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Decisione 2013/109/PESC del Consiglio del 28 febbraio 2013 che modifica la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

In vigoreVersione 2013-02-28dal 2013-03-01
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2013/109@2013-02-28/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
  2. Articolo 1
  3. (2)
    1. Articolo 31
    1. Articolo 2

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria.

(2) Sulla scorta del riesame della decisione 2012/739/PESC, il Consiglio ha concluso che le misure restrittive dovrebbero essere prorogate fino al 1o giugno 2013.

(3) È inoltre necessario modificare le misure riguardanti l'embargo sulle armi per consentire la consegna di materiale militare non letale destinato alla protezione dei civili o alla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione che l'Unione accetta come rappresentante legittimo del popolo siriano e la consegna agli stessi di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, nonché la prestazione alla stessa dell'assistenza tecnica destinata alla protezione dei civili.

(4) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/739/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/739/PESC è così modificata:

(1) all’articolo 3, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

b) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato all'uso umanitario o protettivo o alla protezione dei civili, o a programmi di costruzione istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Unione europea, o ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea e dell'ONU, ovvero per la coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione destinato alla protezione dei civili;

c) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione europea e degli Stati membri in Siria o per la coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione destinati alla protezione dei civili;;

b) è aggiunta la lettera seguente:

f) alla prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi per la coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione destinata alla protezione dei civili;;

(2) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

(2)

Articolo 31

La presente decisione resta in vigore fino al 1o giugno 2013. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti..

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2013 Per il Consiglio Il presidente J. Burton

Versioni

  1. 2013-02-28