Regolamento (UE) n. 463/2013 della Commissione del 17 maggio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I, II e IV al progresso tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2013/463@2013-05-17/it
Indice
- Preambolo
- ANNEX
- ALLEGATO I
- 3) G.
- ALLEGATO II
- 1) a)
- 2)
- ALLEGATO III
- 1)
- Metodo 6.1 Determinazione dei cloruri in assenza di sostanza organica
- 2)
- Metodo 8.6 Titolazione con permanganato del calcio estratto in seguito a precipitazione come ossalato
- Metodo 8.7 Determinazione del magnesio mediante spettrometria di assorbimento atomico
- Metodo 8.8 Determinazione del magnesio mediante complessometria
- 3)
- Metodo 8.10 Determinazione del sodio estratto mediante spettrometria di emissione di fiamma
- 4)
- Metodi 14 Sostanze di calcinazione
- Metodo 14.1 Determinazione della distribuzione granulometrica delle sostanze calcinanti mediante stacciatura allo stato secco e umido
- Metodo 14.2 Determinazione della reattività di correttivi a base di carbonati e silicati con acido cloridrico
- Metodo 14.3 Determinazione della reattività — Metodo per titolazione automatica con acido citrico
- Metodo 14.4 Determinazione del valore di neutralizzazione dei correttivi calcici
- Metodo 14.5 Determinazione del calcio nei correttivi calcici mediante metodo all’ossalato
- Metodo 14.6 Determinazione del contenuto di calcio e magnesio nei correttivi calcici mediante metodo complessometrico
- Metodo 14.7 Determinazione del magnesio nei correttivi calcici per spettrometria di assorbimento atomico
- Metodo 14.8 Determinazione del contenuto in acqua
- Metodo 14.9 Determinazione dello sgretolamento dei granulati
- Metodo 14.10 Determinazione dell’impatto del prodotto per incubazione del suolo
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi, in particolare l’articolo 31, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) Il termine kainit (in italiano kainite) è stato usato nella tabella A.3 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 2003/2003 (versione inglese) come denominazione del tipo di concime in riferimento al sale grezzo di potassio. L’accezione di tale termine si è successivamente ristretta a un unico tipo specifico di sale grezzo di potassio, il che comporta una potenziale restrizione al commercio per i produttori interessati a commercializzare altre fonti di sali di potassio. Al fine di prevenire tale restrizione e agevolare pertanto l’accesso dei coltivatori degli Stati membri a una maggiore varietà di sali di potassio si rende opportuno adottare in tali voci una denominazione più generica per tale tipo di concime, correggendo di conseguenza ogni riferimento al termine kainit. È opportuno concedere ai produttori di sali grezzi di potassio un periodo di transizione per adeguare l’etichettatura alle nuove norme.
(2) L’acido lignosolfonico è un materiale complesso ricavabile da diverse fonti lignee. Data la disponibilità in commercio di diversi gradi di qualità è importante adattare al progresso tecnico le prescrizioni in fatto di qualità imposte ai prodotti da commercializzare come concimi CE.
(3) Le sostanze di calcinazione, conosciute anche come concimi calcici, riducono l’acidità del suolo e in tal modo possono anche fornire l’uno o l’altro dei nutrienti magnesio e calcio ovvero entrambi. I produttori di sostanze di calcinazione subiscono la disomogeneità delle norme nazionali che causa distorsioni del mercato interno. È quindi opportuno aggiungere le sostanze di calcinazione ai tipi di concimi figuranti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 in modo da permetterne la libera circolazione sul mercato interno. Inoltre il Comitato europeo per la normalizzazione (CEN) ha elaborato norme EN per i metodi di analisi delle sostanze di calcinazione. Al fine di rendere obbligatorio il rispetto di tali norme è d’uopo inserirle nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 che definisce i metodi di campionamento e di analisi.
(4) È opportuno concedere un periodo di transizione affinché i produttori di sostanze di calcinazione abbiano il tempo di adeguarsi alle nuove norme EN.
(5) L’allegato II del regolamento (CE) n. 2003/2003 definisce le tolleranze relative al titolo di nutrienti dichiarato. È opportuno modificare l’allegato II per inserire tali tolleranze ammesse anche per le sostanze di calcinazione.
(6) Il regolamento (CE) n. 2003/2003 prescrive che il controllo dei concimi CE sia effettuato secondo i metodi di campionamento e di analisi stabiliti dal relativo allegato IV. Alcuni di tali metodi non sono però riconosciuti a livello internazionale e vanno sostituiti dalle norme EN recentemente elaborate dal Comitato europeo di normalizzazione.
(7) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Emendamenti
1. L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
2. L’allegato II del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
3. L’allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Articolo 2 Disposizioni transitorie
A titolo di deroga al secondo paragrafo dell’articolo 3 i produttori possono applicare quanto prescritto dall’allegato I, punto 1, prima del 7 dicembre 2014.
Articolo 3 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Il punto 1 dell’allegato I si applica dal 7 dicembre 2014.
3. Il punto 3 dell’allegato I, il punto 2 dell’allegato II e il punto 4 dell’allegato III si applicano dal 7 giugno 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso
ANNEX
ALLEGATO I
L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:
1) nella sezione A.3, le voci 1 e 2 della tabella sono sostituite da quanto appresso: 1 Sale grezzo di potassio Prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio 10 % K2O Potassio valutato come K2O solubile in acqua 5 % MgO Magnesio sotto forma di sali solubili in acqua, valutato come ossido di magnesio Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali Ossido di potassio solubile in acqua Ossido di magnesio solubile in acqua 2 Sale grezzo di potassio arricchito Prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio arricchiti mediante miscelazione con cloruro di potassio 18 % K2O Potassio valutato come K2O solubile in acqua Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali Ossido di potassio solubile in acqua Indicazione facoltativa del titolo di ossido di magnesio solubile in acqua se superiore a 5 % MgO
2) nella sezione E.3.2 la tabella è sostituita dalla seguente: n. Denominazione Denominazione alternativa Formula chimica Numero CAS dell’acido 1 Acido lignosolfonico LS Formula chimica non disponibile 8062-15-5
3) è aggiunta la seguente sezione G:
3) G.
Sostanze di calcinazione I termini SOSTANZA DI CALCINAZIONE sono aggiunti dopo i termini Concime CE. Tutte le proprietà indicate nelle tabelle delle sezioni da G.1 a G.5 si riferiscono al prodotto quale commercializzato, salva diversa specifica. Se agitate in acqua, le sostanze di calcinazione granulate prodotte per aggregazione di particelle primarie più piccole devono disaggregarsi in particelle con distribuzione delle dimensioni corrispondente a quanto indicato nelle descrizioni per ogni tipo, misurata mediante il metodo 14.9 Determinazione dello sgretolamento dei granulati.
G.1. Calce naturale n. Denominazione del tipo Modo di preparazione e componenti essenziali Titolo minimo di elementi nutritivi (percentuale del peso) Indicazioni relative alla valutazione degli elementi nutritivi Altre prescrizioni Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo Elementi nutritivi il cui titolo deve essere dichiarato Forme e solubilità degli elementi nutritivi Altri criteri da dichiarare 1 2 3 4 5 6 1a) Calcare, qualità di base Prodotto che abbia come ingrediente essenziale carbonato di calcio, ottenuto mediante triturazione di depositi naturali di calcare. Valore neutralizzante minimo: 42 Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative. Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale (indicazione facoltativa) Reattività e metodo di determinazione (indicazione facoltativa) Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa) 1b) Calcare di prima qualità Valore neutralizzante minimo: 50 Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative. 2a) Calcare magnesifero, qualità di base Prodotto che abbia come ingredienti essenziali carbonato di calcio e carbonato di magnesio, ottenuto mediante triturazione di depositi naturali di calcare magnesifero. Valore neutralizzante minimo: 45 Totale magnesio: 3 % MgO Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative. Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale Reattività e metodo di determinazione (indicazione facoltativa) Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa) 2b) Calcare magnesifero di prima qualità Valore neutralizzante minimo: 52 Totale magnesio: 3 % MgO Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative. 3a) Calcare dolomitico, qualità di base Prodotto che abbia come ingredienti essenziali carbonato di calcio e carbonato di magnesio, ottenuto mediante triturazione di depositi naturali di dolomite. Valore neutralizzante minimo: 48 Totale magnesio: 12 % MgO Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative. Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale Reattività e metodo di determinazione (indicazione facoltativa) Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa) 3b) Calcare dolomitico di prima qualità Valore neutralizzante minimo: 54 Totale magnesio: 12 % MgO Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative. 4a) Calcare marino, qualità di base Prodotto che abbia come ingrediente essenziale carbonato di calcio, ottenuto mediante triturazione di depositi naturali di calcare di origine marina. Valore neutralizzante minimo: 30 Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative. Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale (indicazione facoltativa) Reattività e metodo di determinazione (indicazione facoltativa) Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa) 4b) Calcare marino di prima qualità Valore neutralizzante minimo: 40 Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative. 5a) Calcare fine, qualità di base Prodotto che abbia come ingrediente essenziale carbonato di calcio, ottenuto mediante triturazione di depositi naturali di calcare fine. Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido dopo disintegrazione in acqua: Reattività della frazione passante a 1-2 mm (mediante stacciatura allo stato secco) pari almeno al 40 % in acido citrico Valore neutralizzante minimo: 42 Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative. Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale (indicazione facoltativa) Reattività e metodo di determinazione (indicazione facoltativa) Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa) 5b) Calcare fine di prima qualità Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido dopo disintegrazione in acqua: Reattività della frazione passante a 1-2 mm (mediante stacciatura allo stato secco) pari almeno al 65 % in acido citrico Valore neutralizzante minimo: 48 Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative. 6 Sospensione di carbonati Prodotto che abbia come ingredienti essenziali carbonato di calcio e/o carbonato di magnesio, ottenuto mediante triturazione e sospensione in acqua di depositi naturali di calcare, calcare magnesifero, calcare dolomitico o calcare fine. Valore neutralizzante minimo: 35 Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative. Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale se MgO ≥ 3 % Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Reattività e metodo di determinazione (indicazione facoltativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa)
frazione passante a 3,15 mm pari almeno al 97 %
frazione passante a 1 mm pari almeno all’80 % e
frazione passante a 0,5 mm pari almeno al 50 %.
frazione passante a 2 mm pari almeno al 97 %
frazione passante a 1 mm pari almeno all’80 %
frazione passante a 0,315 mm pari almeno al 50 % e
frazione passante a 0,1 mm pari almeno al 30 %.
frazione passante a 3,15 mm pari almeno al 97 %
frazione passante a 1 mm pari almeno all’80 % e
frazione passante a 0,5 mm pari almeno al 50 %.
frazione passante a 2 mm pari almeno al 97 %
frazione passante a 1 mm pari almeno all’80 %
frazione passante a 0,315 mm pari almeno al 50 % e
frazione passante a 0,1 mm pari almeno al 30 %.
frazione passante a 3,15 mm pari almeno al 97 %
frazione passante a 1 mm pari almeno all’80 % e
frazione passante a 0,5 mm pari almeno al 50 %.
frazione passante a 2 mm pari almeno al 97 %
frazione passante a 1 mm pari almeno all’80 %
frazione passante a 0,315 mm pari almeno al 50 % e
frazione passante a 0,1 mm pari almeno al 30 %.
frazione passante a 3,15 mm pari almeno al 97 % e
frazione passante a 1 mm pari almeno all’80 %.
frazione passante a 2 mm pari almeno al 97 % e
frazione passante a 1 mm pari almeno all’80 %.
frazione passante a 3,15 mm pari almeno al 90 %
frazione passante a 2 mm pari almeno al 70 % e
frazione passante a 0,315 mm pari almeno al 40 %.
frazione passante a 25 mm pari almeno al 97 % e
frazione passante a 2 mm pari almeno al 30 %.
frazione passante a 3,15 mm pari almeno al 97 %
frazione passante a 2 mm pari almeno al 70 % e
frazione passante a 0,315 mm pari almeno al 50 %.
frazione passante a 25 mm pari almeno al 97 % e
frazione passante a 2 mm pari almeno al 30 %.
frazione passante a 2 mm pari almeno al 97 %
frazione passante a 1 mm pari almeno all’80 %
frazione passante a 0,315 mm pari almeno al 50 % e
frazione passante a 0,1 mm pari almeno al 30 %.
G.2. Varietà di calce contenenti ossidi e idrossidi di origine naturale n. Denominazione del tipo Modo di preparazione e componenti essenziali Titolo minimo di elementi nutritivi (percentuale del peso) Indicazioni relative alla valutazione degli elementi nutritivi Altre prescrizioni Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo Elementi nutritivi il cui titolo deve essere dichiarato Forme e solubilità degli elementi nutritivi Altri criteri da dichiarare 1 2 3 4 5 6 1a) Calce viva, qualità di base Prodotto che abbia come ingrediente essenziale ossido di calcio ottenuto mediante calcinazione di depositi naturali di calcare. Valore neutralizzante minimo: 75 Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco: Fine: Setacciata: La denominazione del tipo deve comprendere la definizione fine o setacciata. Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative. Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale (indicazione facoltativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco (indicazione facoltativa) Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa) 1b) Calce viva di prima qualità Prodotto che abbia come ingrediente essenziale ossido di calcio ottenuto mediante calcinazione di depositi naturali di calcare. Valore neutralizzante minimo: 85 Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco: Fine: Setacciata: La denominazione del tipo deve comprendere la definizione fine o setacciata. Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative. Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale (indicazione facoltativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco (indicazione facoltativa) Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa) 2a) Calce viva magnesifera, qualità di base Prodotto che abbia come ingredienti essenziali ossido di calcio e ossido di magnesio, ottenuto mediante calcinazione di depositi naturali di calcare magnesifero. Valore neutralizzante minimo: 80 Magnesio totale: 7 % MgO Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco: Fine: Setacciata: La denominazione del tipo deve comprendere la definizione fine o setacciata Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative. Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco (indicazione facoltativa) Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa) 2b) Calce viva magnesifera di prima qualità Prodotto che abbia come ingredienti essenziali ossido di calcio e ossido di magnesio, ottenuto mediante calcinazione di depositi naturali di calcare magnesifero. Valore neutralizzante minimo: 85 Magnesio totale: 7 % MgO Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco: Fine: Setacciata: La denominazione del tipo deve comprendere la definizione fine o setacciata. Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative. Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco (indicazione facoltativa) Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa) 3a) Calce viva dolomitica, qualità di base Prodotto che abbia come ingredienti essenziali ossido di calcio e ossido di magnesio, ottenuto mediante calcinazione di depositi naturali di dolomite. Valore neutralizzante minimo: 85 Magnesio totale: 17 % MgO Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco: Fine: Setacciata: La denominazione del tipo deve comprendere la definizione fine o setacciata. Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative. Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco (indicazione facoltativa) Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa) 3b) Calce viva dolomitica di prima qualità Prodotto che abbia come ingredienti essenziali ossido di calcio e ossido di magnesio, ottenuto mediante calcinazione di depositi naturali di dolomite. Valore neutralizzante minimo: 95 Magnesio totale: 17 % MgO Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco: Fine: Setacciata: La denominazione del tipo deve comprendere la definizione fine o setacciata. Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative. Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco (indicazione facoltativa) Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa) 4 Calce viva idrata (calce spenta) Prodotto che abbia come ingrediente essenziale idrossido di calcio, ottenuto mediante calcinazione e spegnimento di depositi naturali di calcare. Valore neutralizzante minimo: 65 Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative. Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale (indicazione facoltativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa) 5 Calce viva idrata magnesifera (calce spenta magnesifera) Prodotto che abbia come ingredienti essenziali idrossido di calcio e idrossido di magnesio, ottenuto mediante calcinazione e spegnimento di depositi naturali di calcare magnesifero. Valore neutralizzante minimo: 70 Magnesio totale: 5 % MgO Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative. Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa) 6 Calce viva idrata dolomitica Prodotto che abbia come ingredienti essenziali idrossido di calcio e idrossido di magnesio, ottenuto mediante calcinazione e spegnimento di depositi naturali di calcare dolomitico. Valore neutralizzante minimo: 70 Magnesio totale: 12 % MgO Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative. Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa) 7 Sospensione di calce idrata Prodotto che abbia come ingredienti essenziali idrossido di calcio e/o idrossido di magnesio, ottenuto mediante calcinazione, spegnimento e sospensione in acqua di depositi naturali di calcare, calcare magnesifero o calcare dolomitico. Valore neutralizzante minimo: 20 Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative. Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale se MgO ≥ 3 % Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa)
frazione passante a 4 mm pari almeno al 97 %.
frazione passante a 8 mm pari almeno al 97 % e
frazione passante a 0,4 mm non superiore al 5 %.
frazione passante a 4 mm pari almeno al 97 %.
frazione passante a 8 mm pari almeno al 97 % e
frazione passante a 0,4 mm non superiore al 5 %.
frazione passante a 4 mm pari almeno al 97 %.
frazione passante a 8 mm pari almeno al 97 % e
frazione passante a 0,4 mm non superiore al 5 %.
frazione passante a 4 mm pari almeno al 97 %.
frazione passante a 8 mm pari almeno al 97 % e
frazione passante a 0,4 mm non superiore al 5 %.
frazione passante a 4 mm pari almeno al 97 %.
frazione passante a 8 mm pari almeno al 97 % e
frazione passante a 0,4 mm non superiore al 5 %.
frazione passante a 4 mm pari almeno al 97 %.
frazione passante a 8 mm pari almeno al 97 % e
frazione passante a 0,4 mm non superiore al 5 %.
frazione passante a 0,16 mm pari almeno al 95 %.
frazione passante a 0,16 mm pari almeno al 95 %.
frazione passante a 0,16 mm pari almeno al 95 %.
frazione passante a 0,16 mm pari almeno al 95 %.
G.3. Varietà di calce ottenute da processi industriali n. Denominazione del tipo Modo di preparazione e componenti essenziali Titolo minimo di elementi nutritivi (percentuale del peso) Indicazioni relative alla valutazione degli elementi nutritivi Altre prescrizioni Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo Elementi nutritivi il cui titolo deve essere dichiarato Forme e solubilità degli elementi nutritivi Altri criteri da dichiarare 1 2 3 4 5 6 1a) Calce da zuccherificio Prodotto ottenuto dalla produzione dello zucchero, ottenuto per carbonatazione esclusivamente di calce viva proveniente da fonti naturali e contenente come ingrediente essenziale carbonato di calcio molto fine. Valore neutralizzante minimo: 20 Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative. Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale (indicazione facoltativa) Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Reattività e metodo di determinazione (indicazione facoltativa) Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa) 1b) Calce da zuccherificio (sospensione) Valore neutralizzante minimo: 15
G.4. Calce mista n. Denominazione del tipo Modo di preparazione e componenti essenziali Titolo minimo di elementi nutritivi (percentuale del peso) Indicazioni relative alla valutazione degli elementi nutritivi Altre prescrizioni Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo Elementi nutritivi il cui titolo deve essere dichiarato Forme e solubilità degli elementi nutritivi Altri criteri da dichiarare 1 2 3 4 5 6 1 Calce mista Prodotto ottenuto miscelando i tipi che figurano nelle sezioni G1 e G2. Titolo minimo di carbonato: 15 % Titolo massimo di carbonato: 90 % Se MgO ≥ 5 % si deve aggiungere magnesifera alla denominazione del tipo. Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative. Tipi che figurano nelle sezioni G.1 e G.2. Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale se MgO ≥ 3 % Risultati dell’incubazione del suolo (indicazione facoltativa) Contenuto in acqua (indicazione facoltativa)
G.5. Miscele di sostanze di calcinazione con altri tipi di concimi CE n. Denominazione del tipo Modo di preparazione e componenti essenziali Titolo minimo di elementi nutritivi (percentuale del peso) Indicazioni relative alla valutazione degli elementi nutritivi Altre prescrizioni Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo Elementi nutritivi il cui titolo deve essere dichiarato Forme e solubilità degli elementi nutritivi Altri criteri da dichiarare 1 2 3 4 5 6 1 Miscela di [denominazione del tipo che figura nelle sezioni da G.1 a G.4] e [designazione del tipo che figura nelle sezioni A, B, D]. Prodotto ottenuto tramite miscelazione, compattazione o granulazione di sostanze di calcinazione che figurano nelle sezioni da G.1 a G.4 con tipi di concime che figurano nelle sezioni A, B o D. Non sono consentite le miscele seguenti: Valore neutralizzante 15 3 % N per le miscele contenenti tipi di concime con un tenore minimo di N 3 % P2O5 per le miscele contenenti tipi di concime con un tenore minimo di P2O5 3 % K2O per le miscele contenenti tipi di concime con un tenore minimo di K2O Potassio valutato come K2O solubile in acqua Altre prescrizioni riportate nelle voci individuali. Valore neutralizzante Elementi nutritivi in base alle dichiarazioni di elementi nutritivi dei tipi singoli di concimi Calcio totale Magnesio totale se MgO ≥ 3 % Se il tenore di cloruro non supera il 2 % Cl si può aggiungere la specificazione a basso tenore di cloruro. Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Finezza (indicazione facoltativa)
Solfato ammonico (tipo A.1.4) o urea (tipo A.1.9) con calci contenenti ossidi o idrossidi che figurano nella sezione G.2,
Miscelazione e successiva compattazione o granulazione di superfosfati dei tipi A.2.2 a), b) o c) con qualsiasi tipo che figura nelle sezioni da G.1 a G. 4.
ALLEGATO II
L’allegato II del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato come segue:
1) la sezione 1.3. è così modificata:
1) a)
nella prima voce, la denominazione del tipo indicata come kainit è sostituita da sale grezzo di potassio. Questa rettifica non riguarda l’edizione italiana;
b)
nella seconda voce, la denominazione del tipo indicata come sale di kainit arricchito è sostituita da sale grezzo di potassio arricchito. Questa rettifica non riguarda l’edizione italiana;
2) è aggiunta la seguente sezione 5:
2)
5.——— Sostanze di calcinazione La tolleranza ammessa in rapporto al titolo dichiarato di calcio e magnesio è di: Ossido di magnesio: sino a 8 % MgO compreso 1 tra 8 % e 16 % MgO 2 superiore a 16 % MgO 3 Ossido di calcio 3 La tolleranza ammessa in rapporto al valore neutralizzante dichiarato è di: Valore neutralizzante 3 La tolleranza applicabile alla percentuale dichiarata di materiale passante a dimensione specifica del setaccio è di: Finezza delle particelle 10
ALLEGATO III
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003, sezione B, è modificato come segue:
1) la voce Metodo 6.1 è sostituita dal testo seguente:
1)
Metodo 6.1 Determinazione dei cloruri in assenza di sostanza organica
EN 16195: Concimi — Determinazione dei cloruri in assenza di sostanza organica Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.
2) il testo relativo ai metodi da 8.6 a 8.8 è sostituito dal seguente:
2)
Metodo 8.6 Titolazione con permanganato del calcio estratto in seguito a precipitazione come ossalato
EN 16196: Concimi — Titolazione con permanganato del Calcio estratto in seguito a precipitazione come ossalato Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.
Metodo 8.7 Determinazione del magnesio mediante spettrometria di assorbimento atomico
EN 16197: Concimi — Determinazione del magnesio mediante spettrometria di assorbimento atomico Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.
Metodo 8.8 Determinazione del magnesio mediante complessometria
EN 16198: Concimi — Determinazione del magnesio mediante complessometria Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.
3) la voce Metodo 8.10 è sostituita dal testo seguente:
3)
Metodo 8.10 Determinazione del sodio estratto mediante spettrometria di emissione di fiamma
EN 16199: Concimi — Determinazione del sodio estratto mediante spettrometria di emissione di fiamma Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.
4) sono aggiunti i seguenti metodi appartenenti alla serie 14:
4)
Metodi 14 Sostanze di calcinazione
Metodo 14.1 Determinazione della distribuzione granulometrica delle sostanze calcinanti mediante stacciatura allo stato secco e umido
EN 12948: Correttivi calcici e/o magnesiaci — Determinazione della distribuzione granulometrica mediante stacciatura allo stato secco e umido Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.
Metodo 14.2 Determinazione della reattività di correttivi a base di carbonati e silicati con acido cloridrico
EN 13971: Correttivi a base di carbonati e silicati — Determinazione della reattività — Metodo per titolazione potenziometrica con acido cloridrico Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.
Metodo 14.3 Determinazione della reattività — Metodo per titolazione automatica con acido citrico
EN 16357: Correttivi calcici a base di carbonati — Determinazione della reattività — Metodo per titolazione automatica con acido cloridrico Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.
Metodo 14.4 Determinazione del valore di neutralizzazione dei correttivi calcici
EN 12945: Correttivi calcici e/o magnesiaci — Determinazione del valore di neutralizzazione — Metodi di titolazione Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.
Metodo 14.5 Determinazione del calcio nei correttivi calcici mediante metodo all’ossalato
EN 13475: Correttivi calcici e/o magnesiaci — Determinazione del contenuto di calcio — Metodo all’ossalato Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.
Metodo 14.6 Determinazione del contenuto di calcio e magnesio nei correttivi calcici mediante metodo complessometrico
EN 12946: Correttivi calcici e/o magnesiaci — Determinazione del contenuto di calcio e magnesio — Metodo complessometrico Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.
Metodo 14.7 Determinazione del magnesio nei correttivi calcici per spettrometria di assorbimento atomico
EN 12947: Correttivi calcici e/o magnesiaci — Determinazione del contenuto di magnesio — Metodo per spettrometria di assorbimento atomico Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.
Metodo 14.8 Determinazione del contenuto in acqua
EN 12048: Concimi e correttivi calcici allo stato solido — Determinazione del contenuto in acqua — Metodo gravimetrico per essiccamento a 105 °C + /– 2 °C Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.
Metodo 14.9 Determinazione dello sgretolamento dei granulati
EN 15704: Correttivi calcici e magnesiaci — Determinazione dello sgretolamento di carbonati di calcio e di calcio/magnesio granulati per azione dell’acqua Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.
Metodo 14.10 Determinazione dell’impatto del prodotto per incubazione del suolo
EN 14984: Correttivi calcici e/o magnesiaci — Determinazione dell’impatto del prodotto sul pH del suolo — Metodo di incubazione del suolo Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.