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Regolamento di esecuzione (UE) n. 506/2012 della Commissione del 14 giugno 2012 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kraški pršut (IGP)]

In vigoreVersione 2012-06-14dal 2012-07-05
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2012/506@2012-06-14/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO
  4. Classe 1.2. SLOVENIA

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, dello stesso regolamento, la domanda di registrazione della denominazione Kraški pršut, presentata dalla Slovenia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(2) Il 29 marzo 2010 alla Commissione è stata notificata una dichiarazione di opposizione da parte dell’Italia, in conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, motivata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e c), dello stesso regolamento. Con lettera del 14 giugno 2010 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni.

(3) La Slovenia e l’Italia hanno raggiunto un accordo entro un termine di sei mesi, notificato alla Commissione il 9 novembre 2010, comprendente modifiche del disciplinare iniziale e in particolare l’abolizione del villaggio di Štanjel.

(4) Tale abolizione riguarda la zona geografica delimitata e pertanto non può essere considerata minore.

(5) Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione deve procedere di nuovo all’esame di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

(6) La domanda di registrazione della denominazione Kraški pršut, modificata in seguito all’accordo intervenuto tra la Slovenia e l’Italia, è stata ripubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in tale contesto.

(7) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso

ANNEX

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

Classe 1.2. SLOVENIA

Kraški pršut (IGP)

Versioni

  1. 2012-06-14