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Regolamento di esecuzione (UE) n. 599/2013 della Commissione del 24 giugno 2013 che modifica il regolamento (UE) n. 578/2010 per quanto riguarda le restituzioni alle esportazioni non accompagnate da titoli di determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e la notifica da parte degli Stati membri di talune informazioni correlate

In vigoreVersione 2013-06-24dal 2013-07-15
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2013/599@2013-06-24/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
  2. Articolo 1
  3. 3)
    1. Articolo 53 bis
    1. Articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 578/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi, prevede che i piccoli esportatori siano esonerati dall’obbligo di presentare un titolo di restituzione per importi totali fino a un massimo stabilito a livello individuale e globale. Lo stesso regolamento prevede inoltre che i titoli di restituzione richiesti e, in alcuni casi, i titoli di restituzione emessi, vadano notificati alla Commissione.

(2) Le recenti riduzioni dei tassi di restituzione all’esportazione, dovute agli effetti combinati della riforma della politica agricola comune e dell’evoluzione dei prezzi dei prodotti agricoli di base sul mercato mondiale, hanno causato una riduzione o addirittura un esaurimento delle domande di titoli di restituzione e di conseguenza hanno alleggerito la pressione sul bilancio dell’Unione per le restituzioni all’esportazione di merci non comprese nell’allegato I del trattato. In tali circostanze, in cui l’Unione non rischia di venire meno ai suoi impegni internazionali, è opportuno semplificare il sistema di versamento delle restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato, riducendone in tal modo l’onere amministrativo.

(3) Occorre pertanto aumentare la soglia di versamento al di sotto della quale i piccoli esportatori sono esonerati dall’obbligo di presentare un titolo di restituzione a livello individuale e globale. Risulta inoltre opportuno sospendere gli obblighi per le autorità competenti degli Stati membri di notificare gli importi dei titoli di restituzione applicati nei casi in cui le restituzioni applicabili a tutti i prodotti di base siano sospese, indeterminate o pari a zero, nonché gli obblighi di notificare determinati titoli di restituzione qualora non sia stato emesso alcun titolo di restituzione e, nel caso non vi sia alcun importo da restituire, l’obbligo di notificare talune informazioni volte a garantire il funzionamento e la gestione del sistema di titoli di restituzione nonché di informare la Commissione qualora non sia stata versata alcuna restituzione.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 578/2010.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 578/2010 è così modificato:

1) all’articolo 42, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. I titoli non sono richiesti per le esportazioni per cui è stata presentata domanda dall’operatore durante l’anno finanziario e che non possono dare origine a pagamenti superiori a 200000 EUR;

2) all’articolo 43, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Per ciascun esercizio finanziario, relativamente alle esportazioni di cui all’articolo 42, paragrafo 1, può essere versata una restituzione entro i limiti di una riserva complessiva di 80 milioni di EUR per anno finanziario.;

3) è inserito il seguente articolo 53 bis:

Articolo 1

3)

Articolo 53 bis

1. Qualora durante uno dei periodi indicati all’articolo 29, paragrafo 1, lettere da a) a f), la restituzione applicabile a tutti i prodotti di base di cui all’allegato I sia sospesa, indeterminata o pari a zero, è sospeso per il medesimo periodo l’obbligo di notifica, incombente agli Stati membri, di cui all’articolo 30 e all’articolo 34, paragrafo 2.

2. Qualora non sia stato emesso alcun titolo di restituzione durante i periodi di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettere c) e d), è sospeso per gli Stati membri l’obbligo di notifica previsto all’articolo 51, paragrafo 1, lettere c) e d).

3. Qualora non vi sia alcun importo da restituire, sono sospesi gli obblighi di notifica, incombenti agli Stati membri, di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettere a) e b), all’articolo 51, paragrafo 2, all’articolo 52 e alla prima frase dell’articolo 53; è altresì sospeso per gli Stati membri l’obbligo di informare che non è stata versata alcuna restituzione, di cui alla seconda frase dell’articolo 53.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso

Versioni

  1. 2013-06-24