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Regolamento (UE) n. 708/2012 del Consiglio del 2 agosto 2012 che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

In vigoreVersione 2012-08-02dal 2012-08-03
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2012/708@2012-08-02/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran,

vista la proposta congiunta dell’Alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio attua le misure di cui alla decisione 2010/413/PESC. Detto regolamento dispone, tra l’altro, il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui ai suoi allegati VIII e IX.

(2) Per chiarire i criteri su cui si basa l’inserimento di persone, entità e organismi nell’allegato IX di detto regolamento è necessario modificare l’articolo 23.

(3) Poiché il regolamento in questione rientra nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012.

(5) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione al fine di garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 23, la lettera e) del paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 267/2012 è sostituita dalla seguente:

e) persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dall’Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) o persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono per suo conto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2012 Per il Consiglio Il presidente A. D. Mavroyiannis

Versioni

  1. 2012-08-02