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Regolamento di esecuzione (UE) n. 49/2012 della Commissione del 19 gennaio 2012 recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni suine

In vigoreVersione 2012-01-19dal 2012-01-20
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2012/49@2012-01-19/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO Restituzioni all’esportazione nel settore delle carni suine applicabili a partire dal 20 gennaio 2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, e l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell’allegato I, parte XVII, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell’Unione europea può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni suine, occorre fissare restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3) Ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

(4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno dell’Unione e che recano il bollo sanitario previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

(5) Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1058/2011 della Commissione. Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(6) Per prevenire ogni divergenza rispetto all’attuale situazione del mercato e le speculazioni sul mercato, nonché per garantire l’efficienza della gestione è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1058/2011 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2012 Per la Commissione, a nome del presidente José Manuel Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ANNEX

ALLEGATO Restituzioni all’esportazione nel settore delle carni suine applicabili a partire dal 20 gennaio 2012

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie A sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). Codice del prodotto Destinazione Unità di misura Importo della restituzione 0210 11 31 9110 A00 EUR/100 kg 54,20 0210 11 31 9910 A00 EUR/100 kg 54,20 0210 19 81 9100 A00 EUR/100 kg 54,20 0210 19 81 9300 A00 EUR/100 kg 54,20 1601 00 91 9120 A00 EUR/100 kg 19,50 1601 00 99 9110 A00 EUR/100 kg 15,20 1602 41 10 9110 A00 EUR/100 kg 29,00 1602 41 10 9130 A00 EUR/100 kg 17,10 1602 42 10 9110 A00 EUR/100 kg 22,80 1602 42 10 9130 A00 EUR/100 kg 17,10 1602 49 19 9130 A00 EUR/100 kg 17,10

Versioni

  1. 2012-01-19