Regolamento di esecuzione (UE) n. 832/2012 della Commissione del 17 settembre 2012 relativo all’autorizzazione di un preparato di cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati ad agnelli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Latochema Co Ltd) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2012/832@2012-09-17/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce le condizioni e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2) A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del cloruro di ammonio. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3) La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato di cloruro di ammonio, specificato nell’allegato, come additivo per mangimi destinati ad agnelli da ingrasso, da classificare nella categoria additivi zootecnici.
(4) Nel suo parere del 31 gennaio 2012, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito l’Autorità) ha concluso che nelle condizioni di impiego proposte e per un periodo di assunzione limitato, il preparato di cloruro di ammonio specificato nell’allegato non ha effetti dannosi sulla salute animale e umana o sull’ambiente e che il suo impiego può ridurre il valore del pH nell’urina degli agnelli da ingrasso. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5) La valutazione del preparato di cloruro di ammonio, come specificato nell’allegato, dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego di questo preparato secondo quanto specificato nell’allegato del presente regolamento.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria additivi zootecnici e al gruppo funzionale altri additivi zootecnici, è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso
ANNEX
ALLEGATO 1.2.3.
Numero di identificazione dell’additivo Nome del titolare dell’autorizzazione Additivo Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi Specie o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni Scadenza dell’autorizzazione mg di additivo per kg di alimento completo con un tenore di umidità del 12 % Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (riduzione del pH nell’urina) 4d7 Latochema Co Ltd Cloruro di ammonio Agnelli da ingrasso — — 10000 L’additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali, guanti e indumenti di protezione durante la manipolazione. I mangimi contenenti l’additivo non devono essere utilizzati per un periodo superiore a 3 mesi. 8 ottobre 2022
Composizione dell’additivo Cloruro di ammonio ≥ 99,5 % (forma solida)
Caratterizzazione della sostanza attiva Cloruro di ammonio ≥ 99,5 % NH4Cl n. CAS: 12125-02-9 Cloruro di sodio ≤ 0,5 % Prodotto mediante sintesi chimica
Metodo di analisi Quantificazione del cloruro di ammonio nell’additivo per mangimi: titolazione con idrossido di sodio (farmacopea europea, monografia 0007) o titolazione con nitrato d’argento (JECFA, monografia cloruro di ammonio).