Decisione della Commissione del 17 agosto 2012 che modifica le decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE per quanto riguarda i settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio [notificata con il numero C(2012) 5715] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2012/498/UE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2012/498@2012-08-17/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, in particolare l’articolo 10 bis, paragrafi 1 e 13,
considerando quanto segue:
(1) La decisione 2010/2/UE della Commissione determina, a norma della direttiva 2003/87/CE, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
(2) La decisione 2011/278/UE della Commissione stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE.
(3) Ogni anno è possibile aggiungere all’elenco dei settori e sottosettori un settore o un sottosettore ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio quando è stato dimostrato, in una relazione analitica, che il settore o il sottosettore risponde ai criteri di cui di cui all’articolo 10 bis, paragrafi da 14 a 17, della direttiva 2003/87/CE a seguito di una modifica avente un impatto sostanziale sulle attività di tale settore o sottosettore.
(4) Alcuni settori che nella decisione 2010/2/UE non sono stati ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al livello NACE-4 sono stati disaggregati e sono stati valutati alcuni sottosettori corrispondenti che presentano caratteristiche particolari aventi un impatto notevolmente diverso dal resto del settore. Per i sottosettori Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili di fibre di vetro, esclusi i tessuti e Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli tale valutazione ha concluso che essi possono essere chiaramente distinti da altri settori o sottosettori sulla base di caratteristiche specifiche e che soddisfano i criteri quantitativi di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 15, della direttiva 2003/87/CE. Di conseguenza, i sottosettori Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili di fibre di vetro, esclusi i tessuti e Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli vanno aggiunti all’elenco dei settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
(5) Il codice 2614 (a livello NACE-4) Fabbricazione di fibre di vetro è costituito da due codici Prodcom a 6 cifre: 261411: Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati, di fibre di vetro e 261412: Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili di fibre di vetro, esclusi i tessuti. Nella decisione 2010/2/UE, il sottosettore corrispondente al codice Prodcom a 6 cifre 261411 è stato ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. L’aggiunta del codice Prodcom 261412 all’elenco dei settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio consente di coprire l’intero settore 2614 a livello NACE-4. Quindi, per maggior chiarezza e per evitare ripetizioni, al punto 1.2 dell’elenco è stato aggiunto il codice 2614 a livello NACE-4, mentre invece al punto 2 è stato soppresso il codice Prodcom 261411.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE.
(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1 Modifiche alla decisione 2010/2/UE
L’allegato della decisione 2010/2/UE è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2 Modifiche alla decisione 2011/278/UE
L’allegato I della decisione 2011/278/UE è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2012 Per la Commissione Connie Hedegaard Membro della Commissione
ANNEX
ALLEGATO I
L’allegato della decisione 2010/2/UE è così modificato:
1) al punto 1.2, dopo la voce 2613, è inserita la seguente voce: Codice NACE Descrizione 2614 Fabbricazione di fibre di vetro;
2) il punto 2 è modificato come segue:
2) a)
è soppressa la seguente voce: Codice Prodcom Descrizione 261411 Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati, di fibre di vetro;
b)
dopo la voce 26821400 è inserita la seguente voce: Codice Prodcom Descrizione 26821610 Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli.
ALLEGATO II
Nell’allegato I della decisione 2011/278/UE, la voce corrispondente al parametro di riferimento per lane minerali è sostituita come di seguito: Parametro di riferimento Definizione dei prodotti inclusi Definizione dei processi e delle emissioni inclusi (limiti del sistema) Esposizione alla rilocalizzazione del carbonio determinata ai sensi della decisione 2010/2/UE per gli anni 2013 e 2014 Valore del parametro di riferimento (quote/t) Lana minerale Prodotti isolanti a base di lana minerale per applicazioni di isolamento termico, acustico e antincendio, realizzati con vetro, pietra e scorie. Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle fasi di produzione: fusione, fibraggio e iniezione di leganti, indurimento, essiccamento e formatura. Ai fini della determinazione delle emissioni indirette viene preso in considerazione il consumo totale di elettricità all’interno dei limiti del sistema. Sì 0,682.