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Regolamento di esecuzione (UE) n. 95/2012 della Commissione del 6 febbraio 2012 recante modifica del regolamento (UE) n. 1125/2010 per quanto riguarda i centri d’intervento per i cereali in Germania

In vigoreVersione 2012-02-06dal 2012-02-10
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2012/95@2012-02-06/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare l’articolo 41, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato del regolamento (UE) n. 1125/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2010, che fissa i centri d’intervento per i cereali e modifica il regolamento (CE) n. 1173/2009 designa i centri d’intervento per i cereali.

(2) In conformità all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell’11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico, la Germania ha comunicato alla Commissione l’elenco modificato dei suoi centri d’intervento per i cereali e l’elenco dei locali di ammasso collegati a tali centri, che sono stati riconosciuti in quanto rispondenti alle condizioni minime stabilite dalla normativa unionale.

(3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (UE) n. 1125/2010 e pubblicare su Internet l’elenco delle strutture di ammasso, corredandolo di tutte le informazioni necessarie agli operatori interessati dall’intervento pubblico.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 1125/2010 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso

ANNEX

ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento (UE) n. 1125/2010, la sezione intitolata GERMANIA è sostituita dalla seguente:

GERMANIA

Andernach Aschersleben Augsburg Bad Gandersheim Bad Oldesloe Beverungen Brake Bremen Büdelsdorf Bülstringen Büsum Buttstädt Dessau-Roßlau Drebkau Ebeleben Eberswalde Eilenburg Emden Gransee Halle Hamburg Hanau Heiligenhafen Hildesheim Holzminden Hoya Itzehoe Kappeln Karstädt Ketzin Kiel Krefeld Kyritz Lübeck Lüneburg Magdeburg Malchin Mannheim Neubrandenburg Nienburg Nordhackstedt Northeim Ochsenfurt Pasewalk Querfurt Regensburg Rethem/Aller Riesa Rinteln Rosdorf Rostock Salzhemmendorf Salzwedel Schwerin Stralsund Stuttgart Torgau Trebsen Würzburg Ziegra-Knobelsdorf

Versioni

  1. 2012-02-06