Decisione del Consiglio del 18 dicembre 2012 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni (2012/827/UE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2012/827@2012-12-18/it
Indice
- Preambolo
- Protocollo Che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’unione europea e la repubblica islamica di mauritania per un periodo di due anni
- Articolo 1 Periodo di applicazione e possibilità di pesca
- Articolo 2 Contropartita finanziaria – Modalità di pagamento
- Articolo 3 Cooperazione scientifica
- Articolo 4 Revisione delle possibilità di pesca
- Articolo 5 Denuncia a seguito di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca
- Articolo 6 Sostegno finanziario per la promozione di una pesca responsabile e sostenibile
- Articolo 7 Sospensione dell’applicazione del protocollo
- Articolo 8 Disposizioni applicabili del diritto nazionale
- Articolo 9 Durata
- Articolo 10 Denuncia
- Articolo 11 Entrata in vigore
- ANNEX
- ALLEGATO 1 CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ZONE DI PESCA MAURITANE DA PARTE DELLE NAVI UNIONALI
- CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
- CAPO II LICENZE
- 1.1.1.1.2.1.3.
- 4.4.1.4.2.4.3.4.4.
- 5.5.1.5.2.5.3.
- 6.6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.
- CAPO III CANONI
- CAPO IV DICHIARAZIONE DELLE CATTURE
- 1.1.1.1.2.1.3.1.4.
- 2.2.1.2.2.2.3.2.4.
- CAPO V SBARCHI E TRASBORDI
- 1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.1.7.
- 1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6. a)
- 2.2.1.2.2.2.3.2.4.
- CAPO VI CONTROLLO
- 1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.
- 1.1.1. a)
- 1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5. a)
- 4.
- CAPO VII SISTEMA DI CONTROLLO SATELLITARE (VMS)
- 1. a)
- CAPO VIII INFRAZIONI
- CAPO IX 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13. IMBARCO DI MARINAI MAURITANI
- CAPO X 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. OSSERVATORI SCIENTIFICI
- CAPO XI 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. SCHEDE TECNICHE 1.a)b)2.3.4.5.6.7.8.1.a)b)c)d)2.3.4.1)5.6.7.8.1.a)b)c)d)2.3.4.5.6.7.8.1.a)b)2.3.4.5.6.7.8.1.a)b)2.3.4.5.6.7.8.1.2.3.4.5.6.7.8.1.a)b)2.3.4.5.6.7.8.1.a)b)2.3.4.5.6.7.8.1.2.3.4.5.6.7. NAVI DEDITE ALLA PESCA DELLE SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE
- Pescherecci con palangari di superficie a)b)
- Tonniere con lenze e canne a)b)
- Pesca con esca viva a)b)c)
- Rete da traino pelagica
- Appendice 1
- ACCORDO DI PESCA MAURITANIA - UNIONE EUROPEA DOMANDA DI LICENZA DI PESCA
- Appendice 4 Legislazione in vigore sulle taglie minime delle catture detenute a bordo
- Sezione III:1.2.
- Appendice 5 Elenco dei fattori di conversione TASSI DI CONVERSIONE DA APPLICARE AI PRODOTTI FINITI DELLA PESCA OTTENUTI A PARTIRE DA PICCOLI PELAGICI TRASFORMATI A BORDO DEI PESCHERECCI DA TRAINO
- Appendice 7 LIMITI DELLE ZONE DA PESCA MAURITANE Coordinate della ZEE/Protocollo VMS UE
- ALLEGATO 2 SOSTEGNO FINANZIARIO PER LA PROMOZIONE DI UNA PESCA RESPONSABILE E SOSTENIBILE
- 1.Asse I:Asse II:Asse III:
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) Il 30 novembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1801/2006 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (accordo di partenariato).
(2) Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un nuovo protocollo (nuovo protocollo) che conferisce alle navi dell'UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Mauritania in materia di pesca. A seguito di tali negoziati, il 26 luglio 2012 è stato siglato un nuovo protocollo.
(3) Il protocollo attuale a tale accordo di partenariato è giunto a scadenza il 31 luglio 2012.
(4) Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di pesca delle navi dell'UE, l’articolo 9 del nuovo protocollo prevede la possibilità che esso sia applicato in via provvisoria da ciascuna delle parti a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.
(5) È opportuno firmare il nuovo protocollo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma, a nome dell’Unione, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Mauritania per un periodo di due anni (protocollo) è autorizzata, con riserva della conclusione di tale protocollo. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il protocollo è applicato su base provvisoria, conformemente all'articolo 9, a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2012 Per il Consiglio Il presidente S. Aletraris
Protocollo Che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’unione europea e la repubblica islamica di mauritania per un periodo di due anni
Articolo 1 Periodo di applicazione e possibilità di pesca
1. A decorrere dalla data dell’applicazione provvisoria del protocollo e per un periodo di due anni, le possibilità di pesca concesse ai sensi degli articoli 5 e 6 dell’accordo sono fissate nella tabella allegata al presente protocollo.
2. L’accesso alle risorse alieutiche delle zone di pesca mauritane è concesso alle flotte straniere qualora esista un’eccedenza ai sensi dell’articolo 62 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dopo aver tenuto conto della capacità di sfruttamento delle flotte nazionali mauritane.
3. Conformemente alla legislazione della Mauritania, gli obiettivi da conseguire in materia di gestione e sviluppo sostenibile nonché il totale ammissibile delle catture sono decisi per ogni tipo di pesca dal governo della Mauritania sulla base del parere dell’organismo incaricato della ricerca oceanografica in tale paese e delle organizzazioni regionali di pesca competenti.
4. Il presente protocollo garantisce la priorità di accesso delle flotte dell’Unione europea alle eccedenze disponibili nelle zone di pesca mauritane. Le possibilità di pesca di cui all’allegato I del protocollo sono assegnate alle flotte dell’Unione europea, sulla base delle eccedenze disponibili, in via prioritaria rispetto alle possibilità di pesca assegnate alle altre flotte straniere autorizzate a pescare nelle zone di pesca mauritane.
5. Tutte le misure tecniche di conservazione, di gestione e di sviluppo della risorsa, nonché le modalità finanziarie, il canone e gli altri diritti a cui è subordinata la concessione delle autorizzazioni di pesca, precisati per ciascun tipo di pesca nell’allegato 1 del presente protocollo, sono applicabili a qualsiasi flotta industriale straniera operante nelle zone di pesca della Mauritania in condizioni tecniche simili a quelle delle flotte dell’Unione europea.
6. In applicazione dell’articolo 6 dell’accordo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca mauritane soltanto se sono in possesso di un’autorizzazione di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell’allegato I dello stesso.
Articolo 2 Contropartita finanziaria – Modalità di pagamento
1. La contropartita finanziaria annuale per l’accesso delle navi dell’Unione europea alle zone di pesca mauritane di cui all’articolo 7 dell’accordo è fissata a sessantasette (67) milioni di EUR.
2. È inoltre previsto un sostegno finanziario annuale di tre (3) milioni di EUR per l’attuazione di una politica nazionale a favore di una pesca responsabile e sostenibile.
3. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 7 e 10 del presente protocollo.
4. Il pagamento, da parte dell’Unione, della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 per l’accesso delle navi dell’Unione europea alle zone di pesca mauritane è effettuato entro tre (3) mesi dall’applicazione provvisoria per il primo anno e per gli anni successivi entro la ricorrenza anniversaria dell’entrata in vigore del protocollo.
Articolo 3 Cooperazione scientifica
1. Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle zone di pesca mauritane, in base ai principi di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e degli ecosistemi marini.
2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo le due parti cooperano per seguire l’evoluzione dello stato delle risorse e delle attività di pesca nelle zone di pesca mauritane. A tale scopo si tiene almeno una volta all’anno, alternativamente in Mauritania e in Europa, una riunione del comitato scientifico congiunto indipendente. Ad integrazione dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo, la partecipazione al comitato scientifico congiunto indipendente può essere estesa, nella misura in cui risulta necessario, a esperti esterni nonché a osservatori, rappresentanti delle parti interessate o rappresentanti di organismi regionali di gestione della pesca, come il COPACE.
3. Il mandato del comitato scientifico congiunto indipendente verte in particolare sulle seguenti attività:
a) elaborare una relazione scientifica annuale sulle attività di pesca contemplate dal presente protocollo;
b) definire e proporre alla commissione mista l’attuazione di programmi o di azioni inerenti a questioni scientifiche specifiche con l’intento di migliorare la comprensione della dinamica delle attività di pesca, dello stato delle risorse e dell’evoluzione degli ecosistemi marini;
c) esaminare le questioni scientifiche che emergono nel corso dell’esecuzione del presente protocollo e, se necessario, adottare un parere scientifico secondo una procedura approvata all’unanimità in seno al comitato;
d) compilare e analizzare i dati relativi agli sforzi e alle catture di ciascuno dei segmenti delle flotte da pesca nazionali, dell’Unione europea e di paesi terzi, che operano nelle zone di pesca mauritane in relazione alle risorse e alle attività di pesca che formano oggetto del presente protocollo;
e) programmare la realizzazione di campagne di valutazione annuali che contribuiscano al processo di valutazione degli stock e consentano di determinare le possibilità di pesca e le opzioni di sfruttamento che garantiscono la conservazione delle risorse e del loro ecosistema;
f) formulare, di propria iniziativa o in risposta a un invito della commissione mista o di una delle due parti, i pareri scientifici riguardanti gli obiettivi, le strategie e le misure di gestione ritenuti necessari ai fini dello sfruttamento sostenibile degli stock e delle attività di pesca oggetto del presente protocollo;
g) proporre, se del caso, in sede di commissione mista un programma di revisione delle possibilità di pesca, in applicazione dell’articolo 1 del presente protocollo.
Articolo 4 Revisione delle possibilità di pesca
1. Le parti possono adottare, in sede di commissione mista, le misure di cui all’articolo 1 del presente protocollo che comportano una revisione delle possibilità di pesca. In tal caso la contropartita finanziaria è adeguata proporzionalmente, pro rata temporis.
2. Per quanto riguarda le categorie non previste dal protocollo in vigore, conformemente all’articolo 6, secondo comma, dell’accordo, le due parti possono includere nuove possibilità di pesca sulla base dei migliori pareri scientifici, confermati dal comitato scientifico congiunto indipendente e adottati in commissione mista.
3. La commissione mista si riunisce per la prima volta nei tre (3) mesi successivi all’entrata in vigore del presente protocollo.
Articolo 5 Denuncia a seguito di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca
Qualora constati un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca, l’Unione europea notifica per posta alla parte mauritana l’intenzione di denunciare il protocollo. Tale denuncia prende effetto entro quattro (4) mesi dalla notifica.
Articolo 6 Sostegno finanziario per la promozione di una pesca responsabile e sostenibile
1. Il sostegno finanziario di cui all’articolo 2, paragrafo 2, ammonta a tre (3) milioni di EUR all’anno e mira a contribuire allo sviluppo di una pesca sostenibile e responsabile nelle zone di pesca mauritane, in armonia con gli obiettivi strategici di conservazione delle risorse alieutiche e di una migliore integrazione del settore nell’economia nazionale.
2. Tale sostegno è costituito da un aiuto pubblico allo sviluppo, indipendente dalla componente relativa all’accesso delle navi dell’Unione europea alle zone di pesca mauritane, destinato a contribuire all’attuazione delle strategie nazionali settoriali in materia di sviluppo sostenibile del settore della pesca, da una parte, e di tutela ambientale delle zone marine e costiere protette, dall’altra, nonché del quadro strategico di lotta alla povertà attualmente in vigore.
3. Il sostegno finanziario previsto dal presente protocollo sarà erogato una volta che l’importo delle eccedenze del sostegno settoriale 2008-2012 (il cui importo è determinato a seguito di un riesame delle due parti) sia stato trasferito sul fondo fiduciario speciale (CAS) per la pesca da parte del Ministero delle finanze e utilizzato conformemente a un piano preventivamente comunicato dalla Mauritania.
4. Il sostegno finanziario si basa su un approccio orientato ai risultati. Il pagamento si effettua in rate secondo un quadro stabilito in sede di commissione mista.
5. La Mauritania si impegna a pubblicare con scadenza semestrale i bandi di gara e i contratti per i progetti finanziati da tale sostegno e a garantire la visibilità delle azioni realizzate secondo le modalità indicate nell’allegato 2.
Articolo 7 Sospensione dell’applicazione del protocollo
1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo e dei relativi allegati forma oggetto di una consultazione tra le parti nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 10 dell’accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.
2. L’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le due parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.
3. Ai fini della sospensione dell’applicazione del protocollo la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno quattro (4) mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.
4. Inoltre l’applicazione del presente protocollo può essere sospesa in caso di mancato pagamento. In tal caso il Ministero notifica alla Commissione europea il mancato pagamento. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica. In mancanza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine sopra previsto, le autorità competenti della Mauritania possono sospendere l’applicazione del presente protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea. L’applicazione del presente protocollo riprende non appena sia stato effettuato il pagamento in questione.
5. Le due parti convengono che, in caso di violazione accertata dei diritti umani, il protocollo può essere sospeso in applicazione dell’articolo 9 dell’accordo di Cotonou.
Articolo 8 Disposizioni applicabili del diritto nazionale
Fatte salve le disposizioni contenute nel protocollo e nel relativo allegato 1, le attività connesse ai servizi portuali e l’acquisto di forniture da parte delle navi che operano in applicazione del presente protocollo e dell’allegato 1 sono disciplinati dalle leggi e dai regolamenti applicabili in Mauritania.
Articolo 9 Durata
Il presente protocollo e i relativi allegati si applicano per una durata di due anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria, che è la data della firma, salvo in caso di denuncia.
Articolo 10 Denuncia
1. In caso di denuncia del protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno quattro (4) mesi prima della data in cui tale denuncia avrebbe effetto.
2. L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.
Articolo 11 Entrata in vigore
Il presente protocollo e i relativi allegati entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale scopo.
Съставено в Брюксел и Нуакшот съответно на дванадесети и шестнадесети декември две хиляди и дванадесета година. Hecho en Bruselas y en Nuakchot, el doce de diciembre de dos mil doce y el dieciséis de diciembre de dos mil doce respectivamente. V Bruselu dne dvanáctého prosince dva tisíce dvanáct a v Nouakchott dne šestnáctého prosince dva tisíce dvanáct. Udfærdiget i Bruxelles og Nouakchott henholdvis den tolvte december og den sekstende december to tusind og tolv. Geschehen zu Brüssel und Nouakchott am zwölften Dezember beziehungsweise am sechzehnten Dezember zweitausendzwölf. Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis ja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu kuueteistkümenendal päeval Nouakchottis Έγινε στις Βρυξέλλες και στο Νουακσότ, στις δώδεκα Δεκεμβρίου και στις δεκαέξι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα, αντιστοίχως. Done at Brussels and Nouakchott, on the twelfth day of December and on the sixteenth day of December in the year two thousand and twelve, respectively. Fait à Bruxelles et à Nouakchott, le douze décembre et le seize décembre deux mille douze, respectivement. Fatto a Bruxelles e a Nouakchott, rispettivamente addì dodici dicembre e sedici dicembre duemiladodici. Briselē un Nuakšotā, attiecīgi, divi tūkstoši divpadsmitā gada divpadsmitajā decembrī un sešpadsmitajā decembrī. Priimta atitinkamai du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio dvyliktą dieną ir gruodžio šešioliktą dieną Briuselyje ir Nuakšote. Kelt Brüsszelben és Nouakchottban, a kétezer-tizenkettedik év december havának tizenkettedik, illetve tizenhatodik napján. Magħmul fi Brussell u Nouakchott, fit-tnax-il jum ta’ Diċembru u fis-sittax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax, rispettivament. Gedaan te Brussel en Nouatchott op twaalf respectievelijk zestien december tweeduizend twaalf. Sporządzono w Brukseli i w Nawakszut odpowiednio dnia dwunastego grudnia i dnia szesnastego grudnia roku dwa tysiące dwunastego Feito em Bruxelas e em Nuaquechote, aos doze dias de dezembro e aos dezasseis dias de dezembro de dois mil e doze, respetivamente. Întocmit la Bruxelles și Nouakchott la doisprezece decembrie și, respectiv, la șaisprezece decembrie două mii doisprezece. V Bruseli dvanásteho decembra dvetisícdvanásť a v Nouakchotte šestnásteho decembra dvetisícdvanásť V Bruslju in Nouakchottu, dne dvanajstega decembra oziroma šestnajstega decembra leta dva tisoč dvanajst. Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä joulukuuta ja Nouakchottissa kuudentenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista Som skedde i Bryssel och Nouakchott den tolfte december respektive den sextonde december tjugohundratolv.
ANNEX
ALLEGATO 1 CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ZONE DI PESCA MAURITANE DA PARTE DELLE NAVI UNIONALI
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II LICENZE
Il presente capo si applica fatte salve le disposizioni specifiche esposte nel capo XI relative alle navi che praticano la pesca di specie altamente migratorie. A norma del presente allegato, la licenza rilasciata dalla Mauritania alle navi dell'Unione europea equivale all’autorizzazione di pesca prevista dalla normativa vigente dell’Unione europea.
1.1.1.1.2.1.3.
Documentazione richiesta per la domanda di licenza Quando una nave chiede per la prima volta il rilascio di una licenza di pesca, l’Unione europea presenta al ministero un modulo di domanda di licenza per ciascuna nave richiedente compilato secondo il facsimile contenuto nell’appendice 1 del presente allegato. Nel presentare la prima domanda di licenza, l’armatore deve accludervi: Qualsiasi modifica della stazza di una nave comporta l’obbligo per l’armatore di trasmettere una copia, autenticata dallo Stato di bandiera, del nuovo certificato di stazza, espressa in GT, nonché i documenti giustificativi di tale modifica, in particolare una copia della domanda presentata dall’armatore alle autorità competenti, l’accordo delle autorità suddette e una descrizione dettagliata delle trasformazioni apportate. Analogamente, in caso di modifica della struttura o dell’aspetto esterno della nave deve essere presentata una nuova fotografia certificata conforme dalle autorità competenti dello Stato di bandiera. Le domande di licenza di pesca possono essere presentate soltanto per le navi per le quali sono stati trasmessi i documenti di cui ai punti 1.1 e 1.2.
4.4.1.4.2.4.3.4.4.
Rilascio delle licenze Le licenze sono rilasciate dal ministero previa presentazione, a cura del rappresentante dell’armatore, delle prove di pagamento delle singole navi (ricevute rilasciate dal Tesoro della Mauritania), quali specificate nel capo I, almeno dieci (10) giorni prima dell’inizio del periodo di validità delle licenze. Le licenze possono essere ritirate presso i servizi del ministero a Nouadhibou o a Nouakchott. Le licenze indicano inoltre la durata di validità, le caratteristiche tecniche della nave, il numero di marinai mauritani imbarcati e gli estremi dei pagamenti dei canoni, nonché le condizioni per l’esercizio della pesca quali figurano nelle schede tecniche corrispondenti. Le navi cui è stata rilasciata una licenza sono iscritte nell’elenco delle navi autorizzate ad esercitare attività di pesca; detto elenco è contemporaneamente trasmesso alla Sorveglianza e all’Unione europea. Le domande di licenza alle quali il ministero non ha dato seguito vengono notificate all’Unione europea. Se del caso, il ministero rimborsa una parte dei relativi pagamenti, previa detrazione delle eventuali ammende esigibili.
5.5.1.5.2.5.3.
Validità e utilizzo delle licenze La validità della licenza è limitata al periodo coperto dal pagamento del canone, alle condizioni definite nella scheda tecnica. Le licenze per la pesca dei gamberetti sono rilasciate per periodi di 2 mesi, quelle per le altre categorie di pesca sono rilasciate per periodi di 3, 6 o 12 mesi. Le licenze sono rinnovabili. La loro validità ha inizio dal primo giorno del periodo richiesto. Per determinare la validità delle licenze si fa riferimento a periodi dell’anno civile; il primo periodo inizia alla data di entrata in vigore del presente protocollo e termina il 31 dicembre dello stesso anno. L’ultimo periodo termina alla fine del periodo di applicazione del protocollo. La validità di una licenza non può avere inizio nel corso di un periodo annuale e finire nel corso del periodo annuale successivo. Ciascuna licenza è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile. Tuttavia, in caso di perdita o immobilizzazione prolungata di una nave a causa di avaria grave, la licenza della nave iniziale è sostituita da una licenza per un’altra nave appartenente alla stessa categoria di pesca, a condizione che la stazza consentita per tale categoria non sia superata. In caso di sostituzione della licenza, gli opportuni adeguamenti degli importi versati sono effettuati prima del rilascio della licenza sostitutiva.
6.6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.
Ispezioni tecniche Una volta all’anno, come pure dopo ogni cambiamento di stazza o cambiamento di categoria di pesca implicante l’uso di attrezzi da pesca di tipo diverso, tutte le navi dell'Unione europea devono presentarsi al porto di Nouadhibou per sottoporsi alle ispezioni prescritte dalla normativa vigente. Tali ispezioni sono necessariamente effettuate entro 48 ore dall’arrivo in porto della nave. Le modalità per le ispezioni tecniche delle navi tonniere e dei pescherecci con palangari di superficie sono fissate nel capo XI del presente allegato. Al termine dell’ispezione tecnica ai comandanti delle navi risultate conformi è rilasciato un attestato. Il periodo di validità di tale attestato coincide con quello della licenza ed è gratuitamente prolungato, de facto, per le navi che rinnovano la licenza nel corso dell’anno. L’attestato deve essere sempre tenuto a bordo della nave e deve inoltre precisare la capacità delle navi adibite alla pesca pelagica di effettuare trasbordi. L’ispezione tecnica è intesa a controllare la conformità delle caratteristiche tecniche e degli attrezzi detenuti a bordo, nonché a verificare che siano rispettate le disposizioni concernenti l’equipaggio mauritano. Le spese relative alle ispezioni sono a carico degli armatori e sono determinate in base alla tariffa stabilita dalla normativa della Mauritania e comunicata all’Unione europea tramite la delegazione UE. Esse non possono superare gli importi generalmente pagati dalle altre navi per le stesse prestazioni. In caso di inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti 1 e 2, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino a che gli obblighi imposti all’armatore risultino adempiuti.
CAPO III CANONI
CAPO IV DICHIARAZIONE DELLE CATTURE
1.1.1.1.2.1.3.1.4.
Giornale di pesca I comandanti delle navi sono tenuti a registrare quotidianamente tutte le operazioni di pesca compilando il giornale di pesca il cui modello è riportato nell’appendice 2 del presente allegato e che potrebbe essere oggetto di modifiche in conformità alla normativa mauritana. Detto documento deve essere compilato correttamente e in modo leggibile e firmato dal comandante della nave. Per le navi che pescano specie altamente migratorie si applicano le disposizioni del capo XI del presente allegato. Il comandante trasmette alla Sorveglianza l’originale del giornale di pesca al termine di ogni bordata. L’armatore è tenuto a trasmettere copia di detto giornale alle autorità nazionali dello Stato membro e alla Commissione, tramite la delegazione, entro un termine di 15 giorni lavorativi. In caso d’inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1.1 e 1.2, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa della Mauritania, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino a che gli obblighi imposti all’armatore risultino adempiuti. Parallelamente, la Mauritania e l’Unione europea si impegnano a realizzare un giornale di pesca elettronico (GPE) entro la fine del primo anno di applicazione del protocollo.
2.2.1.2.2.2.3.2.4.
Allegato al giornale di pesca (dichiarazioni di sbarco e di trasbordo) I comandanti delle navi che effettuano uno sbarco o un trasbordo sono tenuti a compilare in modo leggibile e corretto e a firmare l’allegato al giornale di pesca, il cui modello è riportato nell’appendice 6 del presente allegato. A sbarco ultimato l’armatore trasmette alla Sorveglianza l’originale dell’allegato al giornale di pesca, con copia al ministero, entro un termine massimo di 30 giorni. Un’ulteriore copia è trasmessa, entro lo stesso termine, alle autorità nazionali dello Stato membro e alla Commissione, tramite la delegazione. Per le navi adibite alla pesca pelagica, tale termine è fissato a 15 giorni. Al termine di ogni trasbordo autorizzato il comandante trasmette immediatamente l’originale dell’allegato al giornale di pesca alla Sorveglianza, con copia al ministero. Un’ulteriore copia è trasmessa, entro 15 giorni lavorativi, alle autorità nazionali dello Stato membro e alla Commissione, tramite la delegazione. In caso d’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino a che gli obblighi imposti all’armatore risultino adempiuti.
CAPO V SBARCHI E TRASBORDI
1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.1.7.
Sbarchi La flotta demersale è soggetta all’obbligo di sbarco. Deroghe specifiche sono concesse, su richiesta dell’armatore, alla flotta adibita alla pesca dei gamberetti nei periodi più caldi, soprattutto nei mesi di agosto e settembre. L’obbligo di sbarco non comporta l’obbligo di stoccaggio e di trasformazione. La flotta adibita alla pesca pelagica fresca è soggetta all’obbligo di sbarco nei limiti della capacità di assorbimento delle unità di trasformazione a Nouadhibou e della domanda effettiva del mercato. L’ultima bordata (ossia la bordata che precede l’uscita dalle zone di pesca mauritane per un’assenza non inferiore a tre mesi) non è soggetta all’obbligo di sbarco. Per le navi adibite alla pesca dei gamberetti tale periodo è limitato a due mesi. Il comandante di una nave dell'Unione europea comunica alle autorità portuali di Nouadhibou (PAN) e alla Sorveglianza marittima, per fax o posta elettronica, con copia alla delegazione dell’Unione europea, con almeno 48 ore di anticipo (24 ore nel caso della pesca fresca) la data di sbarco specificando gli elementi seguenti: In risposta alla comunicazione di cui sopra la Sorveglianza notifica il proprio accordo nelle 12 ore successive, per fax o posta elettronica, al comandante o al suo rappresentante, con copia alla delegazione dell’Unione europea. Le navi dell'Unione europea che sbarcano in un porto della Mauritania sono esenti da qualunque imposta o tassa di effetto equivalente diversa dalle tasse e spese portuali applicate nelle stesse condizioni alle navi mauritane. Il prodotto della pesca beneficia di un regime doganale conforme alla normativa mauritana vigente. All’entrata nel porto mauritano o all’atto dell’esportazione esso è quindi esente da qualsiasi procedura e dazio doganale o tassa di effetto equivalente ed è considerato una merce in transito temporaneo (custodia temporanea). Spetta all’armatore decidere quale destinazione dare alla produzione della sua nave. Tale produzione può essere trasformata, posta in regime di deposito doganale, venduta in Mauritania o esportata (in valuta). Le vendite in Mauritania, destinate al mercato mauritano, sono soggette alle stesse tasse e agli stessi prelievi applicati ai prodotti della pesca mauritani. I profitti possono essere esportati senza oneri supplementari (esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente).
1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6. a)
il nome della nave da pesca che deve sbarcare;
b)
c)
2.2.1.2.2.2.3.2.4.
Trasbordi I pescherecci pelagici congelatori che, secondo l’attestato di conformità, possono effettuare trasbordi sono soggetti all’obbligo di trasbordo alla boa 10 della rada del porto autonomo di Nouadhibou, fatta eccezione per l’ultima bordata. Le navi dell'Unione europea che effettuano trasbordi nel porto autonomo di Nouadhibou sono esenti da qualunque imposta o tassa di effetto equivalente diversa dalle tasse e spese portuali applicate nelle stesse condizioni alle navi mauritane. L’ultima bordata (ossia la bordata che precede l’uscita dalle zone di pesca mauritane per un’assenza non inferiore a tre mesi) non è soggetta all’obbligo di trasbordo. La parte mauritana si riserva il diritto di negare l’autorizzazione al trasbordo qualora la nave da trasporto abbia esercitato attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate all’interno o all’esterno delle zone di pesca mauritane.
CAPO VI CONTROLLO
1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.
Entrate e uscite dalla zona di pesca della Mauritania Ad eccezione delle navi tonniere, dei pescherecci con palangari di superficie e delle navi per la pesca pelagica (cui si applicano i termini previsti dalle disposizioni del capo XI del presente allegato), le navi dell'Unione europea operanti nell’ambito del presente accordo sono tenute a comunicare le seguenti informazioni: Gli armatori comunicano alla Sorveglianza le entrate e le uscite delle loro navi dalle zone di pesca mauritane via fax, per posta elettronica o per posta normale ai numeri di fax e all’indirizzo riportati nell’appendice 1 del presente allegato. In caso di difficoltà di comunicazione tramite questi mezzi, l’informazione può essere trasmessa eccezionalmente attraverso la parte dell’Unione europea. Eventuali modifiche dei numeri o dell’indirizzo sono comunicati alla Commissione, tramite la delegazione dell’Unione europea, con 15 giorni di anticipo. Durante la loro permanenza nelle zone di pesca mauritane le navi dell'Unione europea devono essere permanentemente sintonizzate sulle frequenze internazionali di chiamata (Canale VHF 16 o HF 2182 KHz). Al ricevimento dei messaggi di uscita dalla zona di pesca, le autorità mauritane si riservano il diritto di procedere, prima dell’uscita delle navi, a un controllo per campionamento nella rada del porto di Nouadhibou o di Nouakchott. La durata massima di tali operazioni di controllo non deve superare le 6 ore per le navi per la pesca pelagica (categorie 7 e 8) e le 3 ore per le altre categorie. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai punti precedenti comporta le seguenti sanzioni: In caso di fuga della nave contravventrice, il ministero informa la Commissione e lo Stato membro di bandiera ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste al punto 1.5.
1.1.1. a)
entrate: devono essere comunicate con almeno 36 ore di anticipo unitamente alle seguenti informazioni:
b)
1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5. a)
la prima volta:
b)
c)
4.
CAPO VII SISTEMA DI CONTROLLO SATELLITARE (VMS)
Il controllo satellitare delle navi dell'Unione europea si effettua tramite una doppia trasmissione secondo un sistema triangolare, introdotto a titolo sperimentale per tutta la durata del presente protocollo con le modalità seguenti:
1. a)
l’identificazione della nave;
b)
c)
d)
CAPO VIII INFRAZIONI
CAPO IX 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13. IMBARCO DI MARINAI MAURITANI
Ad eccezione delle tonniere con reti a circuizione, che imbarcano obbligatoriamente un (1) marinaio mauritano per nave, e delle tonniere con lenze e canne, che imbarcano obbligatoriamente tre (3) marinai mauritani per nave, le navi dell'Unione europea imbarcano obbligatoriamente a bordo, durante la durata effettiva della loro presenza nelle zone di pesca mauritane, il 60 % di marinai mauritani scelti liberamente da un elenco stilato dal ministero; gli ufficiali sono esclusi da tale computo. Tuttavia, in caso di imbarco di ufficiali mauritani tirocinanti, il loro numero è detratto da quello dei marinai mauritani. L’armatore o un suo rappresentante comunica al ministero i nomi dei marinai mauritani imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell’equipaggio. La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell'Unione europea. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione. I contratti di lavoro dei marinai mauritani, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con l’autorità competente della Mauritania. Tali contratti garantiscono ai marinai l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni. Entro due mesi dal rilascio della licenza l’armatore o un suo rappresentante devono trasmettere direttamente al ministero una copia del suddetto contratto, debitamente vistata dalle autorità competenti dello Stato membro interessato. Il salario dei marinai mauritani è a carico degli armatori. Esso è fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marinai e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti prima del rilascio della licenza. Tuttavia, le condizioni di retribuzione dei marinai mauritani non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi mauritani e devono essere conformi, o superiori, alle norme dell’OIL. Se uno o più marinai impiegati a bordo non si presentano all’ora prevista per la partenza, la nave è autorizzata a intraprendere la bordata prevista dopo aver informato le autorità competenti del porto di imbarco del fatto che non è stato raggiunto il numero prescritto di marinai e dopo aver aggiornato il suo ruolo di bordo. Tali autorità ne informano la Sorveglianza. Entro e non oltre la bordata successiva, l’armatore prende gli opportuni provvedimenti per garantire che la sua nave imbarchi il numero di marinai prescritto dal presente accordo. In caso di mancato imbarco di marinai mauritani per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori delle navi dell’Unione europea in questione sono tenuti a versare, per ogni giorno di pesca nella zona di pesca mauritana, un importo forfettario di 20 EUR per marinaio. Tale versamento è effettuato entro un termine massimo di tre mesi. Il pagamento per il mancato imbarco di marinai è effettuato in funzione del numero di giorni di pesca effettivi e non in funzione della durata della licenza. L’importo in questione, da versare sul conto indicato al capo I, Disposizioni generali, del presente allegato, è utilizzato per la formazione dei marinai pescatori mauritani. Con scadenza semestrale, il 1o gennaio e il 1o luglio di ogni anno, l’Unione europea comunica al ministero l’elenco dei marinai mauritani imbarcati a bordo di navi dell'Unione europea, menzionando il loro numero di iscrizione nel registro della gente di mare e indicando le navi su cui sono imbarcati. Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 7, la reiterata inosservanza, da parte degli armatori, dell’obbligo di imbarcare il numero prescritto di marinai mauritani comporta la sospensione automatica della licenza di pesca fino all’adempimento dell’obbligo in questione.
CAPO X 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. OSSERVATORI SCIENTIFICI
È introdotto un sistema di osservazione scientifica a bordo delle navi dell’Unione europea. Per ciascuna categoria di pesca le due parti designano almeno due navi all’anno che devono imbarcare un osservatore scientifico mauritano, ad eccezione delle tonniere con reti a circuizione per le quali l’imbarco avviene su richiesta del ministero. In ogni caso non può essere imbarcato più di un osservatore scientifico alla volta per singola nave. L’osservatore scientifico resta a bordo di una nave per la durata di una bordata. Su richiesta esplicita di una delle due parti, la sua permanenza a bordo può essere ripartita su più bordate, in funzione della durata media delle bordate previste per una determinata nave. Il ministero trasmette all’Unione europea i nomi degli osservatori scientifici designati, corredati dei documenti richiesti, almeno sette giorni lavorativi prima della data prevista per il loro imbarco. Tutte le spese relative alle attività degli osservatori scientifici, compresi stipendi, emolumenti e indennità, sono a carico del ministero. Il ministero prende tutti i provvedimenti necessari per l’imbarco e lo sbarco dell’osservatore scientifico. All’osservatore scientifico sono riservate condizioni di soggiorno a bordo identiche a quelle degli ufficiali della nave. L’osservatore scientifico gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, ossia il giornale di pesca, l’allegato al giornale di pesca e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza. L’osservatore scientifico deve presentarsi al comandante della nave designata alla vigilia della data stabilita per l’imbarco. Se l’osservatore scientifico non si presenta, il comandante della nave informa il ministero e l’Unione europea. In tal caso la nave ha il diritto di lasciare il porto. Il ministero potrebbe tuttavia, senza indugio e a proprie spese, far imbarcare un nuovo osservatore scientifico, senza perturbare l’attività di pesca della nave. L’osservatore scientifico deve possedere: L’osservatore scientifico vigila sul rispetto delle disposizioni del presente protocollo da parte delle navi dell'Unione europea che operano nella zona di pesca della Mauritania. Egli redige un rapporto in materia e in particolare: I compiti degli osservatori si limitano alle attività di pesca e alle attività connesse disciplinate dal presente protocollo. L’osservatore scientifico: Al termine del periodo di osservazione e prima di lasciare la nave l’osservatore scientifico redige un rapporto secondo il modello che figura nell’appendice 9 del presente allegato. L’osservatore firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore scientifico nonché al ministero e all’Unione europea.
CAPO XI 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. SCHEDE TECNICHE 1.a)b)2.3.4.5.6.7.8.1.a)b)c)d)2.3.4.1)5.6.7.8.1.a)b)c)d)2.3.4.5.6.7.8.1.a)b)2.3.4.5.6.7.8.1.a)b)2.3.4.5.6.7.8.1.2.3.4.5.6.7.8.1.a)b)2.3.4.5.6.7.8.1.a)b)2.3.4.5.6.7.8.1.2.3.4.5.6.7. NAVI DEDITE ALLA PESCA DELLE SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE
Salvo per il primo e per l’ultimo anno di applicazione del presente protocollo, le licenze delle tonniere con reti a circuizione, delle tonniere con lenze e canne e dei pescherecci con palangari di superficie sono rilasciate per periodi coincidenti con l’anno civile. Su presentazione delle prove di pagamento dell’anticipo il ministero rilascia la licenza e iscrive la nave in questione nell’elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alla Sorveglianza e all’Unione europea. Prima di ricevere la licenza, ciascuna nave operante per la prima volta nel quadro dell’accordo si sottopone alle ispezioni previste dalla normativa vigente. Dette ispezioni possono avere luogo in un porto straniero stabilito di comune accordo. Le spese di ispezione sono a carico dell’armatore. Le navi che dispongono di licenze di pesca per i paesi della sottoregione possono indicare, nella domanda di licenza, il paese, le specie e la durata di validità delle loro licenze, al fine di facilitare le loro diverse entrate e uscite dalla zona di pesca. La licenza è rilasciata previo pagamento, mediante bonifico bancario sul conto di cui al capo I, di un importo forfettario corrispondente all’anticipo indicato nelle schede tecniche del protocollo. Detto importo forfettario è stabilito proporzionalmente al periodo di validità della licenza per il primo e l’ultimo anno di applicazione del protocollo. L’imposta parafiscale è versata in proporzione al tempo trascorso nella zona di pesca mauritana. Le mensilità corrispondono a periodi di 30 giorni di pesca effettiva. La presente disposizione mantiene la natura indivisibile dell’imposta e, di conseguenza, per ogni periodo iniziato deve essere corrisposta una mensilità. Una nave avente all’attivo nel corso dell’anno da 1 a 30 giorni di pesca paga la tassa per un mese; la seconda mensilità deve essere versata dopo il primo periodo di 30 giorni e così di seguito. Le mensilità supplementari devono essere versate al più tardi 10 giorni dopo il 1° giorno di ciascun periodo complementare. Ogni nave deve tenere un giornale di bordo, secondo il modello riportato nell’appendice 3 del presente allegato, per ciascun periodo di pesca trascorso nelle acque della Mauritania. Il giornale di bordo deve essere compilato anche nel caso in cui non vengano effettuate catture. Fatte salve eventuali verifiche che la Mauritania intendesse effettuare, entro il 15 giugno di ogni anno l’Unione europea presenta al ministero il computo dei canoni dovuti per la precedente campagna annuale, effettuato sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia) e l’INIAP (Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas), con copia di tutti i giornali di pesca all’IMROP (Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches). Le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie rispettano tutte le raccomandazioni adottate dalla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT). Per l’ultimo anno di applicazione del protocollo il computo dei canoni dovuti per la campagna precedente è notificato entro quattro mesi dalla scadenza del protocollo. Il computo definitivo è trasmesso agli armatori interessati, che dispongono di 30 giorni, calcolati a decorrere dalla notifica e dall’approvazione degli importi da parte del ministero, per assolvere i loro obblighi finanziari presso le rispettive autorità competenti. Il pagamento, da effettuare in euro a favore del Tesoro pubblico sul conto indicato al capo I, è effettuato entro un mese e mezzo dalla suddetta notifica. Se tuttavia il computo definitivo risulta inferiore all’importo dell’anticipo di cui al punto 3, l’importo residuo corrispondente non viene rimborsato all’armatore. Le navi sono tenute, nelle tre ore precedenti ogni entrata e uscita dalla zona, a comunicare direttamente alle autorità mauritane, per via elettronica o altrimenti via radio, la loro posizione e le catture detenute a bordo. Gli indirizzi di posta elettronica e la frequenza radio sono comunicati dalla Sorveglianza. Su richiesta delle autorità mauritane e di concerto con gli armatori interessati, le tonniere con reti a circuizione imbarcano a bordo un osservatore scientifico per nave durante un periodo convenuto. CATEGORIA DI PESCA 1:PESCHERECCI PER LA PESCA DI CROSTACEI, ECCETTO ARAGOSTE E GRANCHI Zona di pesca A nord di 19°00 N, zona delimitata dalla linea che congiunge i punti seguenti: 20°46,30 N 17°03,00 W 20°40,00 N 17°07,50 W 20°05,00 N 17°07,50 W 19°49,00 N 17°10,60 W 19°43,50 N 16°57,00 W 19°18,70 N 16°46,50 W 19°00,00 N 16°22, 00 W A sud di 19°00,00N fino a 16°04,00N, a 6 miglia nautiche a partire dalla linea di bassa marea per le navi appositamente autorizzate e a 8 miglia nautiche a partire dalla linea di bassa marea per tutte le altre navi. Attrezzi autorizzati Dimensioni minime autorizzate delle maglie 50 mm Taglie minime Per i gamberi di profondità la taglia minima deve essere misurata dalla punta del rostro all’estremità della coda. La punta del rostro corrisponde al prolungamento del carapace che si trova nella parte anteriore mediana del cefalotorace. La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate sopra. Catture accessorie Autorizzate Non autorizzate 10 % pesci Aragoste 5 % granchi Cefalopodi La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate sopra. Possibilità di pesca / Canoni Periodo Anno 1 Anno 2 Volume di catture autorizzate (in tonnellate) 5000 5000 Canone 620 EUR/t 620 EUR/t Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di due mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo. Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 1000 EUR per nave, da detrarre dall’importo totale del canone; tale anticipo è versato all’inizio di ciascun periodo di due mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare. Il numero di navi autorizzate a pescare nello stesso tempo è limitato a 36. Riposo biologico Due (2) periodi di due (2) mesi: maggio-giugno e ottobre-novembre. Eventuali modifiche del periodo di riposo biologico, sulla base di un parere scientifico, sono comunicate tempestivamente all’Unione europea. Osservazioni I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo. CATEGORIA DI PESCA 2:PESCHERECCI DA TRAINO (NON CONGELATORI) E PESCHERECCI CON PALANGARI DI FONDO PER LA PESCA DEL NASELLO Zona di pesca A nord di 19° 15′ 60″ N: ad ovest della linea che congiunge i punti seguenti: 20° 46,30N 17° 03,00 W 20° 36,00N 17° 11,00 W 20° 36,00N 17° 36,00 W 20° 03,00N 17° 36,00 W 19° 45,70N 17° 03,00 W 19° 29,00N 16° 51,50 W 19° 15,60N 16° 51,50 W 19° 15,60N 16° 49,60 W A sud di 19° 15,60 N e fino a 17° 50,00 N: a ovest della linea delle 24 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea. A sud di 17° 50,00 N: a ovest della linea delle 18 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea. Durante i periodi di riposo biologico della pesca dei cefalopodi: Attrezzi autorizzati Dimensioni minime autorizzate delle maglie 70 mm (rete a strascico) Taglie minime Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all’estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l’appendice 4). La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate sopra. Catture accessorie Autorizzate Non autorizzate Pescherecci da traino: 25 % di pesci Cefalopodi e crostacei Pescherecci con palangari: 50 % di pesci La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate sopra. Possibilità di pesca / Canoni Periodo Anno 1 Anno 2 Volume di catture autorizzate (in tonnellate) 4000 4000 Canone 90 EUR/t 90 EUR/t Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo. Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 1000 EUR per nave, da detrarre dall’importo totale del canone; tale anticipo è versato all’inizio di ciascun periodo di tre mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare. Il numero di navi autorizzate a pescare nello stesso tempo è limitato a 11. Riposo biologico Se del caso, la Commissione mista adotta un periodo di riposo biologico sulla base del parere del comitato scientifico congiunto. Osservazioni I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo. CATEGORIA DI PESCA 3:PESCHERECCI PER LA PESCA DI SPECIE DEMERSALI DIVERSE DAL NASELLO CON ATTREZZI DIVERSI DALLA RETE DA TRAINO Zona di pesca A nord di 19° 48,50’ N, a partire dalla linea delle 3 miglia calcolate dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris A sud di 19° 48,50’ N e fino a 19° 21,00’ N, ad ovest di 16° 45,00’ O A sud di 19° 21,00 N a partire dalla linea delle 9 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea Durante i periodi di riposo biologico della pesca dei cefalopodi: Attrezzi autorizzati Dimensioni minime autorizzate delle maglie Taglie minime Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all’estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l’appendice 4). La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate sopra. Catture accessorie Autorizzate Non autorizzate 10 % del totale della specie o del gruppo di specie bersaglio autorizzate (espresso in peso vivo) La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate sopra. Possibilità di pesca / Canoni Periodo Anno 1 Anno 2 Volume di catture autorizzate (in tonnellate) 2500 2500 Canone 105 EUR/t 105 EUR/t Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo. Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 1000 EUR per nave, da detrarre dall’importo totale del canone; tale anticipo è versato all’inizio di ciascun periodo di tre mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare. Il numero di navi autorizzate a pescare nello stesso tempo è limitato a 9. Riposo biologico Se del caso, la Commissione mista adotta un periodo di riposo biologico sulla base del parere del comitato scientifico congiunto. Osservazioni I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo. La sciabica può essere impiegata solo per la pesca delle esche destinate alla pesca con la lenza o con le nasse. L’uso della nassa è autorizzato per un massimo di 7 navi di stazza inferiore a 135 GT. CATEGORIA DI PESCA 4:GRANCHI Zona di pesca A nord di 19° 15,60 N: ad ovest della linea che congiunge i punti seguenti: 20° 46,30N 17° 03,00 W 20° 36,00N 17° 11,00 W 20° 36,00N 17° 36,00 W 20° 03,00N 17° 36,00 W 19° 45,70N 17° 03,00 W 19° 29,00N 16° 51,50 W 19° 15,60N 16° 51,50 W 19° 15,60N 16° 49,60 W A sud di 19° 15,60 N e fino a 17° 50 N: a ovest della linea delle 18 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea. Attrezzi autorizzati Nassa Dimensioni minime autorizzate delle maglie 60 mm (pezza di rete) Taglie minime Per i crostacei la taglia minima deve essere misurata dalla punta del rostro all’estremità della coda. La punta del rostro corrisponde al prolungamento del carapace che si trova nella parte anteriore mediana del cefalotorace (si veda l’appendice 4). La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate sopra. Catture accessorie Autorizzate Non autorizzate — Pesci, cefalopodi e crostacei diversi dalla specie bersaglio La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate sopra. Possibilità di pesca / Canoni Periodo Anno 1 Anno 2 Volume di catture autorizzate (in tonnellate) 200 200 Canone 310 EUR/t 310 EUR/t Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo. Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 1000 EUR per nave, da detrarre dall’importo totale del canone; tale anticipo è versato all’inizio di ciascun periodo di tre mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare. Il numero massimo autorizzato di nasse non potrà essere superiore a 500 per licenza. Riposo biologico Due (2) periodi di due (2) mesi: maggio-giugno e ottobre-novembre. Eventuali modifiche del periodo di riposo biologico sono subordinate a una decisione della commissione mista basata su pareri scientifici. Osservazioni I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo. CATEGORIA DI PESCA 5:TONNIERE CON RETI A CIRCUIZIONE: Zona di pesca A nord di 19° 21,00 N: a ovest della linea delle 30 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris A sud di 19° 21,00 N: a ovest della linea delle 30 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea. Attrezzi autorizzati Sciabica Dimensioni minime autorizzate delle maglie — Taglie minime Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all’estremità della pinna caudale (lunghezza totale). La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate nell’appendice 4. Catture accessorie Autorizzate Non autorizzate — Altre specie diverse dalla specie o dal gruppo di specie bersaglio La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate nel giornale di bordo adottato dall’ICCAT. Possibilità di pesca / Canoni Numero di navi autorizzate 22 tonniere con reti a circuizione Canone forfettario annuo 1750 EUR per tonniera con reti a circuizione, per 5000 tonnellate di catture di specie altamente migratorie e specie associate Parte calcolata sulle catture 35 EUR/t Riposo biologico — Osservazioni I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo. CATEGORIA DI PESCA 6:TONNIERE CON LENZE E CANNE E PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE Zona di pesca Attrezzi autorizzati Dimensioni minime autorizzate delle maglie 16 mm (pesca con esca viva) Taglie minime Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all’estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l’appendice 4). La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate nell’appendice 4. Catture accessorie Autorizzate Non autorizzate — Altre specie diverse dalla specie o dal gruppo di specie bersaglio La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate sopra. Possibilità di pesca / Canoni Numero di navi autorizzate 22 tonniere con lenze e canne o pescherecci con palangari Canone forfettario annuo per la cattura di 10000 tonnellate di specie altamente migratorie e specie associate Parte calcolata sulle catture Riposo biologico — Osservazioni I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo. CATEGORIA DI PESCA 7:PESCHERECCI DA TRAINO CONGELATORI PER LA PESCA PELAGICA Zona di pesca A nord di 19°00,00 N, zona delimitata dalla linea che congiunge i punti seguenti: 20°46,30N 17°03,00W 20°36,00N 17°11,00W 20°36,00N 17°35,00W 20°00,00N 17°30,00W 19°34,00N 17°00,00W 19°21,00N 16°52,00W 19°10,00N 16°41,00W 19°00,00N 16°39,50W A sud di 19°00,00 N, fino a 16°04,00 N, a 20 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea. Attrezzi autorizzati Dimensioni minime autorizzate delle maglie 40 mm Taglie minime Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all’estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l’appendice 4). La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate sopra. Catture accessorie Autorizzate Non autorizzate 3 % del totale della specie o del gruppo di specie bersaglio autorizzate (espresso in peso vivo) Crostacei o cefalopodi ad eccezione del calamaro La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate nell’appendice 4. Possibilità di pesca / Canoni Periodo Anno 1 Anno 2 Volume di catture autorizzate (in tonnellate) 300000 300000 Canone 123 EUR/t 123 EUR/t Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo. Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 5000 EUR per nave, da detrarre dall’importo totale del canone; tale anticipo è versato all’inizio di ciascun periodo di tre mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare. Il numero di navi autorizzate a pescare nello stesso tempo è limitato a 19. Riposo biologico Un riposo biologico potrebbe essere convenuto dalle due parti in sede di commissione mista sulla base del parere del comitato scientifico congiunto. Osservazioni I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo. I fattori di conversione per i piccoli pelagici sono fissati nell’appendice 5. Le possibilità di pesca non utilizzate della categoria 8 possono essere trasferite alla categoria 9 limitatamente a 2 licenze al mese. CATEGORIA DI PESCA 8:NAVI PER LA PESCA PELAGICA FRESCA Zona di pesca A nord di 19° 00,00 N: ad ovest della linea che congiunge i punti seguenti: 20° 46,30 N 17° 03,00 W 20° 36,00 N 17° 11,00 W 20° 36,00 N 17° 35,00 W 20° 00,00 N 17° 30,00 W 19° 34,00 N 17° 00,00 W 19° 21,00 N 16° 52,00 W 19° 10,00 N 16° 41,00 W 19° 00,00 N 16° 39,50 W A sud di 19°00,00 N, fino a 16°04,00 N, a 20 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea. Attrezzi autorizzati Rete da traino pelagica e cianciolo per pesca industriale. Il sacco della rete da traino può essere rinforzato da una pezza avente dimensione minima di maglia di 400 mm (maglie stirate) e da cinte di rinforzo poste a una distanza minima di un metro e mezzo (1,5 m) l’una dall’altra, ad eccezione della cinta situata sulla parte posteriore della rete da traino, che deve trovarsi ad almeno 2 m dalla finestra del sacco. È vietato rinforzare o doppiare il sacco con qualsiasi altro dispositivo. La rete da traino non deve essere in alcun caso utilizzata per catturare specie diverse da quelle autorizzate (piccoli pelagici). Dimensioni minime autorizzate delle maglie 40 mm per le reti da traino e 20 mm per i ciancioli Taglie minime Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all’estremità della pinna caudale (lunghezza totale). (si veda l’appendice 4). La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate sopra. Catture accessorie Autorizzate Non autorizzate 3 % del totale della specie o del gruppo di specie bersaglio autorizzate (espresso in peso vivo) Crostacei e cefalopodi ad eccezione del calamaro La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate sopra. Possibilità di pesca / Canoni Volume di catture autorizzate (in tonnellate) 15000 tonnellate all’anno. Se sono utilizzate, tali possibilità di pesca devono essere detratte dall’assegnazione di 300000 t prevista per la categoria 7. Periodo Anno 1 Anno 2 Canone 123 EUR/t 123 EUR/t Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo. Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 5000 EUR per nave, da detrarre dall’importo totale del canone; tale anticipo è versato all’inizio di ciascun periodo di tre mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare. Il numero di navi autorizzate a pescare allo stesso tempo è limitato a 2, equivalente a due licenze trimestrali per i pescherecci da traino congelatori adibiti alla pesca pelagica della categoria 7. Riposo biologico Un riposo biologico potrebbe essere convenuto dalle due parti in sede di commissione mista sulla base di pareri del comitato scientifico congiunto. Osservazioni I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo. I fattori di conversione per i piccoli pelagici sono fissati nell’appendice 5. CATEGORIA DI PESCA 9:CEFALOPODI Zona di pesca p.m. Attrezzi autorizzati p.m. Dimensioni minime autorizzate delle maglie p.m. Catture accessorie Autorizzate Non autorizzate p.m. p.m. Stazza autorizzata / Canoni Periodo Anno 1 Anno 2 Volume di catture autorizzate (in tonnellate) p.m. p.m. Canone p.m. p.m. Riposo biologico p.m. Osservazioni p.m.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. SCHEDE TECNICHE 1.a)b)2.3.4.5.6.7.8.1.a)b)c)d) NAVI DEDITE ALLA PESCA DELLE SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. SCHEDE TECNICHE 1.a)b)2.3.4.5.6.7.8.1.a)b)c)d)2.3.4.1)5.6.7.8.1.a)b)c)d) NAVI DEDITE ALLA PESCA DELLE SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. SCHEDE TECNICHE 1.a)b)2.3.4.5.6.7.8.1.a)b)c)d)2.3.4.1)5.6.7.8.1.a)b)c)d)2.3.4.5.6.7.8.1.a)b)2.3.4.5.6.7.8.1.a)b)2.3.4.5.6.7.8.1. NAVI DEDITE ALLA PESCA DELLE SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE
Pescherecci con palangari di superficie a)b)
A nord di 19° 21,00 N: a ovest della linea delle 30 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris A sud di 19° 21,00 N: a ovest della linea delle 30 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.
Tonniere con lenze e canne a)b)
A nord di 19° 21,00 N: a ovest della linea delle 15 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris A sud di 19° 21,00 N: a ovest della linea delle 12 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.
Pesca con esca viva a)b)c)
A nord di 19° 48,50 N: a ovest della linea delle 3 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris A sud di 19° 48,50 N e fino a 19° 21,00 N: a ovest di 16° 45,00 O A sud di 19° 21,00 N: a ovest della linea delle 3 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. SCHEDE TECNICHE 1.a)b)2.3.4.5.6.7.8.1.a)b)c)d)2.3.4.1)5.6.7.8.1.a)b)c)d)2.3.4.5.6.7.8.1.a)b)2.3.4.5.6.7.8.1.a)b)2.3.4.5.6.7.8.1.2.3.4.5.6.7.8. NAVI DEDITE ALLA PESCA DELLE SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. SCHEDE TECNICHE 1.a)b)2.3.4.5.6.7.8.1.a)b)c)d)2.3.4.1)5.6.7.8.1.a)b)c)d)2.3.4.5.6.7.8.1.a)b)2.3.4.5.6.7.8.1.a)b)2.3.4.5.6.7.8.1.2.3.4.5.6.7.8.1.a)b)2. NAVI DEDITE ALLA PESCA DELLE SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE
Rete da traino pelagica
Il sacco della rete da traino può essere rinforzato da una pezza avente dimensione minima di maglia di 400 mm (maglie stirate) e da cinte di rinforzo poste a una distanza minima di un metro e mezzo (1,5 m) l’una dall’altra, ad eccezione della cinta situata sulla parte posteriore della rete da traino, che deve trovarsi ad almeno 2 m dalla finestra del sacco. È vietato rinforzare o doppiare il sacco con qualsiasi altro dispositivo. La rete da traino non deve essere in alcun caso utilizzata per catturare specie diverse da quelle autorizzate (piccoli pelagici).
Appendice 1
ACCORDO DI PESCA MAURITANIA - UNIONE EUROPEA DOMANDA DI LICENZA DI PESCA
I - RICHIEDENTE 1. Nome dell’armatore: … 2. Nome dell’associazione o del rappresentante dell’armatore: … 3. Indirizzo dell’associazione o del rappresentante dell’armatore: … 4. Telefono: … Fax: … Telex: … 5. Nome del comandante: … Nazionalità: … II - ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE 1. Nome della nave: … 2. Stato di bandiera: … 3. Numero di immatricolazione esterno: … 4. Porto di immatricolazione: … 5. Anno e luogo di costruzione: … 6. Indicativo di chiamata: … Frequenza di chiamata: … 7. Materiale di costruzione dello scafo: Acciaio Legno Poliestere Altro III - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE E ARMAMENTO 1. Lunghezza fuori tutto: … Larghezza: … 2. Stazza (GT): … 3. Potenza del motore principale in CV: … Marca: … Tipo: … 4. Tipo di nave: … Categoria di pesca: … 5. Attrezzi da pesca: … 6. Numero totale dei membri dell’equipaggio: … 7. Sistema di conservazione a bordo: Fresco Refrigerazione Misto Congelamento 8. Capacità di congelamento (t/24 ore): … 9. Capacità delle stive: … Numero: … Fatto a, …, il … Firma del richiedente …
Appendice 2 RUBRICA n.1 REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA GIORNALE DI PESCA Giorno Mese Anno Ora Nome della nave (1) … Partenza da (4) … Data (6) Indicativo di chiamata (2) … Nome del comandante (3) … Ritorno a (5) … Data (6) Attrezzo (7) Codice attrezzo (8) Maglia (9) Dimensioni attrezzo (10) RUBRICA n. 2 RUBRICA n. 3 Cancellare l’elenco « A » o « B » non utilizzato RUBRICA n. 4 Data (12) Settore statistico (13) Numero di operazioni di pesca (14) Tempo di pesca (ora) (15) Stima dei quantitativi pescati per pesce: (in chilogrammi) (16) (o osservazioni sulle interruzioni di pesca) Peso totale delle catture (kg) (17) Peso totale del pesce (kg) (kg) (18) Peso totale di farina di pesce (kg) (19) Sugarello A Sardina Alaccia Acciuga Sgombro Pesce sciabola Tonnidi Nasello Occhialone Calamaro Seppia Polpo Gambero Aragosta Altri pesci Aragosta B Mazzancolla Gambero rosa mediterraneo Gambero rosso Altri gamberi Tonno bianco Aragosta di fondale Altri crostacei Rana pescatrice Nasello Altri pesci Cefalopodi diversi Molluschi vari
Appendice 3 GIORNALE DI BORDO DELL’ICCAT PER LA PESCA DEL TONNO Nome della nave: … Stazza lorda: … PARTENZA della nave: RITORNO della nave: Mese Giorno Anno Porto Stato di bandiera: … Capacità — (TM): … Numero di immatricolazione: … Comandante: … Ciancioli Rete da traino Armatore: … Numero dei membri dell’equipaggio: … Altro Indirizzo: … Data della relazione: … (Autore del rapporto): … Numero di giorni in mare: Numero di giorni di pesca: Numero di cale: Numero della bordata: Data Settore T° superfi-ciale dell’acqua (°C) Sforzo di pesca Numero di ami utilizzati Catture Esca utilizzata Mese Giorno Latitudine N/S Longitudine E/O Tonno rosso Thunnus thynnus ou maccoyii Tonno albacora Thunnus albacares (Tonno obeso) Thunnus obesus (Tonno bianco) Thunnus alalunga (Pesce spada) Xiphias gladius Marlin striato (Marlin bianco) Tetraptunus audax ou albidus Marlin nero Makaira indica (Pesce vela) Istiophorus albicans or platypterus Tonnetto striato Katsuwonus pelamis Catture miste Totale giornaliero (peso solo in kg) Costardelle Totani Esche vive Altro Num. Peso kg Num. kg Num. kg Num. kg Num. kg Num. kg Num. kg Num. kg Num. kg Num. kg Num. kg QUANTITATIVI SBARCATI (IN KG) Osservazioni 1 — Utilizzare un foglio per mese e una riga per giorno. 2 — Alla fine di ogni bordata inviare una copia del giornale di bordo al proprio corrispondente o all’ICCAT, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid, Spagna. 3 — Per "giorno" si intende il giorno di cala del palangaro. 4 — Il settore di pesca designa la posizione della nave. Arrotondare i minuti e registrare il grado di latitudine e longitudine. Non dimenticare di indicare N/S e E/O. 5 — L’ultima riga (Quantitativi sbarcati) deve essere compilata solo al termine della bordata. Indicare il peso effettivo al momento dello sbarco. 6 — Tutte le informazioni qui riportate rimarranno strettamente riservate.
Appendice 4 Legislazione in vigore sulle taglie minime delle catture detenute a bordo
Sezione III:1.2.
Taglie e pesi minimi delle specie Le dimensioni minime delle specie devono essere misurate: La punta del rostro corrisponde al prolungamento del carapace che si trova nella parte anteriore mediana del cefalotorace. Per l’aragosta di fondale deve essere scelto come punto di riferimento il centro della parte concava del carapace situata tra i due corni frontali. Le taglie e i pesi minimi dei pesci di mare, dei cefalopodi e dei crostacei di cui è autorizzata la pesca sono i seguenti:
per i pesci, dalla punta del muso all’estremità della pinna caudale (lunghezza totale);
per i cefalopodi, prendendo in considerazione la sola lunghezza del corpo (mantello) senza tentacoli;
per i crostacei, dalla punta del rostro all’estremità della coda.
a)
Per i pesci di mare: — Alaccia (Sardinella aurita e Sardinella maderensis) 18 cm — Sardina (Sardina pilchardus) 16 cm — Suro e sugarello (Trachurus spp) 19 cm — Sugarotto (Decapturus rhonchus) 19 cm — Sgombro (Scomber japonicus) 25 cm — Orata (Sparus auratus) 20 cm — Pagro azzurro, pagro (Sparus coeruleostictus) 23 cm — Pagro reale (Sparus auriga), pagro mediterraneo (Sparus pagrus) 23 cm — Dentice (Dentex spp) 15 cm — Pagello rosso (Pagellus bellottii), pagello mafrone (Pagellus acarne) 19 cm — Pesce burro (Plectorhynchus mediterraneus) 25 cm — Cernia nera 25 cm — Corvina (Sciana umbra) 25 cm — Ombrina boccadoro (Argirosomus regius) e ombrina bianca (Pseudotholithus senegalensis) 70 cm — Cernia (Epinephelus spp.) 40 cm — Pesce serra (Pomatomus saltator) 30 cm — Triglia dentata (Pseudupeneus prayensis) 17 cm — Muggine (Mugil spp) 20 cm — Palombo (Mustellus mustellus, Leptocharias smithi) 60 cm — Trota di mare, spigola macchiata (Dicentrarchus punctatus) 20 cm — Cinoglossidi (Cynoglossus canariensis, Cynoglossus monodi) 20 cm — Cinoglossidi (Cynoglossus cadenati, Cynoglossus senegalensis) 30 cm — Nasello (Merluccius spp.) 30 cm — Albacora (Thunnus albacares) di peso inferiore a 3,2 kg — Tonno obeso (Thunnus obesus) di peso inferiore a 3,2 kg
b)
Per i cefalopodi: — Polpo (Octopus vulgaris) 500 gr (éviscéré) — Calamaro (Loligo vulgaris) 13 cm — Seppia (Sepia officinalis) 13 cm — Seppiola (Sepia bertheloti) 07 cm
c)
Per i crostacei: — Aragosta verde (Panulirus regius) 21 cm — Aragosta di fondale (Palinurus mauritanicus) 23 cm — Gambero rosa mediterraneo (Parapeneus longriostrus) 6 cm — Granchio rosso di fondale (Geyryon maritae) 6 cm — Mazzancolla rosa o gambero imperiale (Penaeus notialis, Penaeus kerathurus) 200 indv/kg
Appendice 5 Elenco dei fattori di conversione TASSI DI CONVERSIONE DA APPLICARE AI PRODOTTI FINITI DELLA PESCA OTTENUTI A PARTIRE DA PICCOLI PELAGICI TRASFORMATI A BORDO DEI PESCHERECCI DA TRAINO
Produzione Metodo di trattamento Tasso di conversione Alacce Decapitati Taglio manuale 1,416 Decapitati, eviscerati Taglio manuale 1,675 Decapitati, eviscerati Taglio meccanico 1,795 Sgombri Decapitati Taglio manuale 1,406 Decapitati, eviscerati Taglio manuale 1,582 Decapitati Taglio meccanico 1,445 Decapitati, eviscerati Taglio meccanico 1,661 Pesci sciabola Decapitati, eviscerati Taglio manuale 1,323 Tranci Taglio manuale 1,340 Decapitati, eviscerati (taglio speciale) Taglio manuale 1,473 Sardine Decapitati Taglio manuale 1,416 Decapitati, eviscerati Taglio manuale 1,704 Decapitati, eviscerati Taglio meccanico 1,828 Sugarelli Decapitati Taglio manuale 1,570 Decapitati Taglio meccanico 1,634 Decapitati, eviscerati Taglio manuale 1,862 Decapitati, eviscerati Taglio meccanico 1,953 NB: Per la trasformazione di pesce in farina il tasso di conversione adottato è di 5,5 tonnellate di pesce fresco per 1 tonnellata di farina.
Appendice 6 REPBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA DICHIARAZIONE DI SBARCO/TRANSBORDO Giorno Mese Anno Ora (A) Nome della nave (1) … Partenza da (4) … Data (6) Indicatif radio (2) … Nom du capitaine (3) … Ritorno a (5) … Data (6) Nazionalità: Indicativo di chiamata Nome della nave ricevente Firma del comandante della nave INDICARE IL PESO IN CHILOGRAMMI Specie (B) Categoria commerciale (C) Presentazione (D) Peso netto (E) Prezzo di vendita (F) Valuta (G) Specie (B) Categoria commerciale (C) Presentazione (D) Peso netto (E) Prezzo di vendita (F) Valuta (G)
Appendice 7 LIMITI DELLE ZONE DA PESCA MAURITANE Coordinate della ZEE/Protocollo VMS UE
1 Confine meridionale Lat. 16° 04′ N Long. 19° 58′ W 2 Coordinate Lat. 16° 30′ N Long. 19° 54′ W 3 Coordinate Lat. 17° 00′ N Long. 19° 47′ W 4 Coordinate Lat. 17° 30′ N Long. 19° 33′ W 5 Coordinate Lat. 18° 00′ N Long. 19° 29′ W 6 Coordinate Lat. 18° 30′ N Long. 19° 28′ W 7 Coordinate Lat. 19° 00′ N Long. 19° 43′ W 8 Coordinate Lat. 19° 23′ N Long. 20° 01′ W 9 Coordinate Lat. 19° 30′ N Long. 20° 04′ W 10 Coordinate Lat. 20° 00′ N Long. 20° 14,5′ W 11 Coordinate Lat. 20° 30′ N Long. 20° 25,5′ W 12 Confine settentrionale Lat. 20° 46′ N Long. 20° 04,5′ W
Appendice 8 RAPPORTO DELL’OSSERVATORE SCIENTIFICO Nome dell’osservatore: … Nave: … Nazionalità: … Numero e porto di immatricolazione: … Estremi di identificazione: …, stazza: … GT, potenza: … cv Licenza: … n.: … Tipo: … Nome del comandante: … Nazionalità: … Imbarco dell’osservatore: Data: …, Porto: … Sbarco dell’osservatore: Data: …, Porto: … Tecnica di pesca autorizzata … Attrezzi utilizzati: … Dimensioni delle maglie e/o degli attrezzi: … Zone di pesca frequentate: … Distanza dalla costa: … Numero di marinai mauritani imbarcati: … Dichiarazione di entrata …/…/… e di uscita …/…/… dalla zona di pesca Stima dell’osservatore Produzione globale (kg): …, dichiarata sul giornale di pesca/giornale di bordo: … Catture accessorie: specie …, percentuale stimata: …% Rigetti: specie: …, quantità (kg): … Specie detenute a bordo Quantità (kg) Specie detenute a bordo Quantità (kg) Constatazioni dell’osservatore: Natura della constatazione Data Posizione Osservazioni dell’osservatore (generali): … Fatto a … il … Firma dell’osservatore … Osservazioni del comandante … Copia del rapporto ricevuta il: … Firma del comandante … Rapporto trasmesso a … Qualifica: …
ALLEGATO 2 SOSTEGNO FINANZIARIO PER LA PROMOZIONE DI UNA PESCA RESPONSABILE E SOSTENIBILE
1.Asse I:Asse II:Asse III:
Oggetto e importi Il sostegno finanziario è un aiuto pubblico allo sviluppo, indipendente dalla componente commerciale di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo e all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo. Il sostegno finanziario di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo, ammonta a 3 milioni di EUR all’anno. Esso mira a contribuire allo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile nelle zone di pesca mauritane, in armonia con gli obiettivi strategici di conservazione delle risorse alieutiche e di una migliore integrazione del settore nell’economia nazionale. Il sostegno finanziario si compone dei seguenti tre assi d’intervento: Azioni COOPERAZIONE SCIENTIFICA E FORMAZIONE Sostegno all’attuazione dei piani di sviluppo della pesca (IMROP, ONISPA, ENEMP) SORVEGLIANZA Sostegno alle attività della DSPCM AMBIENTE Conservazione dell’ambiente marino e costiero (PNBA e PND)
2. Beneficiari I beneficiari del presente sostegno sono, rispettivamente, il Ministero della pesca e il Ministero dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. I beneficiari istituzionali operano in stretto contatto con il Ministero delle finanze.
3. Quadro di attuazione L’Unione europea e la Mauritania convengono nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 10 dell’accordo, a seguito dell’entrata in vigore del presente protocollo, le condizioni di ammissibilità al presente sostegno, le basi legali, la programmazione, il controllo, la valutazione e le modalità di pagamento.
4. Visibilità La Mauritania si impegna a garantire la visibilità delle misure attuate tramite il sostegno. A tal fine i beneficiari si coordinano con la delegazione dell’Unione europea a Nouakchott per attuare gli orientamenti in materia di visibilità elaborati dalla Commissione europea. In particolare, ciascun progetto deve comprendere una clausola di visibilità del sostegno dell’Unione europea, segnatamente tramite l’utilizzo del logo (bandiera UE). La Mauritania comunica infine all’Unione europea un programma per le inaugurazioni.