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Regolamento (UE) n. 989/2013 della Commissione dell'11 ottobre 2013 recante divieto di pesca dell’aringa nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone I e II per le navi battenti bandiera francese

In vigoreVersione 2013-10-11dal 2013-09-23
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2013/989@2013-10-11/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1 Esaurimento del contingente
    2. Articolo 2 Divieti
    3. Articolo 3 Entrata in vigore
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali, fissa i contingenti per il 2013.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2013.

(3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2 Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Lowri Evans Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

ANNEX

ALLEGATO

N. 56/TQ40 Stato membro Francia Stock HER/1/2- Specie Aringa (Clupea harengus) Zona Acque UE e acque internazionali delle zone I e II Data 23.9.2013

Versioni

  1. 2013-10-11