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Regolamento di esecuzione (UE) n. 273/2013 della Commissione del 19 marzo 2013 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

In vigoreVersione 2013-03-19dal 2013-04-12
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2013/273@2013-03-19/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO 1.2.3.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Algirdas Šemeta Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO 1.2.3.

Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione (1) (2) (3) Apparecchio elettronico (detto analizzatore di composizione corporea), con indicatore incorporato, che misura circa 30 × 30 × 4 cm, comprendente i seguenti elementi principali: Tramite i 2 elettrodi in contatto con i piedi, l’apparecchio invia correnti elettriche che, utilizzando l’analisi della bioimpedenza, consentono all’apparecchio di determinare, ad esempio, la percentuale di grasso corporeo, la percentuale di muscolo, la massa ossea, i liquidi tessuti totali. L’apparecchio si può anche usare come una semplice bilancia. L’apparecchio può memorizzare i dati di 10 utilizzatori. Permette di visualizzare i valori di 2 misurazioni per utilizzatore. L’apparecchio è destinato ad uso domestico. 84231090 Classificazione a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6, nonché del testo dei codici NC 8423, 842310 e 84231090. L’apparecchio è un articolo composito costituito da componenti classificate al capitolo 84 e al capitolo 90. A norma della regola generale 3 b), dev’essere classificato come se consistesse della componente che conferisce all’articolo il suo carattere essenziale. Viste le sue caratteristiche oggettive, in particolare il sistema di misurazione provvisto di 2 elettrodi soltanto, si ritiene che l’elemento che effettua la pesatura conferisca al prodotto il suo carattere essenziale. L’apparecchio deve quindi essere classificato nel codice NC 84231090 come pesapersone. Apparecchio elettronico (detto analizzatore di composizione corporea) sotto forma di bilancia personale, con indicatore incorporato, che misura circa 36 × 32 × 6 cm, comprendente i seguenti elementi principali: Tramite il sistema di 8 elettrodi tenuti in mano e posti sotto i piedi, l’apparecchio invia correnti elettriche in misurazioni a più frequenze, che, utilizzando l’analisi della bioimpedenza, consentono all’apparecchio di determinare, ad esempio, la percentuale di grasso corporeo, la massa grassa, l’indice di massa corporea (IMC), la massa muscolo scheletrica, i liquidi tessuti totali. L’apparecchio può essere utilizzato da operatori sanitari nella diagnosi dell’obesità o da altri utilizzatori per ottenere informazioni sulle loro caratteristiche fisiche, oppure per controllarle o migliorarle a fini sportivi o estetici. L’apparecchio si può anche usare come una semplice bilancia. L’apparecchio può memorizzare i dati di 99 utilizzatori e di 300 misurazioni. Tramite una chiavetta USB si possono trasferire i dati ad un elaboratore automatico di dati. 90318038 Classificazione a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6, nonché del testo dei codici NC 9031, 903180 e 90318038. La classificazione alla voce 9018 come strumento e apparecchio per la medicina è esclusa in quanto l’apparecchio generalmente non è destinato alla pratica professionale (cfr. primo paragrafo delle note esplicative del SA relative alla voce 9018). L’apparecchio è un articolo composito costituito da elementi classificati al capitolo 84 e al capitolo 90. A norma della regola generale 3 b), dev’essere classificato come se consistesse della componente che conferisce all’articolo il suo carattere essenziale. Viste le sue caratteristiche oggettive, in particolare la tecnologia di misurazione utilizzata, si deve ritenere che l’elemento che effettua la misurazione conferisca all’apparecchio il suo carattere essenziale. L’apparecchio deve quindi essere classificato nel codice NC 90318038 come altri strumenti di misura elettronici. Un apparecchio elettronico (detto analizzatore di composizione corporea) con una base atta alla pesatura ed una colonna sulla quale è collocato un pannello di controllo comprendente un indicatore, che misura circa 120 × 87 × 52 cm, ed è costituito dai seguenti elementi: Tramite il sistema di elettrodi tattili con 8 punti di contatto in mano e sotto i piedi, l’apparecchio invia correnti elettriche in misurazioni a più frequenze, che, utilizzando l’analisi della bioimpedenza, consentono all’apparecchio di determinare, ad esempio, la quantità di acqua intercellulare ed extracellulare, la massa proteica, la massa minerale, la massa grassa, i liquidi tessuti totali, la massa magra, l’indice di massa corporea (BMI), la massa muscolo scheletrica. L’apparecchio è dotato dei connettori seguenti: L’apparecchio può essere utilizzato da operatori sanitari nella diagnosi dell’obesità o da altri utilizzatori per ottenere informazioni sulle loro caratteristiche fisiche, oppure per controllarle o migliorarle a fini sportivi o estetici. L’apparecchio può essere collegato a una macchina automatica per il trattamento dell’informazione o ad una stampante. 90318038 Classificazione a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6, nonché del testo dei codici NC 9031, 903180 e 90318038. La classificazione alla voce 9018 come strumento e apparecchio per la medicina è esclusa in quanto l’apparecchio non è destinato generalmente alla pratica professionale (cfr. primo paragrafo delle note esplicative del SA relative alla voce 9018). L’apparecchio è un articolo composito costituito da elementi classificati al capitolo 84 e al capitolo 90. A norma della regola generale 3 b), dev’essere classificato come se consistesse della componente che conferisce all’articolo il suo carattere essenziale. Viste le sue caratteristiche oggettive, in particolare la tecnologia di misurazione utilizzata, si deve ritenere che l’elemento che effettua la misurazione conferisca all’apparecchio il suo carattere essenziale. L’apparecchio deve quindi essere classificato nel codice NC 90318038 come altri strumenti di misura elettronici.

per pesare: un dinamometro e l’hardware necessario per calcolare e visualizzare il peso,

per misurare: 2 elettrodi sulla superficie superiore della bilancia, pulsanti di controllo e l’hardware necessario per calcolare e visualizzare le misure.

per pesare: un dinamometro e l’hardware necessario per calcolare e visualizzare il peso,

per misurare: una barra manuale amovibile con 4 elettrodi, 4 elettrodi sulla superficie superiore della bilancia, pulsanti di controllo e l’hardware necessario per calcolare e visualizzare le misure.

per pesare: un dinamometro e l’hardware necessario per calcolare e visualizzare il peso,

per misurare: 2 barre manuali amovibili con 2 elettrodi ciascuna, 4 elettrodi sulla superficie superiore della bilancia, pulsanti di controllo e l’hardware necessario per calcolare e visualizzare le misure.

RJ45,

porte USB,

RS232,

connettore D-sub a 25 pin.

Versioni

  1. 2013-03-19