Decisione del Consiglio del 9 dicembre 2013 relativa alla firma, per conto dell’Unione europea, del protocollo sull’eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia (2013/745/UE)
Grado B
mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.
Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2013/745@2013-12-09/it
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 33, l’articolo 113, l’articolo 114 e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5 e l’articolo 218 paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) Il 22 ottobre 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, nel contesto dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), una convenzione quadro per la lotta contro il tabagismo (FCTC) e i relativi protocolli. Tale autorizzazione è stata modificata dal Consiglio il 21 aprile 2001 e, il 20 dicembre 2007, in riferimento al protocollo sull’eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco (il protocollo). I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio e si sono positivamente conclusi con l’adozione del protocollo in occasione della quinta conferenza delle parti contraenti della FCTC dell’OMS il 12 novembre 2012 a Seoul (Repubblica di Corea).
(2) La conclusione della FCTC è stata approvata per conto della Comunità con la decisione 2004/513/CE del Consiglio; tale approvazione è necessaria affinché l’Unione possa diventare parte contraente del protocollo.
(3) Il protocollo rappresenta un importante contributo agli sforzi internazionali mirati all’eliminazione di tutte le forme di commercio illegale dei prodotti del tabacco, che costituisce una componente essenziale della lotta al tabagismo.
(4) L’Unione ha la competenza esclusiva per varie disposizioni del protocollo che rientrano nell’ambito di applicazione della politica commerciale comune dell’Unione o allorché sia stata adottata una corrispondente legislazione dell’Unione. È opportuno pertanto che il protocollo sia firmato per conto dell’Unione europea, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
(5) Firmando il protocollo l’Unione non eserciterà una competenza concorrente; pertanto gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nei settori contemplati dal protocollo che non incidono su norme comuni o non ne modificano la portata.
(6) Il protocollo stabilisce gli obblighi per le parti contraenti concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia. Pertanto dette disposizioni rientrano nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e si applicano il protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e il protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, entrambi allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(7) In parallelo con la presente decisione verrà separatamente adottata una decisione relativa alla firma del protocollo, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma del protocollo sull’eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco della convenzione dell’OMS per la lotta contro il tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia, con riserva della conclusione di detto protocollo.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo per conto dell’Unione, fatta eccezione per le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2013 Per il Consiglio Il presidente A. Pabedinskienė