Gelex

Regolamento (UE) n. 971/2013 del Consiglio del 10 ottobre 2013 che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

In vigoreVersione 2013-10-10dal 2013-10-12
Grado B

mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.

Chiedi a Gelex di questa legge

Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2013/971@2013-10-10/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC e dispone, tra l'altro, il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche appartenenti alle persone, entità o organismi elencati negli allegati VIII e IX di tale regolamento.

(2) Il 10 ottobre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/497/PESC che modifica la decisione 2010/413/PESC e dispone un criterio di inclusione negli elenchi adeguato per includere persone e entità che hanno aggirato o violato le misure restrittive.

(3) Tale misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato e la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell’Unione, al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012, è così modificato:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

'b) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che hanno aggirato o violato, o aiutato una persona, un'entità o un organismo dell’elenco ad aggirare o violare le disposizioni del presente regolamento, della decisione 2010/413/PESC del Consiglio o della UNSCR 1737 (2006), della UNSCR 1747 (2007), della UNSCR 1803 (2008) e della UNSCR 1929 (2010);';

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) membri del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) oppure persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o da uno o più dei suoi membri di alto livello o come persone fisiche o giuridiche che agiscono per loro conto, oppure persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono assicurazioni o altri servizi essenziali all'IRGC o ad entità da essi possedute o controllate o che agiscono per loro conto;";

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dall’Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) oppure persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono per loro conto, oppure persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono assicurazioni o altri servizi essenziali all'IRISL o ad entità da essi possedute o controllate o che agiscono per loro conto.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2013 Per il Consiglio Il presidente R. Sinkevičius

Versioni

  1. 2013-10-10