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Regolamento (UE) n. 124/2014 del Consiglio del 10 febbraio 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

In vigoreVersione 2014-02-10dal 2014-02-12
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2014/124@2014-02-10/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria,

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 36/2012 attua la maggior parte delle misure di cui alla decisione 2013/255/PESC.

(2) Il 10 febbraio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/74/PESC, che modifica la decisione 2013/255/PESC.

(3) Occorre introdurre nel regolamento (UE) n. 36/2012 un’ulteriore deroga al congelamento dei beni per consentire lo svincolo di fondi o risorse economiche di entità di proprietà dello Stato siriano o della Banca Centrale della Siria ai fini dell’esecuzione, per conto della Repubblica araba siriana, di pagamenti a favore dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) per attività connesse alla missione di verifica dell’OPCW e alla distruzione delle armi chimiche siriane.

(4) Tale misura rientra nell’ambito del trattato e la sua attuazione richiede quindi un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 16, primo comma, del regolamento (UE) n. 36/2012 è aggiunta la lettera seguente:

i) destinati esclusivamente a pagamenti eseguiti, per conto della Repubblica araba siriana, da entità di proprietà dello Stato siriano o dalla Banca Centrale della Siria, indicate negli allegati II e II bis, a favore dell’OPCW per attività connesse alla missione di verifica dell’OPCW e alla distruzione delle armi chimiche siriane, in particolare pagamenti a favore del fondo fiduciario speciale dell’OPCW per quanto riguarda le attività connesse alla distruzione totale delle armi chimiche siriane al di fuori del territorio della Repubblica araba siriana.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2014 Per il Consiglio Il presidente C. Ashton

Versioni

  1. 2014-02-10