Direttiva 2013/58/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2009/138/CE (solvibilità II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la sua data di applicazione nonché il termine di abrogazione di talune direttive (solvibilità I) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2013/58@2013-12-11/it
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, e l’articolo 62,
vista la proposta della Commissione europea,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce un sistema moderno, basato sul rischio, in materia di regolamentazione e vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione dell’Unione. Tale sistema è essenziale per garantire che il settore assicurativo sia sicuro e solido e possa offrire prodotti assicurativi sostenibili e promuovere l’economia reale, incoraggiando investimenti a lungo termine e maggiore stabilità.
(2) La direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio apporta alcune modifiche agli articoli da 212 a 262 della direttiva 2009/138/CE che saranno applicabili dal 10 giugno 2013.
(3) La direttiva 2012/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio modifica la direttiva 2009/138/CE rinviandone il termine di recepimento dal 31 ottobre 2012 al 30 giugno 2013, la data di applicazione dal 1o novembre 2012 al 1o gennaio 2014 e il termine di abrogazione delle vigenti direttive in materia di assicurazione e riassicurazione (collettivamente denominate solvibilità I) dal 1o novembre 2012 al 1o gennaio 2014.
(4) Il 19 gennaio 2011 la Commissione ha adottato una proposta (proposta Omnibus II) volta a modificare, tra l’altro, la direttiva 2009/138/CE per tener conto della nuova architettura di vigilanza delle assicurazioni, e in particolare dell’istituzione dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (AEAP). La proposta Omnibus II contiene anche disposizioni volte a rinviare il termine di recepimento e la data di applicazione della direttiva 2009/138/CE nonché il termine di abrogazione di solvibilità I e rappresenta uno strumento per adeguare tale direttiva all’entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, convertendo le disposizioni che conferiscono alla Commissione il potere di adottare misure di esecuzione in disposizioni che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione.
(5) Data la complessità della proposta Omnibus II, esiste il rischio che essa non entri in vigore prima del termine di recepimento e della data di applicazione della direttiva 2009/138/CE. A termini invariati, la direttiva 2009/138/CE dovrebbe essere attuata prima dell’entrata in vigore delle disposizioni transitorie e dei pertinenti adeguamenti, comprendenti ulteriori chiarimenti sul potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione, stabiliti dalla proposta Omnibus II.
(6) Per evitare obblighi legislativi eccessivamente onerosi a carico degli Stati membri a norma della direttiva 2009/138/CE e, successivamente, a seguito della nuova architettura di vigilanza prevista dalla proposta Omnibus II, è pertanto opportuno rinviare il termine di recepimento e la data di applicazione della direttiva 2009/138/CE, concedendo alle autorità di vigilanza e alle imprese di assicurazione e di riassicurazione tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione della nuova architettura.
(7) Dall’ordine cronologico degli eventi è evidente che il rinvio del termine di recepimento e della data di applicazione della direttiva 2009/138/CE dovrebbe applicarsi anche alle modifiche introdotte dalla direttiva 2011/89/CE.
(8) Per ragioni di certezza del diritto, il termine di abrogazione di solvibilità I dovrebbe essere rinviato di conseguenza.
(9) Dato il breve periodo di tempo prima dei termini pertinenti fissati dalla direttiva 2009/138/CE, la presente direttiva dovrebbe entrare in vigore immediatamente.
(10) Di conseguenza è giustificato applicare l’eccezione per i casi urgenti di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea per quanto riguarda la trasmissione ai parlamenti nazionali della proposta relativa alla presente direttiva,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La direttiva 2009/138/CE è così modificata:
1) l’articolo 309, paragrafo 1, è così modificato:
a) al primo comma, la data 30 giugno 2013 è sostituita dalla data 31 marzo 2015;
b) al secondo comma, la data 1o gennaio 2014 è sostituita dalla data 1o gennaio 2016;
2) all’articolo 310, primo comma, la data 1o gennaio 2014 è sostituita dalla data 1o gennaio 2016;
3) all’articolo 311, secondo comma, la data 1o gennaio 2014 è sostituita dalla data 1o gennaio 2016.
Articolo 2
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente V. Leškevičius