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Regolamento di esecuzione (UE) n. 218/2013 della Commissione dell'8 marzo 2013 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cabrito Transmontano (DOP)]

In vigoreVersione 2013-03-08dal 2013-04-02
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2013/218@2013-03-08/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO
  4. Classe 1.1. PORTOGALLO

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.

(2) A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda del Portogallo relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta Cabrito Transmontano, registrata con il regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione.

(3) Non trattandosi di una modifica minore, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del suddetto regolamento, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Dacian Cioloș Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)

Classe 1.1. PORTOGALLO

Cabrito Transmontano (DOP)

Versioni

  1. 2013-03-08