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Decisione di esecuzione della Commissione del 18 dicembre 2013 concernente una partecipazione finanziaria dell’Unione per il 2013 intesa a coprire le spese sostenute da Germania, Francia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C(2013) 8999] (I testi in lingua francese, neerlandese, tedesca, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede) (2013/800/UE)

In vigoreVersione 2013-12-18dal 2013-12-19
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2013/800@2013-12-18/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
    4. Articolo 4
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO I DOMANDE BASATE SULL’ARTICOLO 23, PARAGRAFO 5, DELLA DIRETTIVA 2000/29/CE IN VISTA DI UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELL’UNIONE Sezione I Sezione II Domande per le quali la partecipazione finanziaria dell’Unione corrisponde al 50 % delle spese ammissibili Domande per le quali il tasso della partecipazione finanziaria dell’Unione varia in misura decrescente
  4. ALLEGATO II DOMANDE BASATE SULL’ARTICOLO 23, PARAGRAFO 6, DELLA DIRETTIVA 2000/29/CE IN VISTA DI UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELL’UNIONE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, in particolare l’articolo 23, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 22 della direttiva 2000/29/CE gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria dell’Unione per la lotta fitosanitaria per coprire le spese direttamente connesse alle misure necessarie, adottate o previste, per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti da paesi terzi o da altre zone dell’Unione, nell’intento di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione.

(2) La Germania ha presentato tre domande di partecipazione finanziaria. La prima domanda è stata presentata il 30 aprile 2013 e si riferisce alle misure adottate nel 2012, volte ad eradicare la Diabrotica virgifera o ad arginarne la diffusione nel Rheinland-Pfalz, dove il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nell’agosto e nel settembre 2012.

(3) La seconda domanda è stata presentata il 30 aprile 2013 e riguarda le misure adottate dall’agosto 2011 all’agosto 2012 per la lotta contro l’Anoplophora glabripennis nel Nordrhein-Westfalen, dove il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2009.

(4) La terza domanda della Germania è stata presentata il 24 aprile 2013 e riguarda le misure adottate nel 2012, volte ad eradicare la Diabrotica virgifera o ad arginarne la diffusione nel Baden-Württemberg, dove sono stati scoperti focolai di questo organismo nocivo in diversi distretti rurali o cittadini (Alb-Donaukreis, Biberach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Karlsruhe, Konstanz, Loerrach, Rastatt e Ravensburg) per diversi anni (2009, 2010, 2011 e 2012). Le misure adottate nel 2009, 2010, 2011 e 2012 sono già state oggetto di cofinanziamento negli stessi anni.

(5) Il 17 aprile 2013 la Spagna ha presentato tre domande di partecipazione finanziaria. La prima domanda riguarda l’intensificazione delle ispezioni effettuate nel 2012 nelle quattro comunità autonome al confine col Portogallo per la lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus.

(6) La seconda domanda presentata dalla Spagna riguarda misure adottate o previste per il 2013 in Galizia per la lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus. Nel 2010 è stato scoperto un focolaio di questo organismo nocivo nella regione di As Neves.

(7) La terza domanda riguarda misure adottate o previste per il 2013 in Catalogna per la lotta contro la Pomacea insularum. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2010.

(8) La quarta domanda presentata dalla Spagna riguarda misure adottate o previste per il 2013 nell’Estremadura per la lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus. Nel 2012 è stato scoperto un focolaio di questo organismo nocivo nella regione di Valverde del Fresno.

(9) Il 30 aprile 2013 la Francia ha presentato due domande di partecipazione finanziaria. La prima domanda riguarda misure adottate dal luglio 2012 al novembre 2013 o previste per tale periodo per la lotta contro l’Anoplophora glabripennis in Alsazia. Tali misure sono state adottate in Francia in seguito alla scoperta nel luglio 2011 di questo organismo nocivo nella zona confinante con la Germania.

(10) La seconda domanda riguarda misure adottate dall’ottobre 2012 al settembre 2013 o previste per tale periodo per la lotta contro il Rhynchophorus ferrugineus nella regione di PACA. I primi focolai di tale organismo nocivo sono stati scoperti nel 2009. Le misure adottate dal settembre 2009 al settembre 2012 sono state oggetto di un cofinanziamento anche nel 2010 e nel 2012.

(11) Il 30 aprile 2013 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di partecipazione finanziaria. Tale domanda riguarda le misure adottate dal luglio all’ottobre 2012 nella regione di Winterswijk per la lotta contro l’Anoplophora glabripennis. La presenza di tale organismo nocivo è stata individuata il 10 luglio 2012.

(12) Il 30 aprile 2013 il Portogallo ha presentato due domande di partecipazione finanziaria relativamente alle misure adottate per la lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus. La prima domanda riguarda misure adottate o previste nel 2013 e 2014 nel Portogallo continentale nella zona cuscinetto confinante con la Spagna.

(13) La seconda domanda del Portogallo riguarda esclusivamente le misure di trattamento termico del legno o del materiale d’imballaggio in legno, adottate nel 2013 nel territorio di Setúbal. Le misure adottate nel 2010, 2011 e 2012 sono state oggetto di un cofinanziamento anche nel 2011 e nel 2012.

(14) Nelle rispettive domande, Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo hanno definito programmi di azione per eradicare o contenere gli organismi nocivi di cui sopra introdotti nei loro territori. Questi programmi specificano gli obiettivi da raggiungere, le misure da attuare, la loro durata e i relativi costi.

(15) Tutte le misure in questione consistono in una serie di provvedimenti fitosanitari, fra cui la distruzione di alberi o colture contaminati, l’impiego di prodotti fitosanitari, tecniche di risanamento, ispezioni e verifiche effettuate ufficialmente o su richiesta delle autorità competenti al fine di controllare la presenza degli organismi nocivi o la gravità della loro contaminazione, nonché la sostituzione degli alberi distrutti, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della direttiva 2000/29/CE.

(16) Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo hanno chiesto l’assegnazione di una partecipazione finanziaria dell’Unione a questi programmi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 23 della direttiva 2000/29/CE, in particolare dei paragrafi 1 e 4, e del regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione.

(17) Le informazioni tecniche fornite da Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo hanno consentito alla Commissione di effettuare un’analisi esauriente e accurata della situazione. La Commissione ha concluso che sussistono le condizioni per l’assegnazione di una partecipazione finanziaria da parte dell’Unione, a norma in particolare dell’articolo 23 della direttiva 2000/29/CE. Di conseguenza, è opportuno che l’Unione assegni una partecipazione finanziaria a copertura delle spese indicate nelle domande.

(18) La DG SANCO della Commissione ha precisato, nella sua lettera del 25 maggio 2012 ai capi dei servizi fitosanitari degli Stati membri, le misure e le spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione.

(19) In conformità all’articolo 23, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2000/29/CE, la partecipazione finanziaria dell’Unione può coprire fino al 50 % delle spese ammissibili per le misure prese entro un periodo massimo di due anni dalla data della scoperta del focolaio o previste per quel periodo. Tuttavia, il terzo comma di detto articolo prevede che tale periodo possa essere prorogato al massimo a quattro anni se si è stabilito che l’obiettivo delle misure sarà realizzato entro un termine supplementare ragionevole, nel qual caso il tasso di partecipazione finanziaria dell’Unione diminuirà nel corso degli anni considerati.

(20) Tenuto conto delle conclusioni del comitato per la valutazione fitosanitaria della Commissione, del 24-26 giugno 2013, sulla valutazione delle rispettive domande è opportuno estendere il periodo biennale per le domande considerate, riducendo il tasso delle partecipazioni finanziarie dell’Unione a queste misure al 45 % delle spese ammissibili per il terzo anno e al 40 % per il quarto anno di tali programmi.

(21) La partecipazione finanziaria dell’Unione fino al 50 % delle spese ammissibili deve essere assegnata pertanto per le domande seguenti: Germania: Baden-Württemberg, Diabrotica virgifera, distretti rurali di Alb-Donaukreis e Biberach, Karlsruhe, Rastatt e Ravensburg (2012); Germania: Diabrotica virgifera, Rheinland-Pfalz (2012); Spagna: Estremadura, Bursaphelenchus xylophilus (2013); Francia: Anoplophora glabripennis, (novembre 2012 - ottobre 2013); Paesi Bassi: Anoplophora glabripennis, territorio di Winterswijk (luglio - ottobre 2012).

(22) La partecipazione finanziaria dell’Unione fino al 45 % delle spese ammissibili deve essere assegnata pertanto per le domande seguenti: Germania: Anoplophora glabripennis (agosto 2011 - agosto 2012); Germania: Baden-Württemberg, Diabrotica virgifera, distretti rurali di Breisgau-Hochschwarzwald e città di Freiburg (2012), giacché le misure interessate hanno già ottenuto una partecipazione finanziaria dell’Unione ai sensi delle decisioni di esecuzione della Commissione 2011/868/UE e 2012/789/UE nei primi due anni della loro attuazione.

(23) Una partecipazione dell’Unione fino al 40 % deve inoltre essere assegnata per il quarto anno per le domande seguenti: Germania: Baden-Württemberg, Diabrotica virgifera, distretti rurali di Emmendingen, Konstanz e Lörrach (2012), Spagna: Catalogna, Pomacea insularum (2013); Spagna: Galizia, Bursaphelenchus xylophilus (2013); Francia: Rhynchophorus ferrugineus (ottobre 2012 - settembre 2013); Portogallo: Bursaphelenchus xylophilus, territorio di Setubal (2013), giacché le misure interessate hanno ottenuto una partecipazione finanziaria dell’Unione ai sensi della decisione 2010/772/UE della Commissione (Germania, Spagna, Pomacea insularum, Francia e Portogallo), delle decisioni di esecuzione 2011/868/UE (Germania, Spagna e Portogallo) e/o 2012/789/UE (Germania, Spagna, Francia e Portogallo) per i primi tre anni della loro attuazione.

(24) Conformemente all’articolo 23, paragrafo 6, primo e secondo comma, della direttiva 2000/29/CE, considerata l’evoluzione della situazione nell’Unione, possono essere adottate altre azioni per la cui realizzazione può essere decisa l’assegnazione di una partecipazione finanziaria dell’Unione. Tali azioni devono essere subordinate all’osservanza di requisiti o condizioni supplementari, se ritenuto necessario per il conseguimento degli obiettivi considerati. Inoltre, a norma dell’articolo 23, paragrafo 6, terzo comma, qualora tali altre azioni siano essenzialmente intese a proteggere altri territori dell’Unione rispetto a quelli degli Stati membri interessati, può essere deciso che la partecipazione finanziaria dell’Unione superi il 50 % delle spese.

(25) In caso di cofinanziamento di misure di lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus in Portogallo, il termine massimo di quattro anni, previsto all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1040/2002, è scaduto dal 2012. Tuttavia, tenuto conto della gravità del Bursaphelenchus xylophilus per le piante e il legno di conifere, della rapidità con cui la malattia si diffonde, della vicinanza della Spagna alla zona delimitata in Portogallo per la presenza di tale organismo nocivo e il possibile impatto sulla silvicoltura europea e sul commercio internazionale del legname, sono necessarie ulteriori azioni per conseguire l’obiettivo di protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione, non solo in Portogallo ma anche negli altri Stati membri. L’azione deve quindi riguardare le misure adottate dal Portogallo nella zona cuscinetto confinante con la Spagna. Pertanto, è opportuno che il cofinanziamento di altre azioni si applichi alla domanda del Portogallo per il 2013 e il 2014 per la lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus nella zona cuscinetto confinante con la Spagna. Inoltre, per tale domanda occorre che l’Unione stanzi un contributo finanziario più elevato, segnatamente del 75 %, in quanto tale misura è finalizzata essenzialmente alla protezione di altri territori dell’Unione oltre a quello del Portogallo.

(26) La Spagna ha svolto frequenti ispezioni per accertare la presenza del Bursaphelenchus xylophilus nella zona di frontiera con il Portogallo, nelle comunità autonome di Andalusia, Castilla y Leon, Estremadura e Galizia e in territori non delimitati per la presenza di tale organismo nocivo. Tali ispezioni mirano a garantire un’intensa sorveglianza per l’individuazione precoce e l’eradicazione in particolari zone al fine di proteggere il resto del territorio dell’Unione. La Spagna ha già destinato ingenti risorse al controllo di due focolai isolati di Bursaphelenchus xylophilus in Estremadura e in Galizia. La misura è intesa essenzialmente a proteggere il territorio della Spagna, nonché altri territori dell’Unione, tenuto conto della gravità del Bursaphelenchus xylophilus per le piante e il legno di conifere, della rapidità in cui la malattia si diffonde e del possibile impatto sulla silvicoltura europea e sul commercio internazionale del legname. È pertanto opportuno che l’UE stanzi un contributo finanziario più elevato per tale domanda a copertura del 75 % delle spese.

(27) Una missione dell’Ufficio alimentare e veterinario della Commissione (nel seguito UAV) nell’aprile 2013 ha riscontrato numerose carenze nell’applicazione delle misure di emergenza dell’Unione contro il Bursaphelenchus xylophilus adottate in applicazione della decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione. Tali carenze riguardano le misure adottate dal Portogallo nella zona cuscinetto confinante con la Spagna. In particolare, non sono state attuate entro i termini fissati dalla decisione di esecuzione 2012/535/UE le misure di abbattimento, rimozione e smaltimento di piante ospiti, infestate dal nematode del pino, morte, in precarie condizioni di salute o situate in zone colpite da incendi o da tempeste. In considerazione del fatto che, per le stesse ragioni, con le decisioni di esecuzione 2011/868/UE e 2012/789/UE la Commissione ha deciso di ridurre il contributo per domande analoghe rispettivamente per il 2011 e il 2012, sembra appropriato applicare un’ulteriore riduzione del cofinanziamento di tali misure. Tale riduzione è proporzionale al periodo per il quale la missione dell’UAV ha potuto constatare la non corretta attuazione delle misure dell’Unione, vale a dire i primi tre mesi del 2013.

(28) In conformità all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio le misure fitosanitarie sono finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario di tali misure, è opportuno applicare gli articoli 9, 36 e 37 del suddetto regolamento.

(29) Conformemente all’articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento, presa dall’istituzione cui sono stati delegati i poteri, che determina gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa.

(30) La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento delle spese di cui alle domande di cofinanziamento presentate dagli Stati membri.

(31) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In base alle domande presentate dagli Stati membri ed esaminate dalla Commissione, è approvata l’assegnazione di una partecipazione finanziaria dell’Unione per il 2013 destinata a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo in relazione alle misure necessarie di cui all’articolo 23, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della direttiva 2000/29/CE e adottate per la lotta contro gli organismi oggetto delle domande figuranti nell’allegato I.

2. In base alle domande presentate da Spagna e Portogallo ed esaminate dalla Commissione, è approvata l’assegnazione di una partecipazione finanziaria dell’Unione per il 2013 destinata a coprire le spese sostenute da tali Stati membri in relazione ad altre misure di cui all’articolo 23, paragrafo 6, e adottate per la lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus oggetto delle domande figuranti nell’allegato II.

Articolo 2

L’importo complessivo della partecipazione finanziaria di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, è pari a 7713355,31 EUR. Gli importi massimi della partecipazione finanziaria dell’Unione a ogni singola domanda sono indicati rispettivamente nell’allegato I e nell’allegato II.

Articolo 3

La partecipazione finanziaria dell’Unione di cui agli allegati I e II è erogata alle seguenti condizioni: L’assegnazione della partecipazione finanziaria non esclude eventuali verifiche da parte della Commissione, a norma dell’articolo 23, paragrafo 8, secondo comma, articolo 23, paragrafo 10, e dell’articolo 24 della direttiva 2000/29/CE. Non sarà assegnata alcuna partecipazione finanziaria dell’Unione se la domanda di pagamento di cui alla lettera b) sarà presentata dopo il 31 ottobre 2014. In via eccezionale, il termine ultimo per la presentazione della domanda per le misure che il Portogallo adotterà successivamente nel corso del 2014 nella zona cuscinetto con la Spagna, è il 31 ottobre 2015.

a) presentazione, da parte dello Stato membro interessato, della documentazione comprovante l’adozione delle misure in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1040/2002;

b) presentazione alla Commissione, da parte dello Stato membro in questione, di una richiesta di pagamento a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n 1040/2002.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013 Per la Commissione Tonio Borg Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO I DOMANDE BASATE SULL’ARTICOLO 23, PARAGRAFO 5, DELLA DIRETTIVA 2000/29/CE IN VISTA DI UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELL’UNIONE Sezione I Sezione II Domande per le quali la partecipazione finanziaria dell’Unione corrisponde al 50 % delle spese ammissibili Domande per le quali il tasso della partecipazione finanziaria dell’Unione varia in misura decrescente

Stato membro Organismi nocivi combattuti Vegetali interessati Anno a Spesa ammissibile, comprese le spese generali (EUR) Partecipazione massima dell’Unione (EUR) Germania, Rheinland-Pfalz Diabrotica virgifera Zea mays 2012 1 37925,05 18962,52 Germania, Baden-Württemberg, distretto rurale di Alb-Donaukreis, Biberach, Karlsruhe e Ravensburg (primo anno delle misure), Rastatt (secondo anno delle misure) Diabrotica virgifera Zea mays 2012 1 o 2 76335,15 38167,58 Spagna, Estremadura (focolaio 2012) Bursaphelenchus xylophilus Conifere 2013 2 873501,52 436750,76 Francia, Alsazia Anoplophora glabripennis Varie specie arboree da novembre 2012 a ottobre 2013 2 157334,94 78667,47 Paesi Bassi, Winterswijk Anoplophora glabripennis Varie specie arboree da luglio a ottobre 2012 1 389548,48 194774,24 Legenda: a = Anno di attuazione della misura oggetto della domanda. Stato membro Organismi nocivi combattuti Vegetali o prodotti vegetali interessati Anno a Spesa ammissibile, comprese le spese generali (EUR) Tasso (%) Partecipazione massima dell’Unione (EUR) Germania, Baden-Württemberg, distretto rurale di Breisgau-Hochschwarzwald e città di Freiburg Diabrotica virgifera Zea mays 2012 3 17716,79 45 7972,56 Germania, Baden-Württemberg, distretti rurali di Emmendingen, Lörrach, Konstanz Diabrotica virgifera Zea mays 2012 4 48067,72 40 19227,09 Germania, Nordrhein-Westfalen Anoplophora glabripennis Varie specie arboree 8,2011 -8,2012 3 156536,72 45 70441,52 Spagna, Catalogna Pomacea insularum Oryza sativa 2013 4 1685969,84 40 674387,93 Spagna, Galizia Bursaphelenchus xylophilus Conifere 2013 4 1632820 40 653128 Francia, regione PACA Rhynchophorus ferrugineus Palmaceae da ottobre 2012 a settembre 2013 4 476231,32 40 190492,52 Portogallo, territorio di Setubal, trattamento termico Bursaphelenchus xylophilus Legno e materiale di imballaggio in legno 2013 4 35845 40 14338

ALLEGATO II DOMANDE BASATE SULL’ARTICOLO 23, PARAGRAFO 6, DELLA DIRETTIVA 2000/29/CE IN VISTA DI UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELL’UNIONE

Stato membro Organismi nocivi combattuti Vegetali o prodotti vegetali interessati Anno a Spesa ammissibile, comprese le spese generali (EUR) Tasso (%) Partecipazione massima dell’Unione (EUR) Spagna Programma di ispezioni frequenti al confine con il Portogallo Bursaphelenchus xylophilus Conifere 2012 1 533935,71 75 400451,75 Portogallo, Portogallo continentale, zona cuscinetto al confine con la Spagna Bursaphelenchus xylophilus Conifere 2013 e 2014 1 e 2 6554124,50 (= 7490428 EUR × 87,5 %, vale a dire con una riduzione del 12,5 % corrispondente linearmente ad un trimestre nel 2013 sugli otto trimestri dei due anni) 75 4915593,37 Totale della partecipazione dell’UE (EUR) 7713355,31

Versioni

  1. 2013-12-18