Gelex

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1341/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che stabilisce in che misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di novembre 2013 per determinati prodotti lattiero-caseari nell’ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

In vigoreVersione 2013-12-13dal 2013-12-14
Grado B

mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.

Chiedi a Gelex di questa legge

Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2013/1341@2013-12-13/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO I.A

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate dal 20 al 30 novembre 2013 per taluni contingenti tariffari indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione hanno ad oggetto quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando i coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione per prodotti dei contingenti tariffari indicati nelle parti I.A, I.F, I.H, I.I, I.J e I.K dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001, presentate nel periodo dal 20 al 30 novembre 2013, danno luogo al rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy Plewa Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ANNEX

ALLEGATO I.A

— Alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo. Numero del contingente tariffario Coefficiente di attribuzione 09.4590 — 09.4599 100 % 09.4591 — 09.4592 — 09.4593 — 09.4594 — 09.4595 3,495052 % 09.4596 100 %

I.F Prodotti originari della Svizzera

Numero del contingente tariffario Coefficiente di attribuzione 09.4155 100 %

I.H Prodotti originari della Norvegia

Numero del contingente tariffario Coefficiente di attribuzione 09.4179 100 %

I.I Prodotti originari dell’Islanda

Numero del contingente tariffario Coefficiente di attribuzione 09.4205 100 % 09.4206 100 %

I.J Prodotti originari della Repubblica moldova

— Alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo. Numero del contingente tariffario Coefficiente di attribuzione 09.4210 —

I.K Prodotti originari della Nuova Zelanda

Numero del contingente tariffario Coefficiente di attribuzione 09.4514 100 % 09.4515 100 %

Versioni

  1. 2013-12-13