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Regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 che esclude, per il 2013, le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 da alcune limitazioni dello sforzo di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock

In vigoreVersione 2013-02-18dal 2013-01-01
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2013/136@2013-02-18/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97, in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1098/2007 prevede disposizioni per la fissazione delle limitazioni dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico.

(2) Sulla base del regolamento (CE) n. 1098/2007, l’allegato II del regolamento (UE) n. 1088/2012 del 20 novembre 2012, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico, ha stabilito le limitazioni dello sforzo di pesca nel Mar Baltico per il 2013.

(3) A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, la Commissione può escludere le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 dal campo di applicazione di alcune limitazioni dello sforzo di pesca qualora le catture di merluzzo bianco siano inferiori a una determinata soglia nell’ultimo periodo di dichiarazione.

(4) Tenuto conto delle relazioni presentate dagli Stati membri e del parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, è opportuno escludere nel 2013 le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 dal campo di applicazione delle suddette limitazioni dello sforzo di pesca.

(5) Il regolamento (UE) n. 1088/2012 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013. Allo scopo di assicurare la coerenza con il suddetto regolamento, anche il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dal 1o gennaio 2013.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1098/2007 non si applicano nel 2013 alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso

Versioni

  1. 2013-02-18