Regolamento di esecuzione (UE) n. 1172/2013 della Commissione del 18 novembre 2013 recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kiwi de l’Adour (IGP)]
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2013/1172@2013-11-18/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta Kiwi de l’Adour, registrata con il regolamento (CE) n. 419/2009 della Commissione.
(2) La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare di produzione precisando le modalità di fertilizzazione della pianta. Tale modifica non ha portato a modificare la sintesi pubblicata.
(3) La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Poiché si tratta di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli da 50 a 52 del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il disciplinare dell’indicazione geografica protetta Kiwi de l’Adour è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Dacian Cioloș Membro della Commissione
ANNEX
ALLEGATO
La seguente modifica è approvata per il disciplinare dell’indicazione geografica protetta Kiwi de l’Adour.
Metodo di produzione
Invece di: L’apporto di azoto (sotto forma di concime solubile) non deve superare i 6 kg per tonnellata di frutti prodotti, cioè un apporto di azoto per ettaro limitato a 200 unità d’azoto e per frutteti eccezionali citati in precedenza, a 250 unità d’azoto si legge come segue: L’apporto di azoto (sotto forma di concime solubile) non deve superare le 70 unità di azoto per ettaro e all’anno (necessarie allo sviluppo della pianta) oltre a 4 unità per tonnellata di frutti prodotti per ettaro all’anno nei limiti di 250 unità d’azoto per ettaro e all’anno. La modifica riguarda l’evoluzione delle modalità di fertilizzazione della pianta Kiwi de l’Adour in funzione delle necessità della pianta e di quelle del frutto. La modifica apportata tiene conto inoltre del frazionamento degli apporti in modo da dare anche flessibilità all’operatore per garantire la fertilizzazione della pianta e in particolare in funzione delle condizioni climatiche. Riferimento alla pubblicazione del disciplinare consolidato: http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20130206_cdc_kiwideladour_bo_cle8134b7.pdf