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Decisione della Commissione del 30 ottobre 2013 che modifica la decisione 2007/742/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica UE alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas [notificata con il numero C(2013) 7154] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/633/UE)

In vigoreVersione 2013-10-30dal 2013-10-31
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2013/633@2013-10-30/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
  2. Articolo 1
    1. Articolo 4
    1. Articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea [Ecolabel UE], in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

sentito il comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2007/742/CE della Commissione si applica fino al 31 dicembre 2013.

(2) Al fine di esaminare la pertinenza e l’adeguatezza degli attuali criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati dalla decisione succitata è stata condotta una valutazione. In considerazione della fase in cui si trova il processo di riesame di tale decisione, è opportuno prorogare i periodi di validità dei criteri ecologici da essa stabiliti e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica. Occorre quindi prorogare fino al 31 ottobre 2014 il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalla decisione 2007/742/CE.

(3) La decisione 2007/742/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 4 della decisione 2007/742/CE è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas e i rispettivi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi fino al 31 ottobre 2014.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2013 Per la Commissione Janez Potočnik Membro della Commissione

Versioni

  1. 2013-10-30