Regolamento di esecuzione (UE) n. 979/2013 della Commissione dell'11 ottobre 2013 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione di dazi addizionali per i mandarini e satsuma, le clementine, i carciofi, le arance, le pere, i limoni, le mele e le zucchine
Grado B
mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.
Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2013/979@2013-10-11/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare l’articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVIII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.
(2) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2010, 2011 e 2012, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i mandarini e satsuma, le clementine e i carciofi dal 1o novembre 2013, per le arance dal 1o dicembre 2013 e per le pere, i limoni, le mele e le zucchine dal 1o gennaio 2014.
(3) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento d’esecuzione (UE) n. 543/2011.
(4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso
ANNEX
ALLEGATO
ALLEGATO XVIII DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO I, SEZIONE 2
Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Numero d’ordine Codice NC Designazione delle merci Periodo di applicazione Livello limite (tonnellate) 78.0015 07020000 Pomodori Dal 1o ottobre al 31 maggio 462389 78.0020 Dal 1o giugno al 30 settembre 30766 78.0065 07070005 Cetrioli Dal 1o maggio al 31 ottobre 13080 78.0075 Dal 1o novembre al 30 aprile 15100 78.0085 07099100 Carciofi Dal 1o novembre al 30 giugno 12663 78.0100 07099310 Zucchine Dal 1o gennaio al 31 dicembre 112241 78.0110 08051020 Arance Dal 1o dicembre al 31 maggio 252542 78.0120 08052010 Clementine Dal 1o novembre a fine febbraio 82192 78.0130 08052030 08052050 08052070 08052090 Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e simili ibridi di agrumi Dal 1o novembre a fine febbraio 81570 78.0155 08055010 Limoni Dal 1o giugno al 31 dicembre 310090 78.0160 Dal 1o gennaio al 31 maggio 51670 78.0170 08061010 Uve da tavola Dal 21 luglio al 20 novembre 124303 78.0175 08081080 Mele Dal 1o gennaio al 31 agosto 553379 78.0180 Dal 1o settembre al 31 dicembre 72914 78.0220 08083090 Pere Dal 1o gennaio al 30 aprile 183233 78.0235 Dal 1o luglio al 31 dicembre 25489 78.0250 08091000 Albicocche Dal 1o giugno al 31 luglio 4930 78.0265 08092900 Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide Dal 21 maggio al 10 agosto 33967 78.0270 080930 Pesche, comprese le pesche noci Dall’11 giugno al 30 settembre 2712 78.0280 08094005 Prugne Dall’11 giugno al 30 settembre 10441