Decisione del Consiglio del 23 settembre 2013 sulla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in seno al Consiglio bilaterale di supervisione nell’ambito dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile, relativa alla decisione n. 0004 che modifica l’allegato 1 dell’accordo (2013/475/UE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2013/475@2013-09-23/it
Indice
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) La decisione 2011/719/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, relativa alla conclusione dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile, è entrata in vigore il 1o maggio 2011.
(2) A norma dell’articolo 3.C.2 dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile (l’accordo), il Consiglio bilaterale di supervisione, istituito dall’articolo 3.A dell’accordo, può modificare gli allegati dell’accordo, a norma dell’articolo 19.B dello stesso.
(3) È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in seno al Consiglio bilaterale di supervisione conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2011/719/UE, per quanto riguarda la decisione n. 0004 del Consiglio bilaterale di supervisione recante modifica all’allegato 1 dell’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in seno al Consiglio bilaterale di supervisione, di cui all’articolo 3.A dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile, in merito all’adozione di una decisione del Consiglio bilaterale di supervisione che modifica l’allegato 1 dell’accordo, deve basarsi sul progetto di decisione n. 0004 del Consiglio bilaterale di supervisione, accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2013 Per il Consiglio Il presidente V. Jukna
PROGETTO CONSIGLIO BILATERALE DI SUPERVISIONE per l’Accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità Europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell’aviazione Civile verbale di decisione Decisione n. 0004
A norma dell’articolo 19.B dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile (l’accordo), il quale prevede che gli allegati dell’accordo possano essere modificati con decisione del Consiglio bilaterale di supervisione, istituito a norma dell’articolo 3 dell’accordo, il Consiglio bilaterale di supervisione decide:
1.3.2.11. di modificare l’allegato 1 dell’accordo, aggiungendo un nuovo paragrafo 3.2.11 con il seguente testo:
1.3.2.11. a)
A partire dal 1o gennaio 2014, i diritti imposti in un anno civile da un agente tecnico a un richiedente o a un organismo regolamentato per la convalida da esso effettuata ai sensi del punto 3.2.4 per l’approvazione: non superano il 95 % dei diritti che l’agente tecnico avrebbe imposto al richiedente o all’organismo regolamentato nel medesimo anno civile per l’approvazione equivalente di un progetto, di un certificato di omologazione supplementare, di modifiche di una certa entità o di modifiche ai livelli acustici e alle emissioni nell’ambito di un processo di certificazione.
i)
della progettazione di un aeromobile, di un motore di aeromobile o elica o equipaggiamento;
ii)
di un certificato di omologazione supplementare;
iii)
di talune modifiche di maggiore entità al progetto-tipo, come definite nelle procedure di esecuzione tecnica; o
iv)
delle modifiche ai livelli acustici e alle emissioni
b)
I diritti imposti in un determinato anno civile da un agente tecnico a un richiedente o a un organismo regolamentato per la convalida da esso effettuata a norma del punto 3.2.4 riflettono i vantaggi in termini di efficienza ottenuti mediante un processo di convalida anziché un processo di certificazione. Tali vantaggi in termini di efficienza e le associate riduzioni dei diritti devono essere comprovati da dati pertinenti. Pertanto, il Consiglio bilaterale di supervisione riesamina periodicamente la percentuale di cui alla precedente lettera a), adeguandola in modo appropriato mediante decisione..
2. Il riesame periodico indicato nel nuovo paragrafo 3.2.11, lettera b), viene effettuato con una frequenza non inferiore a due anni. Come stabilito al paragrafo 2.2.1 dell’allegato 1 dell’accordo, il Consiglio bilaterale di supervisione è assistito dal Comitato di supervisione in materia di certificazioni nello svolgimento di tali riesami e nello sviluppo delle necessarie decisioni. Il riesame e la decisione si basano sui dati forniti dagli agenti tecnici.
La modifica ha effetto a decorrere dalla data della firma dell’ultima delle parti indicate in seguito. Per il Consiglio bilaterale di supervisione: FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION COMMISSIONE EUROPEA DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI UNIONE EUROPEA STATI UNITI D’AMERICA DA _ DA _ TITOLO Amministratore associato per la sicurezza aerea TITOLO Direttore, Aviazione e trasporti internazionali, direzione generale della Mobilità e dei trasporti DATA: DATA: LUOGO Washington, DC LUOGO Bruxelles, Belgio