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Decisione del Consiglio del 15 luglio 2013 che proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nei confronti della Repubblica di Guinea dalla decisione 2011/465/UE e che modifica tale decisione (2013/386/UE)

In vigoreVersione 2013-07-15
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2013/386@2013-07-15/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato da ultimo a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (accordo di partenariato ACP-UE), in particolare l’articolo 96,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE, in particolare l’articolo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2011/465/UE del Consiglio stabilisce misure appropriate nei confronti della Repubblica di Guinea (di seguito Guinea) a norma dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo di partenariato ACP-UE.

(2) Tale decisione, prorogata e modificata dalla decisione 2012/404/UE del Consiglio, stabilisce due condizioni per la ripresa della cooperazione con la Guinea, segnatamente l’elaborazione e l’adozione, da parte delle autorità competenti, di un calendario dettagliato relativo allo svolgimento di elezioni legislative entro la fine del 2012 e lo svolgimento di elezioni legislative libere e trasparenti.

(3) Con la trasmissione da parte del presidente della commissione elettorale nazionale indipendente di un calendario elettorale per lo svolgimento delle elezioni il 12 maggio 2013, il Consiglio ha considerato raggiunto il primo di tali obiettivi.

(4) Il periodo di validità della decisione 2011/465/UE, prorogata e modificata dalla decisione 2102/404/UE, termina il 19 luglio 2013.

(5) Il 13 aprile 2013 un decreto presidenziale ha fissato la data delle elezioni legislative al 30 giugno 2013. Il termine legale per la pubblicazione dei risultati finali da parte della Corte suprema della Guinea è successivo al 19 luglio 2013.

(6) Occorre pertanto prorogare il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite dalla decisione 2011/465/UE di un periodo di dodici mesi. Occorre altresì prorogare fino alla fine di ottobre 2013 il termine ivi stabilito per lo svolgimento di elezioni legislative libere e trasparenti in Guinea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 3 della decisione 2011/465/UE, la data 19 luglio 2013 è sostituita dalla data 19 luglio 2014.

Articolo 2

Il termine per l’impegno della Guinea a svolgere elezioni legislative libere e trasparenti, come stabilito nelle misure appropriate di cui all’allegato della decisione 2011/465/UE, è prorogato al 31 ottobre 2013.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013 Per il Consiglio Il presidente V. Jukna

Versioni

  1. 2013-07-15