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Regolamento di esecuzione (UE) n. 1250/2013 della Commissione del 2 dicembre 2013 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Českobudějovické pivo (IGP)]

In vigoreVersione 2013-12-02dal 2013-12-24
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2013/1250@2013-12-02/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO
  4. Classe 2.1. REPUBBLICA CECA

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Repubblica ceca relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta Českobudějovické pivo, registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione quale modificato dall’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca all’Unione europea.

(2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Dacian Cioloș Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO

Prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I, parte I, del regolamento (UE) n. 1151/2012:

Classe 2.1. Birre

Classe 2.1. REPUBBLICA CECA

Českobudějovické pivo (IGP)

Versioni

  1. 2013-12-02