Regolamento di esecuzione (UE) n. 696/2012 della Commissione del 25 luglio 2012 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2012/696@2012-07-25/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.
(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2012 Per la Commissione, a nome del presidente Algirdas Šemeta Membro della Commissione
ANNEX
ALLEGATO
Designazione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione (1) (2) (3) Suole interne costituite da una parte elastica, flessibile e con sezione a due punte in acciaio e un cuscinetto intercambiabile costituito da vari materiali. Le suole interne sono assemblate in funzione dell’impronta del piede e del peso corporeo dell’utilizzatore. Le suole interne sono destinate a ridurre la pressione esercitata sul piede e l’insieme del corpo. Il sistema di sostegno a tre punti della suola interna è concepito per sostenere e rafforzare i legamenti, i tendini e i muscoli e muoverli. Consente di assorbire gli urti, distribuire in modo uniforme il peso del corpo su tutta la lunghezza del piede e di compensare gli effetti negativi di un eventuale appiattimento dell’arco plantare. Il cuscinetto effettua un massaggio del piede. Cfr. l’illustrazione. 64069050 La classificazione è a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 6406, 640690 e 64069050. Le suole interne non sono destinate a correggere problemi ortopedici in quanto non sono specificatamente concepite per correggere determinati difetti ma sono destinate ad aumentare il confort del piede e a compensare gli inconvenienti dei problemi esistenti (vedi nota 6 del capitolo 90). Si esclude pertanto la classificazione alla voce 9021 come oggetti e apparecchi di ortopedia. Le suole interne devono pertanto essere classificate sotto il codice NC 64069050 come suole interne amovibili.