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Regolamento di esecuzione (UE) n. 1208/2014 della Commissione dell'11 novembre 2014 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

In vigoreVersione 2014-11-11dal 2014-11-12
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2014/1208@2014-11-11/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy Plewa Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ANNEX

ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi Valore forfettario all'importazione 07020000 AL 78,9 MA 58,0 MK 67,1 ZZ 68,0 07070005 AL 79,4 JO 194,1 MK 74,3 TR 123,4 ZZ 117,8 07099310 AL 72,2 MA 63,5 TR 124,5 ZZ 86,7 08052010 MA 97,1 TR 74,4 ZZ 85,8 08052030, 08052050, 08052070, 08052090 MK 74,3 TR 74,0 ZZ 74,2 08055010 AR 78,7 TR 88,4 ZZ 83,6 08061010 BR 284,6 LB 302,8 PE 255,7 TR 144,6 US 312,5 ZZ 260,0 08081080 AR 153,3 BA 46,1 BR 53,5 CA 136,0 CL 88,2 NZ 147,4 US 101,6 ZA 129,1 ZZ 106,9 08083090 CN 85,3 ZZ 85,3

Versioni

  1. 2014-11-11