Direttiva 2013/22/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 che adegua determinate direttive in materia di politica dei trasporti a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia
Grado B
mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.
Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2013/22@2013-05-13/it
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 50,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti a motivo dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati in tale atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l’atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione.
(2) Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato e adottato il trattato di adesione della Croazia, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione, integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione.
(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 91/672/CEE, 92/106/CEE, 1999/37/CE, 1999/62/CE, 2003/59/CE, 2006/87/CE e 2006/126/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Le direttive 91/672/CEE, 92/106/CEE, 1999/37/CE, 1999/62/CE, 2003/59/CE, 2006/87/CE e 2006/126/CE sono modificate conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dalla data di adesione della Croazia all’Unione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013 Per il Consiglio Il presidente S. Coveney
ANNEX
ALLEGATO
PARTE A 1.2.3.4.5. TRASPORTI SU STRADA
All’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/106/CEE, nell'elenco, dopo la voce relativa alla Francia, è inserita la voce seguente: La direttiva 1999/37/CE è così modificata: All’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 1999/62/CE, nell'elenco, dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue: L’allegato II, punto 2, della direttiva 2003/59/CE è così modificato: L’allegato I, punto 3, della direttiva 2006/126/CE è così modificato:
1. TRASPORTI SU STRADA
—
Croazia: godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila;.
1.2. TRASPORTI SU STRADA
a)
l’allegato I è così modificato:
i)
al punto II.4, secondo trattino, nell'elenco, dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue: HR Croazia;
ii)
al punto III.1.A, lettera b), nell'elenco, dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue: HR Croazia;
b)
l’allegato II è così modificato:
i)
al punto II.4, secondo trattino, nell'elenco, dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue: HR Croazia;
ii)
al punto III.1.A, lettera b), nell'elenco, dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue: HR Croazia.
1.2.3. TRASPORTI SU STRADA
—
Croazia: godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila;.
1.2.3.4. TRASPORTI SU STRADA
a)
alla lettera c), al di sotto dei termini La facciata 1 contiene:, nell'elenco, dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue: HR Croazia;
b)
alla lettera e), al di sotto dei termini La facciata 1 contiene:, nell'elenco, dopo la voce cárta cáilíochta tiomána, è inserito quanto segue: kvalifikacijska kartica vozača;
c)
alla lettera b), al di sotto dei termini La facciata 2 contiene:, il secondo capoverso è sostituito da quanto segue: Lo Stato membro che desideri redigere tali rubriche in una lingua nazionale diversa da una delle lingue seguenti: bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese, redige una versione bilingue della carta utilizzando una di tali lingue, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.
1.2.3.4.5. TRASPORTI SU STRADA
a)
alla lettera c), al di sotto dei termini La pagina 1 contiene:, nell'elenco, dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue: HR Croazia;
b)
alla lettera e), al di sotto dei termini La pagina 1 contiene:, nell'elenco, dopo la voce Ceadúas Tiomána, è inserito quanto segue: Vozačka dozvola;
c)
alla lettera b), al di sotto dei termini La pagina 2 contiene:, il secondo capoverso è sostituito da quanto segue: Lo Stato membro che desideri redigere le scritte in una lingua nazionale diversa dalle lingue seguenti: bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco o ungherese redige una versione bilingue della patente utilizzando una di tali lingue succitate, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.
PARTE B 1.2. TRASPORTO PER VIE NAVIGABILI INTERNE
All’allegato I della direttiva 91/672/CEE, dopo la sezione GRUPPO B, è aggiunto quanto segue: Repubblica di Croazia La direttiva 2006/87/CE è così modificata:
Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis Zapovjednik - vrsta A/Schiffsführer – Klasse A (certificato di qualifica professionale — Conduttore di navi — tipo A)
Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis Zapovjednik - vrsta B/Schiffsführer – Klasse B (certificato di qualifica professionale — Conduttore di navi — tipo B) (in conformità dell’ordinanza sui titoli e le qualifiche professionali dei battellieri, Gazzetta Ufficiale n. 73/09).
a)
l’allegato I è così modificato:
i)
nel capo 2, zona 3, dopo la voce relativa alla Repubblica francese, è inserito quanto segue:
Repubblica di Croazia
Danubio: dal km 1295 + 500 al km 1433 Fiume Drava: dal km 0 al km 198 + 600 Fiume Sava: dal km 211 al km 594 Fiume Kupa: dal km 0 al km 5 + 900 Fiume Una: dal km 0 al km 15;
ii)
nel capo 3, zona 4, dopo la voce relativa alla Repubblica francese, è inserito quanto segue:
Repubblica di Croazia
Tutte le vie navigabili non comprese nella zona 3;
b)
all’allegato II, appendice VI, parte IV, nell'elenco del punto 1, sezione 1, dopo la voce relativa all'Irlanda, è inserito quanto segue: 25 per la Croazia;
c)
l’allegato IX è così modificato:
i)
nella parte I, articolo 7, paragrafo 2, nell'elenco, dopo la voce relativa all'Irlanda, è inserito quanto segue: 25 Croazia;
ii)
nella parte II, articolo 1.06, paragrafo 2, nell'elenco, dopo la voce relativa all'Irlanda, è inserito quanto segue: 25 Croazia;
iii)
la parte V è così modificata:
la tabella al punto 1 è sostituita dalla seguente: Paese Nome Indirizzo Numero di telefono Indirizzo di posta elettronica Belgio Bulgaria Danimarca Germania Estonia Finlandia Francia Grecia Italia Irlanda Croazia Lettonia Lituania Lussemburgo Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Svezia Svizzera Spagna Slovacchia Slovenia Repubblica ceca Ungheria Regno Unito Cipro Se manca l’autorità competente significa che non è stata specificata dal paese in questione.;
al punto 4, dopo la voce relativa all’Irlanda, è inserito quanto segue:
pt_2 Croazia
Voce Nome Indirizzo Numero di telefono Indirizzo di posta elettronica Se non viene specificata un’impresa autorizzata significa che nel paese in questione non sono state rilasciate autorizzazioni.