Decisione di esecuzione della Commissione del 21 ottobre 2013 che modifica l’allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente al modello di certificato sanitario per animali provenienti da aziende [notificata con il numero C(2013) 6719] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/518/UE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2013/518@2013-10-21/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, in particolare l’articolo 22, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 10 della direttiva 92/65/CEE stabilisce le norme di polizia sanitaria che devono essere rispettate affinché cani, gatti e furetti possano essere oggetto di scambi nell’Unione. Il suddetto articolo dispone, tra l’altro, che tali animali devono soddisfare le condizioni di cui all’articolo 6 e, se del caso, all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003.
(2) L’articolo 6 del regolamento (UE) n. 576/2013 dispone, tra l’altro, che tali animali devono essere accompagnati da un documento di identificazione rilasciato nel formato di un passaporto conforme al modello che deve essere adottato dalla Commissione. Il modello per tale passaporto figura nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(3) L’articolo 7 del regolamento (UE) n. 576/2013 prevede che gli Stati membri possono autorizzare, a determinate condizioni, i movimenti a carattere non commerciale nel proprio territorio da altri Stati membri di cani, gatti e furetti giovani non vaccinati contro la rabbia, oppure vaccinati ma non ancora immunizzati contro tale malattia. Quando autorizzano tali movimenti, gli Stati membri devono informarne il pubblico tramite pagine Internet, per accedere alle quali la Commissione fornisce, sul proprio sito web, un link che può essere utilizzato per fini commerciali.
(4) L’articolo 10 della direttiva 92/65/CEE dispone inoltre che i cani, i gatti e i furetti devono essere muniti di un certificato sanitario conforme al modello previsto all’allegato E, parte 1, di detta direttiva.
(5) In seguito all’abrogazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, a opera del regolamento (UE) n. 576/2013, risulta necessario modificare il modello di tale certificato sanitario al fine di sostituire i riferimenti al regolamento (CE) n. 998/2003 con riferimenti al regolamento (UE) n. 576/2013.
(6) Il certificato sanitario figurante nell’allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE tiene in considerazione quanto disposto dal regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione, del 6 maggio 2010, recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero massimo di animali da compagnia di determinate specie che possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale; a norma di quest’ultimo regolamento, i requisiti e i controlli stabiliti dalla direttiva 92/65/CEE vanno applicati ai movimenti di animali da compagnia in numero superiore a cinque quando tali animali sono introdotti in uno Stato membro in provenienza da un altro Stato membro o da uno dei paesi terzi di cui all’allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento (CE) n. 998/2003.
(7) Le norme stabilite dal regolamento (UE) n. 388/2010 sono state riesaminate e inserite nel regolamento (UE) n. 576/2013. Risulta pertanto necessario cancellare i riferimenti al regolamento (UE) n. 388/2010 dal modello di certificato sanitario figurante all’allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE.
(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 92/65/CEE.
(9) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali, l’impiego di certificati sanitari rilasciati conformemente all’allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE anteriormente alla data di applicazione della presente direttiva va autorizzato per un periodo transitorio nel rispetto di determinate condizioni.
(10) Occorre che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 576/2013.
(11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Per un periodo transitorio avente termine il 29 aprile 2015, gli Stati membri possono autorizzare gli scambi di cani, gatti e furetti provenienti da aziende se muniti di un certificato sanitario rilasciato entro il 28 dicembre 2014 conformemente al modello figurante nell’allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE nella versione anteriore alle modifiche introdotte dalla presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione si applica a decorrere dal 29 dicembre 2014.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2013 Per la Commissione Tonio Borg Membro della Commissione
ANNEX
ALLEGATO
Parte 1 – Certificato sanitario per gli scambi di animali provenienti da aziende (ungulati, volatili vaccinati contro l’influenza aviaria, lagomorfi, cani, gatti e furetti) 92/65 EI Parte I: Informazioni relative alla partita presentata UNIONE EUROPEA Certificato per gli scambi intra UE I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a. Numero di riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale I.6. Numero di certificati originali annessi Numero di documenti di accompagnamento I.7. I.8. Paese di origine Codice ISO I.9. Regione di origine Codice I.10. Paese di destinazione Codice ISO I.11. Regione di destinazione Codice I.12. Luogo di origine Azienda Nome Numero di riconoscimento/registro Indirizzo Codice postale I.13. Luogo di destinazione Azienda Stabilimento Organismo riconosciuto Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale I.14. Luogo di carico Codice postale I.15. Data e ora della partenza I.16. Mezzo di trasporto Aereo Nave Treno Automezzo Altro Identificazione I.17. Trasportatore Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale I.18. Descrizione del prodotto I.19. Codice del prodotto (codice NC) I.20. Quantità I.21. I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo/del contenitore I.24. I.25. Prodotto certificato per: Allevamento Produzione Riproduzione artificiale Macellazione Animali da compagnia Organismo omologato I.26. Transito in un paese terzo Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di entrata Numero del PIF I.27. Transito negli Stati membri Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO I.28. Esportazione Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice I.29. Tempo previsto per il trasporto I.30. Ruolino di marcia Si No I.31. Identificazione del prodotto Specie (nome scientifico) Sistema di identificazione Numero di identificazione Numero del passaporto Sesso Età Quantità Parte II: Certificazione UNIONE EUROPEA 92/65 EI Animali provenienti da aziende (ungulati, volatili (2), lagomorfi, cani, gatti e furetti) II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. Il sottoscritto, veterinario ufficiale (1)/veterinario responsabile dell’azienda di origine e autorizzato dall’autorità competente (1) certifica che: II.1. gli animali descritti nella casella I.31 sono conformi alle condizioni di cui all’articolo 4 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio e al momento dell’ispezione erano idonei al trasporto lungo il tragitto previsto, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio. (1) [II.2. i ruminanti (1)/suidi (1) diversi da quelli contemplati dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (1) o dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio (1) a) appartengono alla specie …; b) al momento dell’esame, non presentavano alcun segno clinico delle malattie alle quali sono suscettibili; c) provengono da un allevamento/da un’azienda ufficialmente indenne da tubercolosi (1)/ufficialmente indenne da brucellosi (1) o indenne da brucellosi (1) non soggetto/a a restrizioni relative alla peste suina o da un’azienda in cui sono stati sottoposti, con esito negativo, ai test previsti dall’articolo 6, paragrafo 2, lettera b) (1)/al test previsto dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera d) (1), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio.] (1) (2) o [II.2. i volatili diversi da quelli contemplati dalla direttiva 2009/158/CE del Consiglio a) al momento dell’esame, non presentavano alcun segno clinico delle malattie alle quali sono suscettibili; b) soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 7 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio; c) sono conformi alla decisione 2007/598/CE della Commissione e sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria il … (data) con il vaccino … (nome) e provengono da un’azienda in cui la vaccinazione contro l’influenza aviaria è stata effettuata negli ultimi 12 mesi.] (1) o [II.2. i lagomorfi a) al momento dell’esame, non presentavano alcun segno clinico delle malattie alle quali sono suscettibili; b) soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 9 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio.] (1) o [II.2. i cani a) al momento dell’esame, realizzato nel corso delle 48 ore precedenti la spedizione da un veterinario autorizzato dall’autorità competente, non presentavano sintomi di malattie; b) sono marcati conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; (1) [c) avevano almeno 12 settimane al momento della vaccinazione antirabbica e sono trascorsi almeno 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica primaria eseguita secondo i requisiti di validità di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate nel periodo di validità della vaccinazione precedente; (1) o [c) hanno meno di 12 settimane e non sono stati vaccinati contro la rabbia, o hanno tra 12 e 16 settimane e sono stati vaccinati contro la rabbia, ma non sono trascorsi almeno 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica primaria eseguita secondo i requisiti di validità di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e i) lo Stato membro di destinazione ha informato la popolazione, a norma dell’articolo 37, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che il movimento di tali animali nel suo territorio è autorizzato; gli animali sono accompagnati: (1) [ii) da una dichiarazione del proprietario (3), annessa al presente certificato, attestante che dalla nascita fino al momento della spedizione gli animali non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia]; (1) o [ii) dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e il passaporto della madre attesta che, prima della loro nascita, la madre è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio]; UNIONE EUROPEA 92/65 EI Animali provenienti da aziende (ungulati, volatili (2), lagomorfi, cani, gatti e furetti) II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. d) sono muniti di un passaporto rilasciato conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione; (1) e e) a motivo della loro destinazione prevista, indicata nella casella I.10 o nella casella I.11 laddove si applichi la regionalizzazione, non sono stati sottoposti a trattamento contro l’Echinococcus multilocularis, conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione]; (1) o [II.2. i gatti (1)/i furetti (1) a) al momento dell’esame, realizzato nel corso delle 48 ore precedenti la spedizione da un veterinario autorizzato dall’autorità competente, non presentavano sintomi di malattie; b) sono marcati conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; (1) [c) avevano almeno 12 settimane al momento della vaccinazione antirabbica e sono trascorsi almeno 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica primaria eseguita secondo i requisiti di validità di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate nel periodo di validità della vaccinazione precedente; (1) o [c) hanno meno di 12 settimane e non sono stati vaccinati contro la rabbia, o hanno tra 12 e 16 settimane e sono stati vaccinati contro la rabbia, ma non sono trascorsi almeno 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica primaria eseguita secondo i requisiti di validità di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e i) lo Stato membro di destinazione ha informato la popolazione, a norma dell’articolo 37, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che il movimento di tali animali nel suo territorio è autorizzato; gli animali sono accompagnati: (1) [ii) da una dichiarazione del proprietario (3), annessa al presente certificato, attestante che dalla nascita fino al momento della spedizione gli animali non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia]; (1) o [ii) dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e il passaporto della madre attesta che, prima della loro nascita, la madre è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio]; d) sono muniti di un passaporto rilasciato conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione.] (1) o [II.2. i cani (1)/i gatti (1)/i furetti (1) sono destinati a un organismo, istituto o centro descritto nella casella I.13 e riconosciuto conformemente all’allegato C della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, e a) al momento dell’esame, realizzato nel corso delle 48 ore precedenti la spedizione da un veterinario autorizzato dall’autorità competente, non presentavano sintomi di malattie; b) sono marcati conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; c) sono muniti di un passaporto rilasciato conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione.] II.3. Le garanzie supplementari relative alle malattie elencate all’allegato B (4) della direttiva 92/65/CEE del Consiglio sono le seguenti (1): Malattia Decisione Malattia Decisione Malattia Decisione Note: Parte I: Casella I.6.: Numero di documenti di accompagnamento: CITES, se del caso. Casella I.19.: utilizzare il codice NC appropriato: 01 06 19, 01 06 31, 01 06 32, 01 06 39. Casella I.31.: Sistema di identificazione: ove possibile, occorre procedere all’identificazione individuale, ma nel caso di animali piccoli si può ricorrere all’identificazione per partita. Nel caso di cani, gatti e furetti, scegliere l’opzione passaporto. Numero d’identificazione: nel caso di cani, gatti e furetti, indicare il codice alfanumerico del tatuaggio o del trasponditore. Numero del passaporto: nel caso di cani, gatti e furetti, indicare il codice alfanumerico unico del passaporto. UNIONE EUROPEA 92/65 EI Animali provenienti da aziende (ungulati, volatili (2), lagomorfi, cani, gatti e furetti) II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. Parte II: (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) Le prescrizioni di certificazione si applicano unicamente ai volatili vaccinati contro l’influenza aviaria nell’ambito di un piano di vaccinazione preventiva approvato a norma della decisione 2007/598/CE della Commissione. (3) La dichiarazione di cui al punto II.2, da allegare al certificato, deve essere redatta conformemente all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione. (4) Su domanda di uno Stato membro che beneficia di garanzie supplementari ai sensi della normativa dell’Unione europea. Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data della firma del veterinario ufficiale o del veterinario responsabile dell’azienda di origine e autorizzato dall’autorità competente. Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo: Unità veterinaria locale: UVL: Data: Firma: Timbro: