19. ALLEGATO III ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA
  20. A.
  21. B.
  22. ALLEGATO IV ELENCO DI PETROLIO GREGGIO E PRODOTTI PETROLIFERI DI CUI ALL'ARTICOLO 6
  23. ALLEGATO V APPARECCHIATURE, TECNOLOGIE E SOFTWARE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 Nota generale
  24. a)
  25. b)
  26. c)
  27. A.
  28. B.
  29. C.
  30. D.
  31. E.
  32. ALLEGATO VI ELENCO DELLE ATTREZZATURE E DELLE TECNOLOGIE CHIAVE DI CUI ALL'ARTICOLO 8 Note generali 1.N.B.:2.3.4. Nota generale sulla tecnologia (NGT) 1.2.3.
  33. Prospezione e produzione di greggio e di gas naturale
  34. 1.A1.2.3.4.5. Note tecniche: a.b.c.6.7.8.9.10. Nota tecnica: 11.
  35. 1.C1.2. Nota tecnica: 3.
  36. Raffinazione di olio greggio e liquefazione di gas naturale
  37. 2.A1.2.3. Nota tecnica: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.13. Nota tecnica: 14. Nota tecnica: 15.16.17.18.19.
  38. 2.A1. a.
  39. 2.A1.2.3. Nota tecnica: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.13. a.
  40. 2.A1.2.3. Nota tecnica: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.13. Nota tecnica: 14. Nota tecnica: 15.16. a.
  41. 2.C1.2.3.4.5. Nota:
  42. 2.C1.2.3.4. a.
  43. 2.E1.2.3.4.5.6.
  44. ALLEGATO VII Attrezzature e tecnologie di cui all'articolo 12

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

(2) Il Consiglio ha ampliato la portata delle sue misure contro la Siria con i regolamenti del Consiglio del 2 settembre, 23 settembre, 13 ottobre e 14 novembre 2011, nonché apportando modifiche e integrazioni all'elenco delle persone e delle entità designate tramite successivi regolamenti di esecuzione del Consiglio. Ulteriori misure, che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, sono previste da corrispondenti decisioni PESC del Consiglio.

(3) In considerazione dei continui atti di repressione brutale e di violazione dei diritti umani da parte del governo della Siria, la decisione 2011/782/PESC del Consiglio prevede nuove misure, vale a dire il divieto di esportazione di apparecchiature destinate ad essere usate dal regime siriano per il controllo delle telecomunicazioni, il divieto di partecipazione ad alcuni progetti di infrastrutture e di investimenti in detti progetti e ulteriori restrizioni sui trasferimenti di fondi e la fornitura di servizi finanziari.

(4) È opportuno precisare che la presentazione e la trasmissione dei documenti necessari a una banca ai fini del loro trasferimento finale ad una persona, un'entità o un organismo non menzionati nell'elenco per attivare pagamenti autorizzati a norma dell'articolo 20, non costituiscono una messa a disposizione di fondi ai sensi dell'articolo 14.

(5) La facoltà di modificare l'elenco figurante negli allegati II e II bis del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della grave situazione politica in Siria e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2011/273/PESC.

(6) La procedura di modifica degli elenchi di cui agli allegati II e II bis del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco affinché abbiano l'opportunità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona, l'entità o l'organismo interessati.

(7) Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, devono essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

(8) Tali misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello di Unione.

(9) In considerazione della portata delle modifiche introdotte, che si aggiungono alle varie misure già adottate nei confronti della Siria, è opportuno consolidare tutte le misure in un nuovo regolamento che abroga e sostituisce il regolamento (UE) n. 442/2011.

(10) Il presente regolamento dovrebbe entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I DEFINIZIONI

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) succursale di un ente finanziario o creditizio, una sede di attività che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente finanziario o creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività di ente finanziario o creditizio;

b) servizi di intermediazione,

i) la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o

ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

c) contratto o transazione, qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine contratto include qualsiasi garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, giuridicamente indipendente o meno, nonché qualsiasi disposizione annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;

d) ente creditizio, un ente creditizio secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, comprese le sue succursali all'interno o al di fuori dell'Unione;

e) petrolio greggio e prodotti petroliferi, i prodotti elencati nell'allegato IV;

f) risorse economiche, le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

g) ente finanziario, comprese le sue succursali, siano esse all'interno o all'esterno dell'Unione;

i) un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell'effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell'allegato I della direttiva 2006/48/CE, comprese le attività degli uffici dei cambiavalute (bureaux de change);

ii) un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita, nella misura in cui svolga attività contemplate da detta direttiva;

iii) un'impresa d'investimento secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari;

iv) un organismo di investimento collettivo che commercializza le sue quote o azioni; o

v) un intermediario assicurativo, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa, ad eccezione degli intermediari di cui all'articolo 2, paragrafo 7, di detta direttiva, quando si occupano di assicurazione vita e di altri servizi legati ad investimenti;

h) congelamento delle risorse economiche, il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;

i) congelamento di fondi, il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

j) fondi, tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma non in via esaustiva:

i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;

vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

k) beni, segnatamente prodotti, materiali e attrezzature;

l) assicurazione, un impegno in virtù del quale una o più persone fisiche o giuridiche sono tenute, dietro pagamento, a fornire a un'altra persona o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall'impegno;

m) riassicurazione, l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione oppure, nel caso dell'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's, l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da qualsiasi membro del Lloyd's, da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's;

n) ente creditizio o finanziario siriano,

i) qualsiasi ente creditizio o finanziario con sede in Siria, compresa la Banca centrale della Siria;

ii) qualsiasi succursale o controllata, che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 35, di un ente creditizio o finanziario con sede in Siria;

iii) qualsiasi succursale o controllata, anche se non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 35, di un ente creditizio o finanziario con sede in Siria;

iv) qualsiasi ente creditizio o finanziario privo di sede in Siria ma controllato da una o più persone o entità domiciliate in Siria;

o) persona, entità o organismo siriani,

i) lo Stato della Siria o qualsiasi sua autorità pubblica;

ii) qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Siria;

iii) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo avente la sede legale in Siria;

iv) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo, ubicati in Siria o al di fuori della Siria, di proprietà o controllata direttamente o indirettamente da una o più delle citate persone o organismi controllati;

p) assistenza tecnica, qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze o delle competenze operative o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

q) territorio dell'Unione, i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

CAPO II RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI

Articolo 2

1. È vietato:

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna elencate nell'allegato I, originarie o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria;

b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alla lettera a).

2. Il paragrafo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Siria da personale delle Nazioni Unite (ONU), da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media o da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e persone associate, per uso esclusivamente individuale.

3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato III, possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.

Articolo 3

1. È vietato:

a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (elenco comune delle attrezzature militari) o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;

b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato I, a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;

c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o nell'allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;

d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a c).

2. In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi menzionati non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti a: purché la fornitura in questione sia stata preventivamente approvata dall'autorità competente di uno Stato membro, identificata sui siti web elencati nell'allegato III.

assistenza tecnica destinata esclusivamente a sostenere la Forza di disimpegno degli osservatori delle Nazioni Unite (UNDOF);

materiale militare non letale che potrebbe essere utilizzato per la repressione interna, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, a programmi di sviluppo istituzionale dell'ONU e dell'Unione o a programmi di gestione delle crisi dell'Unione o dell'ONU; o

veicoli non da combattimento equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri in Siria,

Articolo 4

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell'allegato V, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria, senza il rilascio preventivo di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web elencati nell'allegato III.

2. Le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, non rilasciano l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 se hanno fondati motivi per ritenere che le apparecchiature, le tecnologie o i software in questione sarebbero destinati ad operare controlli o intercettazioni, da parte o per conto del governo siriano, sulle comunicazioni via internet o telefoniche in Siria.

3. L'allegato V elenca soltanto le apparecchiature, le tecnologie o i software che possono essere utilizzati per operare controlli o intercettazioni sulle comunicazioni internet o telefoniche.

4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro le quattro settimane che seguono l'autorizzazione.

Articolo 5

1. È vietato: a meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web di cui all'allegato III, non abbia preventivamente rilasciato un'autorizzazione sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2.

a) fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria assistenza tecnica o servizi di intermediazione relativi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato V o relativi alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso delle apparecchiature e delle tecnologie elencate nell'allegato V o relativi alla fornitura, all'installazione, al funzionamento o all'aggiornamento dei software elencati nell'allegato V;

b) fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato V;

c) fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet allo Stato siriano, al suo governo, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici o a qualsiasi persona o entità che agisce per loro conto o sotto la loro direzione, o a loro beneficio diretto o indiretto; e

d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, a qualsivoglia attività avente l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) o c);

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet si intendono i servizi che, utilizzando in particolare le apparecchiature, le tecnologie e i software elencati nell'allegato V, danno accesso a dati riguardanti le telecomunicazioni e le chiamate di un soggetto in entrata e in uscita, consentendo altresì la fornitura di tali dati, a fini di estrazione, decodifica, registrazione, trattamento, analisi e archiviazione o per qualsiasi altra attività connessa.

Articolo 6

È vietato:

a) importare nell'Unione petrolio greggio o prodotti petroliferi che:

i) siano originari della Siria; o

ii) siano stati esportati dalla Siria;

b) acquistare petrolio greggio o prodotti petroliferi situati in Siria o originari della Siria;

c) trasportare petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Siria o esportati dalla Siria in qualsiasi altro paese;

d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c); e

e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto, diretto o indiretto, di eludere i divieti di cui alle lettere a), b), c) o d).

Articolo 7

I divieti di cui all'articolo 6 non si applicano:

a) all'esecuzione, il 15 novembre 2011 o prima di questa data, di un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 2 settembre 2011, purché la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che intende eseguire l'obbligazione abbia notificato, con un preavviso di almeno sette giorni lavorativi, l'attività o la transazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito, individuata nei siti web elencati nell'allegato III; o

b) all'acquisto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi esportati dalla Siria prima del 2 settembre 2011, oppure, qualora l'esportazione sia stata effettuata ai sensi della lettera a), il 15 novembre 2011 o prima di tale data.

Articolo 8

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature o le tecnologie elencate nell'allegato VI a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, o per un uso in Siria.

2. L'allegato VI comprende le attrezzature e tecnologie chiave per i seguenti settori dell'industria del petrolio e del gas in Siria:

a) esplorazione di greggio e gas naturale;

b) produzione di greggio e gas naturale;

c) raffinazione;

d) liquefazione di gas naturale.

3. L'allegato VI non comprende i prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari.

Articolo 9

È vietato:

a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione relativi alle attrezzature e tecnologie elencate nell'allegato VI, o relativi alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei prodotti elencati nell'allegato V, a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, o per un uso in Siria;

b) fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi alle attrezzature e tecnologie di cui all'allegato VI; e

c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, a qualsiasi attività avente l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b).

Articolo 10

1. I divieti di cui agli articoli 8 e 9 non si applicano all'adempimento degli obblighi derivanti da un contratto aggiudicato o concluso prima del 19 gennaio 2012, a condizione che la persona o l'entità che intende valersi del presente articolo abbia informato, con almeno ventuno giorni civili di anticipo, l'autorità competente, identificata nei siti web elencati nell'allegato III, dello Stato membro in cui è stabilita.

2. Ai fini del presente articolo, si ritiene che un contratto sia stato aggiudicato a una persona o entità qualora, al termine di una procedura formale di gara, l'altra parte contraente abbia inviato esplicita conferma scritta dell'aggiudicazione del contratto a tale persona o entità.

Articolo 11

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nuove banconote e monete siriane, stampate o coniate nell'Unione, alla Banca centrale della Siria.

CAPO III RESTRIZIONI ALLA PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI INFRASTRUTTURE

Articolo 12

1. È vietato:

a) vendere, fornire, trasferire o esportare le apparecchiature o le tecnologie elencate nell'allegato VII per uso nella costruzione o installazione in Siria di nuove centrali per la produzione di energia elettrica;

b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza finanziaria o tecnica relativa a qualsiasi progetto di cui alla lettera a).

2. Tale divieto non si applica all'esecuzi0one di un obbligo previsto da un contratto o un accordo concluso prima del 19 gennaio 2012, a condizione che la persona o l'entità che intende valersi del presente articolo abbia informato, con almeno ventuno giorni civili di anticipo, l'autorità competente, identificata nei siti web elencati nell'allegato III, dello Stato membro in cui è stabilita.

CAPO IV RESTRIZIONI AL FINANZIAMENTO DI ALCUNE IMPRESE

Articolo 13

1. Sono vietati:

a) la concessione di prestiti o crediti finanziari a qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;

b) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;

c) la costituzione di imprese comuni con qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;

d) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) o c).

2. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano a qualsiasi persona, entità o organismo siriani attivi:

a) nell'esplorazione, produzione o raffinazione di petrolio greggio; o

b) nella costruzione o installazione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica.

3. Ai fini del solo paragrafo 2 si intende per:

a) esplorazione di greggio, l'esplorazione, la prospezione e la gestione delle riserve di greggio, nonché la fornitura di servizi geologici riferiti a tali riserve;

b) raffinazione di petrolio greggio, la trasformazione, il condizionamento o la preparazione del petrolio ai fini della vendita di combustibili e carburanti ai consumatori finali.

4. I divieti di cui al paragrafo 1:

a) si applicano fatti salvi gli obblighi derivanti da contratti o accordi relativi:

i) all'esplorazione, la produzione e la raffinazione di petrolio greggio conclusi prima del 23 settembre 2011;

ii) alla costruzione o installazione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica prima conclusi prima del 19 gennaio 2012;

b) non impediscono l'aumento di una partecipazione in materia di:

i) esplorazione, produzione e raffinazione di petrolio greggio, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 23 settembre 2011;

ii) costruzione o installazione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 19 gennaio 2012.

CAPO V CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 14

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati negli allegati II e II bis.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II e II bis o utilizzato a loro beneficio.

3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 15

1. Gli allegati II e II bis contengono quanto segue:

a) nell'allegato II sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della decisione 2011/782/PESC, come persone o entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria, persone ed entità che traggono vantaggio dal regime o che lo sostengono e le persone fisiche o giuridiche ad essi associate, e a cui non si applica l'articolo 21 del presente regolamento;

b) nell'allegato II bis sono elencate le entità che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della decisione 2011/782/PESC, come entità associate alle persone o alle entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria o alle persone ed entità che traggono vantaggio dal regime o che lo sostengono e a cui si applica l'articolo 21 del presente regolamento.

2. Gli allegati II e II bis riportano i motivi dell'inserimento delle persone, delle entità e degli organismi interessati nell'elenco.

3. Gli allegati II e II bis riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 16

In deroga all'articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono: Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro le quattro settimane che seguono l'autorizzazione.

a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all'allegato II e II bis e dei familiari a carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente pertinente abbia comunicato alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione;

e) pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale;

f) necessari per scopi umanitari, quali la fornitura e l’agevolazione della fornitura di assistenza, tra cui materiale medico, cibo, operatori umanitari e assistenza connessa, o per le operazioni di evacuazione dalla Siria.

Articolo 17

In deroga all'articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che l'erogazione di tali fondi o risorse economiche è necessaria per soddisfare le esigenze energetiche di base della popolazione civile in Siria, a condizione che l'autorità competente pertinente abbia comunicato per ciascun contratto di fornitura alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione almeno quattro settimane prima dell'autorizzazione i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

Articolo 18

In deroga all'articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato III possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che: Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 14 è stato inserito negli allegati II o II bis o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

b) i fondi o le risorse economiche in questione vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencata/o negli allegati II o II bis; e

d) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Articolo 19

1. L'articolo 14, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di: purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 14, paragrafo 1.

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni del presente regolamento,

2. L'articolo 14, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi nell'Unione accreditino i conti congelati quando ricevono i fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo figurante nell'elenco, purché ogni versamento su tali conti sia anch'esso congelato. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.

Articolo 20

In deroga all'articolo 14, e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato II o II bis sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché il pagamento non sia direttamente o indirettamente ricevuto da una persona o entità di cui all'articolo 14.

Articolo 21

In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, un'entità elencata nell'allegato II bis può, per un periodo di due mesi dalla data in cui è stata designata, effettuare un pagamento utilizzando fondi o risorse economiche congelati ricevuti da tale entità dopo la data in cui è stata designata, purché:

a) tale pagamento sia dovuto in forza di un contratto commerciale; e

b) l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia accertato che il pagamento non sarà ricevuto, direttamente o indirettamente, da una persona o da un'entità elencata nell'allegato II o nell'allegato II bis.

Articolo 22

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche siano stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

CAPO VI RESTRIZIONI RELATIVE AI TRASFERIMENTI DI FONDI E AI SERVIZI FINANZIARI

Articolo 23

La Banca europea per gli investimenti (BEI):

a) non effettua erogazioni o pagamenti nell'ambito di accordi di prestito esistenti tra lo Stato siriano o qualsiasi sua autorità pubblica e la BEI o connessi agli stessi; e

b) sospende ogni contratto di prestazione di servizi di assistenza tecnica esistente per progetti finanziati nell'ambito degli accordi di prestito di cui alla lettera a) e che devono essere eseguiti in Siria a beneficio diretto e indiretto dello Stato siriano o di qualsiasi sua autorità pubblica.

Articolo 24

È vietato:

a) vendere o acquistare obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 19 gennaio 2012, direttamente o indirettamente, ai seguenti soggetti:

i) lo Stato siriano o il suo governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;

ii) qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano;

iii) persone fisiche o persone giuridiche, entità o organismi che agiscano per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii);

iv) persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati da una persona, un'entità o un organismo di cui ai punti i), ii) o iii);

b) fornire a persone, entità o organismi di cui alla lettera a) servizi di intermediazione relativi alle obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 19 gennaio 2012;

c) assistere una persona, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) nell'emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni.

Articolo 25

1. È vietato agli enti creditizi e finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 35 di:

a) aprire un nuovo conto bancario presso un ente creditizio o finanziario siriano;

b) aprire nuovi conti di corrispondenza presso un ente creditizio o finanziario siriano;

c) aprire un nuovo ufficio di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata in Siria;

d) costituire una nuova impresa comune con un ente creditizio o finanziario siriano.

2. È vietato:

a) autorizzare l'apertura di un ufficio di rappresentanza o l'apertura di una succursale o controllata di un ente creditizio o finanziario siriano nell'Unione;

b) concludere accordi per, o per conto di, qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano relativi all'apertura di un ufficio di rappresentanza o all'istituzione di una succursale o di una controllata nell'Unione;

c) concedere un’autorizzazione per l'avvio e il proseguimento dell'attività di un ente creditizio o finanziario o per qualsiasi altra attività che richieda un'autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o controllata di un qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano, se l'ufficio di rappresentanza, la succursale o la controllata non erano operativi prima del 19 gennaio 2012;

d) acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente creditizio o finanziario che rientri nell'ambito d'applicazione dell'articolo 35 da parte di qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano.

Articolo 26

1. È vietato:

a) fornire servizi di assicurazione o riassicurazione:

i) allo Stato siriano, al suo governo e ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici; o

ii) a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, che agiscano per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui al punto i);

b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere il divieto di cui alla lettera a).

2. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica alla fornitura di servizi di assicuraziona obbligatoria o della responsabilità civile a persone, ad entità od organismi siriani basati nell'Unione o alla fornitura di servizi di assicurazione per missioni diplomatiche o consolari siriane nell'Unione.

3. Il paragrafo 1, lettera a), punto ii), non si applica alla fornitura di servizi di assicurazione, ivi comprese l'assicurazione sanitaria e di viaggio, alle persone che agiscono a titolo privato nonché ai connessi servizi di riassicurazione. Il paragrafo 1, lettera a), punto ii), non impedisce la fornitura di servizi di assicurazione o riassicurazione al proprietario di una nave, di un aeromobile o di un veicolo noleggiato da una persona, un'entità o un organismo menzionati al paragrafo 1, lettera a), punto i), e non elencati negli allegati II o II bis. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto ii), non si considera che una persona, un'entità o un organismo agisca sotto la direzione di una persona, di un'entità o di un organismo di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), qualora tali istruzioni siano impartite ai fini dell'attracco, del carico, dello scarico o del transito sicuro di una nave o di un aeromobile che si trovino temporaneamente nelle acque o nello spazio aereo siriani.

4. Il presente articolo vieta di prorogare o rinnovare gli accordi di assicurazione e riassicurazione conclusi prima del 19 gennaio 2012 (salvo in caso di precedente obbligo contrattuale a carico dell'assicuratore o del riassicuratore di accettare la proroga o il rinnovo di una polizza) ma, fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 2, non vieta di rispettare gli accordi conclusi prima di tale data.

CAPO VII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 27

Nessun diritto, incluso ai fini di risarcimento o indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione, sanzione pecuniaria o diritto coperto da garanzia, diritto di proroga o pagamento di una garanzia, compresi i diritti risultanti da lettere di credito e strumenti analoghi, dovrebbe essere concesso al governo della Siria, ai suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, o nei confronti di qualsiasi persona o entità che avanzi diritti tramite o a favore di tale governo, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi del presente regolamento.

Articolo 28

I divieti di cui al presente regolamento non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi interessati se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato il divieto in questione.

Articolo 29

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) fornire immediatamente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, indicata sui siti web elencati nell'allegato III, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 14, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri; e

b) collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 30

Gli Stati membri e la Commissione si informano immediatamente in merito alle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 31

La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato III sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 32

1. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 14, esso modifica di conseguenza l'allegato II o l'allegato II bis.

2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3. Qualora siano avanzate osservazioni o presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.

4. Gli elenchi degli allegati II e II bis sono riesaminati periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

Articolo 33

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo il 19 gennaio 2012 e le notificano ogni successiva modifica.

Articolo 34

Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato III.

Articolo 35

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.

Articolo 36

Il regolamento (UE) n. 442/2011 è abrogato.

Articolo 37

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2012 Per il Consiglio Il presidente N. Wammen

ANNEX

ALLEGATO I ELENCO DEL MATERIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 E ALL'ARTICOLO 3 CHE POTREBBE ESSERE USATO PER LA REPRESSIONE INTERNA

1. Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:

1.

1.1 armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari;

1.2 munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati;

1.3 congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.

2. Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.

3. Veicoli:

3.

3.1 veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;

3.2 veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori;

3.3 veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione con protezione balistica;

3.4 veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva;

3.5 veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili;

3.6Nota 1Nota 2

componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa. Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio. Ai fini del punto 3.5 il termine veicoli include i rimorchi.

4. Sostanze esplosive e attrezzature collegate:

4.

4.1 apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e i relativi componenti appositamente progettati; tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione o azionatori antincendio a sprinkler);

4.2 cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari;

4.3 Altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari e sostanze collegate:

4.3 a)

amatolo;

b)

nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5% di azoto);

c)

nitroglicole;

d)

tetranitrato di pentaeritrite (PETN);

e)

cloruro di picrile;

f)

2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

5. Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari:

5.

5.1 giubbotto antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio;

5.2 elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframmentazione, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici. Nota: questo punto non sottopone ad autorizzazione:

le apparecchiature specificamente progettate per attività sportive;

le apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro.

6. Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari, per la formazione nell'uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.

7. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.

8. Filo spinato tagliente.

9. Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm.

10. Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco.

11. Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco.

ALLEGATO II ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DEGLI ORGANISMI O DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 14 E ALL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1, LETTERA A) A. B.

Persone Nome Informazioni identificative Motivi Data di inserimento nell'elenco 1. Bashar Al-Assad Nato l'11 settembre 1965 a Damasco; passaporto diplomatico n. D1903 Presidente della Repubblica; responsabile dell'autorizzazione e della supervisione della repressione violenta contro i manifestanti. 23.5.2011 2. Maher (alias Mahir) Al-Assad Nato l'8 dicembre 1967; passaporto diplomatico n. D4138 Capo della quarta divisione dell'esercito, membro del comando centrale del Baath, uomo di punta della guardia repubblicana; principale responsabile della repressione dei manifestanti. 9.5.2011 3. Ali Mamluk (alias Mamluk) Nato il 19 febbraio 1946 a Damasco; passaporto diplomatico n. 983 Capo dei servizi d'informazione generali siriani; coinvolto nella repressione dei manifestanti. 9.5.2011 4. Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar) Ministro dell'interno, coinvolto nella repressione dei manifestanti. 9.5.2011 5. Atej (alias Atef, Atif) Najib Ex responsabile della sicurezza politica a Dar'a; cugino del presidente Bashar Al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti. 9.5.2011 6. Hafiz Makhluf (alias Hafez Makhlouf) Nato il 2 aprile 1971 a Damasco; passaporto diplomatico n. 2246 Colonnello e capo unità presso l'ufficio di Damasco dei servizi d'informazione generali; cugino del presidente Bashar Al-Assad; persona vicina a Maher Al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti. 9.5.2011 7. Muhammad Dib Zaytun (alias Mohammed Dib Zeitoun) Nato il 20 maggio 1951 a Damasco; passaporto diplomatico n. D000001300 Capo della sicurezza politica; coinvolto nella repressione dei manifestanti. 9.5.2011 8. Amjad Al-Abbas Capo della sicurezza politica di Banyas, coinvolto nella repressione dei manifestanti a Baida. 9.5.2011 9. Rami Makhlouf Nato il 10 luglio 1969 a Damasco, passaporto n. 454224 Uomo d'affari siriano; associato a Maher Al-Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti 9.5.2011 10. Abd Al-Fatah Qudsiyah Nato a Hama nel 1953; passaporto diplomatico n. D0005788 Capo dei servizi d'informazione militari siriani; coinvolto nella repressione della popolazione civile. 9.5.2011 11. Jamil Hassan Capo dei servizi d'informazione dell'aeronautica militare siriana; coinvolto nella repressione della popolazione civile. 9.5.2011 12. Rustum Ghazali Nato il 3 maggio 1953 a Dar'a; passaporto diplomatico n. D000000887 Capo dell'intelligence militare siriana della zona rurale di Damasco, coinvolto nella repressione della popolazione civile. 9.5.2011 13. Fawwaz Al-Assad Nato il 18 giugno 1962 a Kerdal; passaporto n. 88238 Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha. 9.5.2011 14. Munzir Al-Assad Nato il 1o marzo 1961 a Latakia; passaporto n. 86449 e n. 842781 Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha. 9.5.2011 15. Asif Shawkat Nato il 15 gennaio 1950 a Al-Madehleh, Tartus Vicecapo del personale dei servizi di sicurezza e ricognizione; coinvolto nella repressione della popolazione civile. 23.5.2011 16. Hisham Ikhtiyar Nato nel 1941 Capo dei servizi di sicurezza nazionale; coinvolto nella repressione della popolazione civile. 23.5.2011 17. Faruq Al Shar' Nato il 10 dicembre 1938 Vicepresidente della Siria; coinvolto nella repressione della popolazione civile. 23.5.2011 18. Muhammad Nasif Khayrbik Nato il 10 aprile (o il 20 maggio) 1937 a Hama, passaporto diplomatico n. 0002250 Vicepresidente delegato dei servizi di sicurezza nazionale siriani; coinvolto nella repressione della popolazione civile. 23.5.2011 19. Mohamed Hamcho Nato il 20 maggio 1966; passaporto n. 002954347 Cognato di Maher Al-Assad; uomo d'affari e agente locale di numerose società straniere; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti. 23.5.2011 20. Iyad (alias Eyad) Makhlouf Nato il 21 gennaio 1973 a Damasco; passaporto n. N001820740 Fratello di Rami Makhlouf e ufficiale dei servizi d'informazione generali coinvolto nella repressione della popolazione civile. 23.5.2011 21. Bassam Al Hassan Consigliere del presidente in materia di affari strategici; coinvolto nella repressione della popolazione civile. 23.5.2011 22. Dawud Rajiha Capo di Stato maggiore delle Forze Armate, responsabile del coinvolgimento dell'esercito nella repressione di manifestanti pacifici. 23.5.2011 23. Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf Nato il 21 gennaio 1973 a Damasco; passaporto n. N002848852 Vicepresidente di SyriaTel e curatore temporaneo della società statunitense di Rami Makhlouf finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti. 23.5.2011 24. Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish) Nato nel 1951 o nel 1946 a Kerdaha. Capo della sicurezza presidenziale; coinvolto nella repressione dei manifestanti; cugino di primo grado del presidente Bashar Al-Assad 23.6.2011 25. Riyad Chaliche (Riyad Shalish) Direttore del Military Housing Establishment; finanzia il regime; cugino di primo grado del presidente Bashar Al-Assad. 23.6.2011 26. Comandante di brigata Mohammad Ali Jafari (alias Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali) Nato il 1o settembre 1957 a Yazd, Iran. Comandante generale del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano. 23.6.2011 27. Generale di divisione Qasem Soleimani (alias Qasim Soleimany) Comandante del corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane - Qods, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano. 23.6.2011 28. Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb) Nato nel 1963 a Teheran, Iran. Vicecomandante per i servizi d'informazione del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano. 23.6.2011 29. Khalid Qaddur Socio d'affari di Maher Al-Assad; finanzia il regime. 23.6.2011 30. Ra'if Al-Quwatli (alias Ri'af Al-Quwatli) Socio d'affari di Maher Al-Assad; finanzia il regime. 23.6.2011 31. Mohammad Mufleh Capo dei servizi d'informazione di Hama, coinvolto nella repressione dei manifestanti. 1.8.2011 32. Generale di divisione Tawfiq Younes Capo del dipartimento della sicurezza interna della direzione dei servizi d'informazione generali; coinvolto nella repressione della popolazione civile. 1.8.2011 33. Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami) Nato il 19 ottobre 1932 a Latakia, Siria Stretto collaboratore e zio materno di Bashar e Mahir Al-Assad. Socio d'affari e padre di Rami, Ihab e Iyad Makhlouf. 1.8.2011 34. Ayman Jabir Nato a Latakia Collaboratore di Mahir Al-Assad nella milizia Shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e negli atti violenti contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia Shabiha. 1.8.2011 35. Generale Ali Labi Mahmoud Nato nel 1939 a Tartus. Nominato ministro della Difesa il 3 giugno 2009. Ministro della Difesa. Responsabile della conduzione e delle operazioni delle Forze armate siriane coinvolte nella repressione e negli atti violenti contro la popolazione civile. 1.8.2011 36. Hayek Al-Assad Vice di Maher Al-Assad, capo dell'unità di polizia militare della quarta divisione dell'esercito, coinvolta nella repressione. 23.8.2011 37. Ali Al-Salim Direttore dell'ufficio acquisizioni del ministero della Difesa siriano, punto d'ingresso per tutti gli acquisti d'armi dell'esercito siriano. 23.8.2011 38. Nizar Al-Assad () Cugino del presidente Bashar Al-Assad; In precedenza direttore della società Nizar Oilfield Supplies. Vicino agli alti funzionari del governo. Finanziatore della milizia Shabiha nella regione di Latakia. 23.8.2011 39. Generale di brigata Rafiq Shahadah Capo dei servizi d'informazione militari siriani - dipartimento 293 (affari interni) a Damasco. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Damasco. Consigliere del presidente Bashar Al-Assad in materia di questioni strategiche e di informazioni militari. 23.8.2011 40. Generale di brigata Jamea Jamea (Jami Jami) Capo dipartimento dei servizi d'informazione militari siriani a Deir el-Zor. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Deir el-Zor e Alboukamal. 23.8.2011 41. Hassan Bin-Ali Al-Turkmani Nato nel 1935 ad Aleppo Viceministro aggiunto, ex ministro della Difesa, inviato speciale del presidente Bashar Al-Assad. 23.8.2011 42. Muhammad Said Bukhaytan Segretario regionale aggiunto del partito socialista arabo Baath dal 2005; direttore della sicurezza nazionale del partito Baath a livello regionale 2000-2005. Ex governatore di Hama (1998-2000). Stretto collaboratore del presidente Bashar Al-Assad e di Maher Al-Assad. Alto dirigente del regime con responsabilità nella repressione della popolazione civile. 23.8.2011 43. Ali Douba Responsabile del massacro di Hama nel 1980, è stato richiamato a Damasco come consigliere speciale del presidente Bashar Al-Assad. 23.8.2011 44. Generale di brigata Nawful Al-Husayn Capo dipartimento dei servizi d'informazione militari siriani a Idlib. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile nella provincia di Idlib. 23.8.2011 45. Generale di brigata Husam Sukkar Consigliere del presidente in materia di sicurezza. Consigliere del presidente per quanto riguarda la repressione e le violenze perpetrate dai servizi di sicurezza contro la popolazione civile. 23.8.2011 46. Generale di brigata Muhammed Zamrini Capo dipartimento dei servizi d'informazione militari siriani a Homs. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Homs. 23.8.2011 47. Tenente generale Mudir Adanov (Adnuf) Vicecapo di Stato maggiore, operazioni ed esercitazioni dell'esercito siriano. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria. 23.8.2011 48. Generale di brigata Ghassan Khalil Capo del dipartimento informazioni dei servizi d'informazione generali. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria. 23.8.2011 49. Mohammed Jabir Nato a Latakia Milizia Shabiha. Collaboratore di Maher Al-Assad in ordine alla milizia Shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia Shabiha. 23.8.2011 50. Samir Hassan Socio d'affari di Maher Al-Assad. Risulta sostenere economicamente il regime siriano. 23.8.2011 51. Fares Chehabi (Fares Shihabi) Presidente della camera dell'industria di Aleppo. Finanzia il regime siriano. 2.9.2011 52. Emad Ghraiwati Nato nel marzo 1959 a Damasco Presidente della camera dell'industria di Damasco (Zuhair Ghraiwati Sons). Finanzia il regime siriano. 2.9.2011 53. Tarif Akhras Nato nel 1949 a Homs Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica), Homs. Finanzia il regime siriano. 2.9.2011 54. Issam Anbouba Nato nel 1949 a Latakia, Siria Presidente dell'Issam Anbouba Est. (settore agroindustriale). Finanzia il regime siriano. 2.9.2011 55. Tayseer Qala Awwad Nato nel 1943 a Damasco Ministro della giustizia. Associato al regime siriano, anche sostenendo le politiche e le pratiche dell'arresto e della detenzione arbitrari del regime. 23.9.2011 56. Dott. Adnan Hassan Mahmoud Nato nel 1966 a Tartus Ministro dell'informazione. Associato al regime siriano, anche sostenendo e promuovendo la politica d'informazione del regime. 23.9.2011 57. Generale di divisione Jumah Al-Ahmad Comandante delle Forze Speciali. Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria. 14.11.2011 58. Colonnello Lu'ai Al-Ali Capo dell'Intelligence militare siriana, dipartimento di Dar'a. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Dar'a. 14.11.2011 59. Tenente generale Ali Abdullah Ayyub Vicecapo di Stato maggiore (Personale e manodopera). Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria. 14.11.2011 60. Tenente generale Jasim al-Furayj Capo di Stato maggiore. Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria. 14.11.2011 61. Generale Aous (Aws) Aslan Nato nel 1958 Capo di battaglione della guardia repubblicana. Persona vicina a Maher Al-Assad e al presidente Al-Assad. Coinvolto nella repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria. 14.11.2011 62. Generale Ghassan Belal Generale a capo del reserve bureau della quarta divisione. Consigliere di Maher Al-Assad e coordinatore delle operazioni di sicurezza. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria. 14.11.2011 63. Abdullah Berri Dirige le milizie della famiglia Berri. Responsabile delle milizie filogovernative coinvolte nella repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile ad Aleppo. 14.11.2011 64. George Chaoui Membro dell'esercito elettronico siriano. Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria. 14.11.2011 65. Generale di divisione Zuhair Hamad Vicecapo dei servizi d'informazione generali. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti. 14.11.2011 66. Amar Ismael Civile - Capo dell'esercito elettronico siriano (servizi d'informazione territoriale dell'esercito). Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria. 14.11.2011 67. Mujahed Ismail Membro dell'esercito elettronico siriano. Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria. 14.11.2011 68. Saqr Khayr Bek Ministro aggiunto dell'Interno. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in Siria. 14.11.2011 69. Generale di divisione Nazih Vicedirettore dei servizi d'informazione generali. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti. 14.11.2011 70. Kifah Moulhem Comandante di battaglione della quarta divisione. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile a Deir el-Zor. 14.11.2011 71. Generale di divisione Wajih Mahmud Comandante della diciottesima divisione corazzata. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Homs. 14.11.2011 72. Bassam Sabbagh Nato il 24 agosto 1959 a Damasco. Indirizzo: Kasaa, via Anwar al Attar, stabile al Midani, Damasco Passaporto siriano n. 004326765 emesso il 2 novembre 2008, valido fino al novembre 2014. Avvocato del foro di Parigi. Dirige lo studio legale Sabbagh e associati (Damasco). Consulente giuridico, finanziario e amministrativo degli affari di Rami Makhlouf e di Khaldoun Makhlouf. Socio di Bashar Al-Assad nel finanziamento di un progetto immobiliare a Latakia. Fornisce sostegno finanziario al regime. 14.11.2011 73. Tenente generale Mustafa Tlass Vicecapo di Stato maggiore (logistica e approvvigionamenti). Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria. 14.11.2011 74. Generale di divisione Fu'ad Tawil Vicecapo dei servizi d'informazione dell'aeronautica militare siriana. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti. 14.11.2011 75. Mohammad Al-Jleilati Nato nel 1945 a Damasco Ministero delle Finanze. Responsabile dell'economia siriana. 1.12.2011 76. Dott. Mohammad Nidal Al-Shaar Nato nel 1956 ad Aleppo Ministro dell'Economia e del commercio. Responsabile dell'economia siriana. 1.12.2011 77. Tenente generale Fahid Al-Jassim Capo di stato maggiore. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs. 1.12.2011 78. Generale di divisione Ibrahim Al-Hassan Vicecapo di Stato maggiore. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs. 1.12.2011 79. Generale di brigata Khalil Zghraybih Quattordicesima divisione. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs. 1.12.2011 80. Generale di brigata Ali Barakat 103a brigata della divisione della guardia repubblicana. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs. 1.12.2011 81. Generale di brigata Talal Makhluf 103a brigata della divisione della guardia repubblicana. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs. 1.12.2011 82. Generale di brigata Nazih Hassun Servizi d'informazione dell'aeronautica militare siriana. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs. 1.12.2011 83. Capitano Maan Jdiid Guardia presidenziale. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs. 1.12.2011 84. Muahmamd Al-Shaar Divisione della sicurezza politica. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs. 1.12.2011 85. Khald Al-Taweel Divisione della sicurezza politica. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs. 1.12.2011 86. Ghiath Fayad Divisione della sicurezza politica. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs. 1.12.2011 Entità Nome Informazioni identificative Motivi Data di inserimento nell'elenco 1. Bena Properties Sotto il controllo di Rami Makhlouf, finanzia il regime. 23.6.2011 2. Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari) P.O. Box 108 – Damasco Numero di telefono: 963 112110059 / 963 112110043 Numero di fax: 963 933333149 Sotto il controllo di Rami Makhlouf, finanzia il regime. 23.6.2011 3. Hamcho International (Hamsho International Group) Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damasco Numero di telefono: 963 112316675 Numero di fax: 963 112318875 Sito web: www.hamshointl.com E-mail: info@hamshointl.com e hamshogroup@yahoo.com Sotto il controllo di Mohammad Hamcho o Hamsho; finanzia il regime. 23.6.2011 4. Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE) Società di lavori pubblici sotto il controllo di Riyad Shalish e del ministero della Difesa; finanzia il regime. 23.6.2011 5. Direzione della sicurezza politica. Agenzia dello Stato siriano direttamente coinvolta nella repressione. 23.8.2011 6. Servizi d'informazione generali Agenzia dello Stato siriano direttamente coinvolta nella repressione. 23.8.2011 7. Servizi d'informazione militari Agenzia dello Stato siriano direttamente coinvolta nella repressione. 23.8.2011 8. Agenzia d'informazione dell'aeronautica militare Agenzia dello Stato siriano direttamente coinvolta nella repressione. 23.8.2011 9. Force Qods (Quds) dell'IRGC. Teheran, Iran La forza Qods (Quds) è un braccio speciale del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane (IRGC). La forza Qods è coinvolta nell'approvvigionamento e nel sostegno del regime siriano per la repressione delle proteste in Siria. La forza Qods dell'IRGC ha fornito assistenza tecnica, materiale e sostegno ai servizi di sicurezza siriani nella repressione dei movimenti di protesta civili. 23.8.2011 10. Mada Transport Filiale della Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525 Numero di telefono: 00 963 11 99 62) Entità economica che finanzia il regime. 2.9.2011 11. Cham Investment Group Filiale della Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525 Numero di telefono: 00 963 11 99 62) Entità economica che finanzia il regime. 2.9.2011 12. Real Estate Bank Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square, Damasco P.O. Box: 2337 Damasco (Repubblica araba di Siria) Numero di telefono: (+963) 11 2456777 e 2218602. Numero di fax: (+963) 11 2237938 e 2211186. E-mail: Publicrelations@reb.sy. Sito web: www.reb.sy. Banca di proprietà dello Stato che finanzia il regime. 2.9.2011 13. Addounia TV (alias Dounia TV) Numero di telefono: +963-11-5667274, +963-11-5667271, Numero di fax: +963-11-5667272. Sito web: http://www.addounia.tv Addounia TV ha istigato alla violenza contro la popolazione civile della Siria. 23.9.2011 14. Cham Holding Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Siria P.O. Box 9525 Numero di telefono: +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044 Numero di fax +963 (11) 673 1274 E-mail: info@chamholding.sy. Sito web:www.chamholding.sy Sotto il controllo di Rami Makhlouf, la maggiore società siriana che trae vantaggio dal regime e che lo sostiene. 23.9.2011 15. El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company) Indirizzo: Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damasco – Siria Numero di telefono: +963-11-2212345 Numero di fax: +963-11-44694450 E-mail: sales@eltelm.com Sito web: www.eltelme.com Produzione e fornitura di apparecchiature di telecomunicazione per l'esercito. 23.9.2011 16. Ramak Constructions Co. Indirizzo: Dara'a Highway, Damasco, Siria Numero di telefono: +963-11-6858111 Numero di telefono cellulare: +963-933-240231 Costruzione di caserme, baraccamenti ai posti di frontiera e di altri edifici per le esigenze dell'esercito. 23.9.2011 17. Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company) Indirizzo: Adra Free Zone Area Damasco, Siria Numero di telefono: +963-11-5327266 Numero di telefono cellulare: +963-933-526812 +963-932-878282 Numero di fax: +963-11-5316396 E-mail: sorohco@gmail.com Sito web: http://sites.google.com/site/sorohco Investimenti in progetti industriali e militari locali, fabbricazione di pezzi di armamenti e di prodotti connessi. Il 100% della società è di proprietà di Rami Makhlouf. 23.9.2011 18. Syriatel Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900 Numero di telefono: +963 11 61 26 270 Numero di fax: +963 11 23 73 97 19 E-mail: info@syriatel.com.sy Sito web: http://syriatel.sy/ Sotto il controllo di Rami Makhlouf, finanzia il regime. Conformemente al contratto di licenza versa il 50% degli utili al governo. 23.9.2011 19. Cham Press TV Al Qudsi building, 2o piano - Baramkeh - Damasco Numero di telefono: +963 - 11- 2260805 Numero di fax: +963 - 11 - 2260806 E-mail: mail@champress.com Sito web: www.champress.net Rete televisiva che partecipa a campagne di disinformazione e incitazione alla violenza contro i manifestanti. 1.12.2011 20. Al Watan Al Watan Newspaper - Damasco – Duty Free Zone Numero di telefono: 00963 11 2137400 Numero di fax: 00963 11 2139928 Quotidiano che partecipa a campagne di disinformazione e incitazione alla violenza contro i manifestanti. 1.12.2011 21. Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique; SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damasco Sostiene l'esercito siriano nell'acquisizione di materiale per la sorveglianza e la repressione dei manifestanti. 1.12.2011 22. Business Lab Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, P.O. Box 7155, Damasco Numero di telefono: 963112725499 Numero di fax: 963112725399 Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile. 1.12.2011 23. Industrial Solutions Baghdad Street 5, P.O. Box 6394, Damasco Numero di telefono/fax: 963114471080 Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile. 1.12.2011 24. Mechanical Construction Factory (MCF) P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damasco Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile. 1.12.2011 25. Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries Kaboon Street, P.O. Box 5966, Damasco Numero di telefono: +963-11-5111352 Numero di fax: +963-11-5110117 Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile. 1.12.2011 26. Handasieh – Organization for Engineering Industries P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damasco P.O. Box 2849 Al-Moutanabi Street, Damasco P.O. Box 21120 Baramkeh, Damasco. Numeri di telefono: 963112121816 963112121834 963112214650 963112212743 963115110117 Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile. 1.12.2011 27. Syria Trading Oil Company (Sytrol) Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damasco, Siria. Impresa statale responsabile della totalità delle esportazioni siriane di petrolio. Finanzia il regime. 1.12.2011 28. General Petroleum Corporation (GPC) New Sham - Building of Syrian Oil Company, P.O. Box 60694, Damasco, Siria Numero di telefono: 963113141635 Numero di fax: 963113141634 E-mail: info@gpc-sy.com Società petrolifera statale. Finanzia il regime. 1.12.2011 29. Al Furat Petroleum Company Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damasco – Siria. Numeri di telefono: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333) Numeri di fax: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444) afpc@afpc.net.sy Joint venture detenuta per il 50 % dalla GPC. Finanzia il regime. 1.12.2011

ALLEGATO II bis ELENCO DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 E ALL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1, LETTERA B) Entità

Nome Informazioni identificative Motivi Data di inserimento nell'elenco 1. Commercial Bank of Syria Sito web: http://cbs-bank.sy/En-index.php Numero di telefono: +963 11 2218890 Numero di fax: +963 11 2216975 Direzione generale: dir.cbs@mail.sy Banca di proprietà dello Stato che finanzia il regime. 13.10.2011

Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damasco, Siria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damasco, Siria;

Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Siria; SWIFT/BIC CMSY SY DA; tutti gli uffici [NPWMD]

ALLEGATO III ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA

A.

Autorità competenti di ciascuno Stato membro:

BELGIO http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

REPUBBLICA CECA http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

GERMANIA http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

SPAGNA http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA http://www.urm.lt

LUSSEMBURGO http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Indirizzo per le comunicazioni alla Commissione europea: Commissione europea Servizio degli strumenti di politica estera CHAR 12/106 B-1049 Bruxelles/Brussel Belgio E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu Numero di telefono: +(32 2) 295 55 85

ALLEGATO IV ELENCO DI PETROLIO GREGGIO E PRODOTTI PETROLIFERI DI CUI ALL'ARTICOLO 6

Codice SA Descrizione delle merci 2709 00 Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi. 2710 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati (l'acquisto, in Siria, del kerosene/jet fuel di cui al codice NC 27101921 non è vietato, purché questo prodotto sia destinato e utilizzato unicamente per consentire il proseguimento dell'operazione di volo dell'aeromobile in cui è caricato). 2712 Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, slack wax, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati. 2713 Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi. 2714 Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche. 2715 00 00 Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, cut-backs).

ALLEGATO V APPARECCHIATURE, TECNOLOGIE E SOFTWARE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 Nota generale

Nonostante il disposto del presente allegato, quest'ultimo non si applica a: Le categorie A, B, C, D ed E fanno riferimento alle categorie di cui al regolamento (CE) n. 428/2009. Per apparecchiature, tecnologie e software ai sensi dell'articolo 4 si intende quanto segue: Le apparecchiature, tecnologie e i software di queste categorie rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato nella misura in cui rispondono alla descrizione generale di sistemi di intercettazione e controllo di Internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari. Ai fini del presente allegato, per controllo si intende l'acquisizione, l'estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l'analisi e l'archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.

a)

apparecchiature, tecnologie o software che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio o nell'elenco comune delle attrezzature militari; o

b)

software che sono progettati per essere installati dall’utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:

i)

al banco;

ii)

per corrispondenza;

iii)

per transazione elettronica; o

iv)

su ordinazione telefonica;; o

c)

software che sono sono di pubblico dominio.

A.

Elenco delle apparecchiature

apparecchiature di ispezione approfondita di pacchetti

apparecchiature di intercettazione delle reti, incluse le apparecchiature di gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligence per la conservazione dei dati

apparecchiature di controllo delle radiofrequenze

apparecchiature di interferenze di reti e satelliti

apparecchiature di infezione a distanza

apparecchiature di riconoscimento/trattamento vocale

apparecchiature di intercettazione e controllo IMSI/MSISDN/IMEI/TMSI

apparecchiature di intercettazione e controllo tattici SMS/GSM/GPS/GPRS/UMTS/CDMA/ PSTN

apparecchiature di intercettazione e controllo di informazioni DHCP/SMTP/GTP

apparecchiature di riconoscimento morfologico e di analisi morfologica

apparecchiature forensi a distanza

apparecchiature di motori di trattamento semantico

apparecchiature WEP e WPA di violazione di codici

apparecchiature di intercettazione per protocollo VoIP proprietario e standard

B.

Non utilizzato

C.

Non utilizzato

D.

Software per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione delle apparecchiature specificate sopra in A.

E.

Tecnologie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione delle apparecchiature specificate sopra in A.

ALLEGATO VI ELENCO DELLE ATTREZZATURE E DELLE TECNOLOGIE CHIAVE DI CUI ALL'ARTICOLO 8 Note generali 1.N.B.:2.3.4. Nota generale sulla tecnologia (NGT) 1.2.3.

Sono sottoposti a divieto per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti specificati nell'elenco che ne costituiscono l'elemento principale e che possano essere facilmente rimossi da questi o utilizzati per altri scopi. Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione. I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati. Le definizioni di termini tra virgolette singole sono riportate in una nota tecnica che segue la voce pertinente. Per le definizioni dei termini tra virgolette doppie si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009. La tecnologianecessaria per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco. I divieti non si applicano alla quantità minima di tecnologia necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono vietati o di cui è stata autorizzata l'esportazione a norma del presente regolamento. Il divieto di trasferimento di tecnologia non si applica per le informazioni di pubblico dominio, per la ricerca scientifica di base o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

Prospezione e produzione di greggio e di gas naturale

1.A1.2.3.4.5. Note tecniche: a.b.c.6.7.8.9.10. Nota tecnica: 11.

Attrezzature Attrezzature per rilievi geofisici, veicoli, navi e aerei appositamente progettati o adattati per acquisire dati ai fini della prospezione del petrolio e del gas, e componenti appositamente progettati a tal fine. Sensori appositamente progettati per le operazioni downhole nei pozzi di petrolio e di gas, compresi sensori usati per le misurazioni durante la perforazione e attrezzature associate, appositamente progettate per acquisire e conservare i dati rilevati da tali sensori. Attrezzature per la perforazione progettate per formazioni rocciose, specificamente ai fini della prospezione o della produzione di petrolio, gas naturale ed altri idrocarburi di origine naturale. Punte di trapano, aste di perforazione, collari di perforazione, centralizzatori e altre attrezzature appositamente progettate per essere usate in e con attrezzature di perforazione dei pozzi di petrolio e gas naturale. Teste di pozzo di perforazione, blowout preventer e alberi di Natale o croci di produzione e loro componenti appositamente progettati, rispondenti alle specifiche API e ISO per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e/o gas naturale. Il blowout preventer è un dispositivo utilizzato di norma a livello del suolo (o, in caso di perforazione sottomarina, sul fondo marino) per impedire una fuga incontrollata di petrolio e/o gas dal pozzo durante la perforazione. L'albero di Natale o croce di produzione è un dispositivo utilizzato di norma per controllare il flusso di fluidi dal pozzo dopo il completamento e quando comincia la produzione di petrolio e/o di gas naturale. Ai fini della presente voce, le specifiche API e ISO si riferiscono alle specifiche 6A, 16A, 17D e 11IW dell'American Petroleum Institute e/o alle specifiche 10423 e 13533 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) relative ai blowout preventer, alle teste di pozzo e alle croci di produzione per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e/o gas naturale. Piattaforme di perforazione e di produzione per greggio e gas naturale. Navi e chiatte con incorporate attrezzature di perforazione e/o di trattamento del petrolio usate per la produzione di petrolio, gas naturale e altri materiali infiammabili di origine naturale. Separatori gas-liquido rispondenti alla specifica API 12J, appositamente progettati per trattare la produzione di un pozzo di petrolio o gas naturale, per separare i liquidi petroliferi dall'acqua e il gas dai liquidi. Compressori di gas con compressione progettata pari o superiore a 40 bar (PN 40 e/o ANSI 300) e aventi una capacità di aspirazione volumetrica pari o superiore a 300000 Nm3/h, per il trattamento iniziale e il trasporto di gas naturale, ad eccezione dei compressori di gas per le stazioni di rifornimento di GNC (gas naturale compresso), e i componenti appositamente progettati a tal fine. Attrezzature di controllo della produzione sottomarina e loro componenti rispondenti alle specifiche API e ISO per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e gas. Ai fini di questa voce le specifiche API e ISO si riferiscono alla specifica 17F dell'American Petroleum Institute e/o alla specifica 13268 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) relative ai sistemi di controllo della produzione sottomarina. Pompe, solitamente ad alta capacità e/o ad alta pressione (superiore a 0,3 m3/min. e/o 40 bar), appositamente progettate per pompare fanghi di perforazione e/o cemento nei pozzi di petrolio e gas.

1.B1.2.3. Attrezzature per testaggio ed ispezioni Attrezzature appositamente progettate per il campionamento, il testaggio e l'analisi delle proprietà del fango di perforazione, dei cementi dei pozzi petroliferi e di altri materiali appositamente progettati e/o formulati per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e gas naturale. Attrezzature appositamente progettate per il prelievo, il testaggio e l'analisi delle proprietà di campioni di roccia, di campioni liquidi e gassosi e di altri materiali estratti dai pozzi di petrolio e/o gas naturale durante o dopo la perforazione, o provenienti dagli impianti di trattamento iniziale collegati. Attrezzature appositamente progettate per la raccolta e l'interpretazione di informazioni sullo stato fisico e meccanico di un pozzo di petrolio e/o di gas naturale, e per determinare le proprietà locali delle formazioni rocciose e del reservoir.

1.C1.2. Nota tecnica: 3.

Materiali Fanghi di perforazione, additivi dei fanghi di perforazione e loro componenti appositamente formulati per stabilizzare i pozzi di petrolio e gas durante la perforazione, recuperare in superficie i cutting di perforazione e lubrificare e raffreddare le attrezzature di perforazione nel pozzo. Cementi e altri materiali rispondenti alle specifiche API e ISO per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e di gas naturale. Le specifiche API e ISO si riferiscono alla specifica 10A dell'American Petroleum Institute o alla specifica 10426 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) per quanto riguarda i cementi per pozzi petroliferi e altri materiali appositamente formulati per la cementazione dei pozzi di petrolio e gas naturale. Agenti inibitori della corrosione, agenti di trattamento dell'emulsione, agenti antischiuma e altri prodotti chimici appositamente formulati per essere utilizzati nella perforazione dei pozzi di petrolio e/o gas naturale e per il trattamento iniziale del petrolio prodotto.

1.D1.2.3. Software Software appositamente progettato per la raccolta e l'interpretazione di dati acquisiti con rilievi sismici, elettromagnetici, magnetici e gravimetrici allo scopo di determinare il potenziale prospettico per il petrolio o il gas naturale. Software appositamente progettato per la conservazione, l'analisi e l'interpretazione delle informazioni acquisite durate la perforazione e la produzione per valutare le caratteristiche fisiche e il comportamento dei reservoir di petrolio o di gas. Software appositamente progettato per l'utilizzazione di impianti di produzione e trattamento del petrolio o loro specifiche sotto-unità.

1.E1. Tecnologia Tecnologianecessaria per lo sviluppo, la produzione e l'utilizzazione delle attrezzature specificate in 1.A.01 – 1.A11.

Raffinazione di olio greggio e liquefazione di gas naturale

2.A1.2.3. Nota tecnica: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.13. Nota tecnica: 14. Nota tecnica: 15.16.17.18.19.

Attrezzature Scambiatori di calore quali esposti in appresso e loro componenti appositamente progettati: Pompe criogeniche per il trasporto delle materie ad una temperatura inferiore ai -120 °C e con una capacità di trasporto di più di 500 m3/h, e componenti appositamente progettati a tal fine. Coldbox ed attrezzature della coldbox non specificate al punto 2.A.1. Il termine attrezzature della coldbox indica un sistema appositamente concepito, specifico degli impianti GNL, e include la fase della liquefazione. La coldbox comprende gli scambiatori di calore, le tubazioni, altri strumenti e gli isolanti termici. La temperatura all'interno della coldbox si aggira sui –120 °C (condizioni per la condensazione del gas naturale). La funzione della coldbox è l'isolamento termico dell'attrezzatura sopra descritta. Attrezzature per terminali di trasporto di gas liquefatti aventi una temperatura inferiore ai –120 °C e componenti appositamente progettati a tal fine. Linea di trasferimento, flessibile o meno, avente un diametro superiore ai 50 mm per il trasporto di materie a una temperatura inferiore ai –120 °C. Navi per il trasporto marittimo appositamente progettate per il trasporto di GNL. Dissalatori elettrostatici appositamente progettati per rimuovere dal greggio contaminanti quali sale, solidi ed acqua, e componenti appositamente progettati a tal fine. Tutti gli impianti di cracking, compresi gli impianti di idrocracking, e gli impianti di coking, appositamente progettati per la conversione di gasoli da vuoto (VGO - Vacuum Gas Oils) o residuo sotto vuoto, e componenti appositamente progettati a tal fine. Impianti di idrotrattamento appositamente progettati per la desolforazione di benzina, tagli di gasolio e kerosene e componenti appositamente progettati a tal fine. Impianti di reforming catalitico appositamente progettati per la conversione di benzina desolforata in benzina ad elevato numero di ottano, e componenti appositamente progettati a tal fine. Unità di raffinazione per l'isomerizzazione dei tagli C5-C6, e unità di raffinazione per l'alchilazione di olefine leggere, per aumentare l'indice di ottano dei tagli idrocarburici. Pompe appositamente progettate per il trasporto del greggio e dei combustibili, con una capacità pari o superiore a 50 m3/h, e componenti appositamente progettati a tal fine. Tubi di diametro esterno di 0,2 m o più e fatti di uno dei seguenti materiali: Il Pitting Resistance Equivalent Number (PRE) è un indice che caratterizza la resistenza degli acciai inossidabili e delle leghe di nickel alla corrosione per vaiolatura (pitting) o alla corrosione interstiziale (crevice corrosion). La resistenza al pitting degli acciai inossidabili e delle leghe di nickel è determinata fondamentalmente dalla loro composizione, in primo luogo: cromo, molibdeno, e azoto. La formula per calcolare l'indice PRE è: PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N Pigs (dispositivi per l'ispezione delle condutture) e loro componenti appositamente progettati Il pig è un'apparecchiatura normalmente utilizzata per la pulizia o l'ispezione di una conduttura dall'interno (stato di corrosione o formazione di fessure) ed è spinto dalla pressione del prodotto nella conduttura. Pig launcher (cassette di lancio) e pig catcher (cassette di ricevimento) per l'introduzione e la rimozione dei pig. Serbatoi di stoccaggio del greggio e dei combustibili di volume superiore ai 1000 m3 (1000000 litri), esposti in appresso, e loro componenti appositamente progettati: Tubi flessibili sottomarini appositamente progettati per il trasporto di idrocarburi e fluidi d'iniezione, acqua o gas, di diametro superiore ai 50 mm. Tubi flessibili per alta pressione utilizzati per applicazioni in superficie e sottomarine. Impianti di isomerizzazione appositamente progettati per la produzione di benzina ad elevato numero di ottano a partire da idrocarburi leggeri, e componenti appositamente progettati a tal fine.

2.A1. a.

Scambiatori di calore a piastre (plate-fin) con un rapporto superficie/volume superiore a 500 m2/m3, specialmente concepiti per il preraffreddamento del gas naturale;

b.

scambiatori di calore a serpentina (coil-wound) specialmente concepiti per la liquefazione o il sottoraffredddamento del gas naturale.

2.A1.2.3. Nota tecnica: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.13. a.

acciai inossidabili con il 23% o più di cromo in peso;

b.

acciai inossidabili e leghe a base di nickel con un indice PRE (Pitting Resistance Equivalent Number) superiore a 33.

2.A1.2.3. Nota tecnica: 4.5.6.7.8.9.10.11.12.13. Nota tecnica: 14. Nota tecnica: 15.16. a.

serbatoi a tetto fisso,

b.

serbatoi a tetto galleggiante.

2.B1.2. Attrezzature per testaggio ed ispezioni Attrezzature appositamente progettate per testare ed analizzare le qualità (proprietà) del petrolio greggio e dei combustibili. Sistemi di controllo d'interfaccia appositamente progettati per controllare e ottimizzare il processo di desalinizzazione.

2.C1.2.3.4.5. Nota:

Materiali Dietilenglicole (CAS 111-46-6) e Trietilenglicole (CAS 112-27-6) N-metilpirolidone (CAS 872-50-4) e Sulfolano (CAS 126-33-0). Zeoliti, sia naturali che di sintesi, appositamente destinate al cracking catalitico a letto fluido o alla purificazione e/o disidratazione dei gas, ivi compresi i gas naturali. Catalizzatori per il cracking e la conversione di idrocarburi, quali esposti in appresso: additivi della benzina appositamente formulati per aumentarne il numero d'ottano. Questa voce include l'etil ter-butil etere (ETBE) (CAS 637-92-3) e il metil ter-butil etere (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.C1.2.3.4. a.

metallo singolo (gruppo del platino) su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinato al processo di reforming catalitico;

b.

specie metalliche miste (platino in combinazione con altri metalli nobili) su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinate al processo di reforming catalitico;

c.

catalizzatori di nickel e cobalto drogati con molibdeno su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinati al processo di desolforazione catalitica;

d.

catalizzatori di palladio, nickel, cromo e tungsteno su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinati al processo di idrocracking catalitico e

2.D1.2. Software Software appositamente progettato per l'utilizzazione di impianti di GNL o loro specifiche sotto-unità. Software appositamente progettato per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione di impianti di raffinazione del petrolio (e loro sotto-unità).

2.E1.2.3.4.5.6.

Tecnologia Tecnologia di condizionamento e purificazione del gas naturale grezzo (disidratazione, addolcimento, rimozione delle impurità). Tecnologia di liquefazione del gas naturale, compresa la tecnologia necessaria per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione di impianti di GNL. Tecnologia di trasporto del gas naturale liquefatto. Tecnologianecessaria per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione di navi appositamente progettate per il trasporto marittimo di gas naturale liquefatto. Tecnologia di stoccaggio del greggio e dei combustibili. Tecnologianecessaria per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione di una raffineria, ad esempio:

6.1. Tecnologia per la conversione delle olefine leggere in benzina;

6.2. Tecnologia di reforming catalitico e di isomerizzazione;

6.3. Tecnologia di cracking catalitico e termico.

ALLEGATO VII Attrezzature e tecnologie di cui all'articolo 12

840681 Turbine a vapore di potenza superiore a 40 MW 841182 Turbine a gas di potenza superiore a 5000 kW ex8501 Tutti i motori e i generatori elettrici di potenza superiore a 3 MW o 5000 kVA.

Versioni

  1. 2012-01-18