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Decisione di esecuzione della Commissione del 27 marzo 2014 che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto concerne l'importazione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, preparati con carne fresca di pollame domestico, compresa la selvaggina da penna selvatica e di allevamento [notificata con il numero C(2014) 1904] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/175/UE)

In vigoreVersione 2014-03-27dal 2014-03-28
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2014/175@2014-03-27/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1 Modifica della decisione 2007/777/CE
    2. Articolo 2 Disposizioni transitorie
    3. Articolo 3 Destinatari
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO
  4. ALLEGATO III Modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria relativo a taluni prodotti a base di carne e a stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti da paesi terzi e destinati all'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva e punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2007/777/CE della Commissione fissa norme sulle importazioni nell'Unione di partite di prodotti a base di carne destinati al consumo umano e di stomaci, vesciche e intestini trattati. Essa comprende gli elenchi di paesi terzi e regioni di paesi terzi dai quali sono autorizzate tali importazioni e il suo allegato III contiene il modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria per detti prodotti destinati ad essere spediti nell'Unione da paesi terzi.

(2) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione definisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e prodotti a base di pollame. Esso stabilisce che i prodotti ottenuti dal pollame ivi contemplati possono essere importati e transitare nell'Unione solo in provenienza dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nella tabella figurante nell'allegato I, parte 1. Esso dispone inoltre che tali importazioni siano accompagnate da un certificato veterinario, come indicato in tale tabella, per il prodotto a base di pollame in questione, compilato in conformità alle note e ai modelli di certificati veterinari di cui alla parte 2 di tale allegato.

(3) Inoltre, i modelli di certificati veterinari per le carni di pollame (POU), per le carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano (RAT) e per le carni di selvaggina da penna selvatica (WGM) di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 dichiarano che le carni fresche devono essere state ottenute da pollame o ratiti provenienti da stabilimenti che non sono stati sottoposti a restrizioni di polizia sanitaria connesse a malattie cui il pollame o i ratiti sono soggetti, oppure da selvaggina da penna selvatica abbattuta in territori in cui, in un raggio di 10 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti.

(4) Le condizioni di polizia sanitaria per la preparazione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati con carne fresca di pollame domestico, compresa la selvaggina da penna selvatica e di allevamento, definite nella parte II. 1.3 del modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria figurante nell'allegato III della decisione n. 2007/777/CE, si riferiscono all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle. Tuttavia, i modelli di certificati veterinari (POU), (RAT) e (WGM) riportati nell'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008, si riferiscono solo all'influenza aviaria ad alta patogenicità. È pertanto necessario modificare il modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria figurante nell'allegato III della decisione 2007/777/CE, al fine di allinearlo ai requisiti per le carni fresche stabiliti nei modelli dei certificati veterinari (POU), (RAT) e (WGM) riportati nell'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.

(5) Inoltre, il modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria riportato nell'allegato III della decisione 2007/777/CE fa riferimento alla direttiva 90/539/CEE del Consiglio, sostituita dalla direttiva 2009/158/CE del Consiglio, e alla decisione 2006/696/CE della Commissione sostituita dal regolamento (CE) n. 798/2008. È quindi necessario aggiornare tali riferimenti.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato III della decisione 2007/777/CE.

(7) Al fine di evitare perturbazioni negli scambi è opportuno continuare ad autorizzare per un periodo transitorio l'uso di certificati sanitari e di polizia sanitaria per determinati prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati ad essere spediti nell'Unione da paesi terzi, compilati conformemente al modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria riportato nell'allegato III della decisione n. 2007/777/CE, nella versione precedente alla modifica apportata dalla presente decisione.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 Modifica della decisione 2007/777/CE

L'allegato III della decisione 2007/777/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2 Disposizioni transitorie

Per un periodo transitorio sino al 30 settembre 2014, l'introduzione nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, accompagnate da un certificato sanitario e di polizia sanitaria compilato conformemente al modello riportato nell'allegato III della decisione n. 2007/777/CE, nella versione precedente alla modifica apportata dall'articolo 1 della presente decisione, continua ad essere autorizzata, a condizione che il certificato sanitario e di polizia sanitaria sia firmato prima del 30 luglio 2014.

Articolo 3 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2014 Per la Commissione Tonio Borg Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO

ALLEGATO III Modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria relativo a taluni prodotti a base di carne e a stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti da paesi terzi e destinati all'Unione europea

PAESE Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Telefono I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a. Numero di riferimento TRACES I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Telefono I.6. Persona responsabile della spedizione nell'UE I.7. Paese di origine Codice ISO I.8. Regione di origine Codice I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10. Regione di destinazione Codice I.11. Luogo di origine Nome Numero di riconoscimento Indirizzo I.12. Luogo di destinazione I.13. Luogo di carico Indirizzo Numero di riconoscimento I.14. Data di partenza I.15. Mezzo di trasporto Aereo Nave Vagone ferroviario Veicolo stradale Altro Identificazione Documento I.16. PIF di entrata nell'UE I.17. Numero/i CITES I.18. Descrizione della merce I.19. Codice della merce (codice SA) I.20. Quantità I.21. Temperatura dei prodotti Ambiente Refrigerati Congelati I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo/container I.24. Tipo di imballaggio I.25. Merce certificata per: Consumo umano I.26. Per il transito verso un paese terzo attraverso l'UE I.27. Per l'importazione o l'ammissione nell'UE I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Natura della merce Macello Impianto di produzione Deposito frigorifero Numero di colli Tipo di imballaggio Peso netto (kg) Parte I: Informazioni sulla partita spedita PAESE Prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati per l'importazione II.1. Attestato di polizia sanitaria II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: II.1.1. Il prodotto a base di carne, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati (1) di cui al presente certificato contengono i seguenti ingredienti carnei e sono conformi ai criteri sotto indicati: Specie (A) Trattamento (B) Origine (C) (A) Inserire il codice della specie di provenienza del prodotto a base di carne e degli stomaci, delle vesciche e degli intestini trattati. La legenda dei codici è la seguente: BOV = animali domestici della specie bovina (Bos Taurus, Bison bison, Bubalus bubalis e loro incroci); OVI = animali domestici della specie ovina (Ovis aries) e caprina (Capra hircus); EQI = animali domestici della specie equina (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci), POR = animali domestici della specie suina (Sus scrofa); RAB = conigli domestici, PFG = pollame domestico e selvaggina da penna di allevamento, RUF = animali non domestici di allevamento diversi dai suidi e dai solipedi; RUW = animali non domestici in libertà diversi dai suini e dai solipedi; SUW = suidi non domestici in libertà; EQW = solipedi non domestici in libertà; WLP = lagomorfi servatici; WGB = volatili selvatici. (B) Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto, secondo quanto precisato nell'allegato II, parti 2, 3 e 4, della decisione 2007/777/CE. (C) Inserire il codice ISO del paese di origine e, in caso di regionalizzazione in base alla normativa dell'Unione per i rispettivi ingredienti carnei, la regione come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE. (2) II.1.2. Il prodotto a base di carne, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati di cui al punto II.1.1. sono stati preparati con carni fresche di animali domestici della specie bovina (Bos Taurus, Bison bison, Bubalus bubalis e loro incroci); animali domestici della specie ovina (Ovis aries) e caprina (Capra hircus); animali domestici della specie equina (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci), animali domestici della specie suina (Sus scrofa); animali non domestici di allevamento diversi dai suidi e dai solipedi; animali non domestici in libertà diversi dai suidi e dai solipedi; suidi non domestici in libertà: solipedi non domestici in libertà e carni fresche utilizzate nella produzione dei prodotti a base di carne: (2) [II.1.2.1. sono stati sottoposti a un trattamento non specifico, come indicato e definito nell'allegato II, parte 4, punto A, della decisione 2007/777/CE e: (2) [II.1.2.1.1.soddisfano le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria previste dai certificati veterinari pertinenti dell'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 e provengono da un paese terzo o da una sua parte, in caso di regionalizzazione in base alla normativa dell'Unione, come indicato nella relativa colonna dell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE,] (2) oppure [II.1.2.1.1. provengono da uno Stato membro dell'Unione europea,] (2) oppure [II.1.2.1. soddisfano le condizioni stabilite a norma della direttiva 2002/99/CE, sono stati ottenuti da animali provenienti da un'azienda non sottoposta alle restrizioni per le specifiche malattie menzionate nei certificati veterinari pertinenti dell'allegato II, parte 2, del regolamento (CE) n. 206/2010 ed entro un raggio di 10 km dalla quale non si sono verificati focolai di tali malattie negli ultimi 30 giorni, e sono stati sottoposti al trattamento specifico previsto per il paese terzo di origine o una sua parte, per le carni delle specie in questione, dall'allegato II, parti 2 o 3 a seconda dei casi, della decisione 2007/777/CE.] (2) II.1.3. Il prodotto a base di carne, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati di cui al punto II.1.1 sono stati preparati con carni fresche di pollame domestico, compresa la selvaggina da penna selvatica o di allevamento, che: (2) [II.1.3.1. sono stati sottoposti a un trattamento non specifico, come indicato e definito nell'allegato II, parte 4, punto A, della decisione 2007/777/CE] e: (2) [II.1.3.1.1. soddisfano le condizioni di polizia sanitaria stabilite dal regolamento (CE) n. 798/2008,] (2) oppure [II.1.3.1.1. provengono da uno Stato membro dell'Unione europea che soddisfa le condizioni stabilite dall'articolo 3 della direttiva 2002/99/CE,] Parte II: Certificazione PAESE Prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati per l'importazione II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. (2) oppure [II.1.3.1. provengono da un paese terzo di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 e da aziende o, nel caso di selvaggina da penna selvatica abbattuta, da territori in cui, entro un raggio di 10 km compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di malattia di Newcastle per almeno i 30 giorni precedenti e sono stati sottoposti al trattamento specifico previsto per paese terzo di origine o una sua parte, per le carni delle specie in questione, dall'allegato II, parte 2 o 3 a seconda dei casi, della decisione 2007/777/CE,] (2) oppure [II.1.3.1. provengono da un paese terzo di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 e da aziende o, nel caso di selvaggina da penna selvatica abbattuta, da territori in cui, entro un raggio di 10 km compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di malattia di Newcastle per almeno i 30 giorni precedenti e sono stati sottoposti al trattamento specifico previsto nell'allegato II, parte 4, punti B, C o D, della decisione 2007/777/CE, a condizione che tale trattamento sia più rigoroso di quello previsto nell'allegato II, parti 2 e 3, di tale decisione.] (2) [II.1.4. nel caso di prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati derivati da carni fresche di lagomorfi e altri mammiferi terrestri, il prodotto: soddisfa le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria stabilite dal regolamento (CE) n. 119/2009 e proviene da un'azienda non soggetta a restrizioni per le malattie veterinarie che colpiscono gli animali in questione ed entro un raggio di 10 km dalla quale non si sono verificati focolai di tali malattie negli ultimi 30 giorni.] II.1.5. il prodotto a base di carne, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati: (2) II.1.5.1. [sono composti di carne e/o prodotti a base di carne proveniente/i da un'unica specie e sono stati sottoposti a un trattamento conforme alle prescrizioni dell'allegato II della decisione 2007/777/CE,] (2) oppure II.1.5.1. [sono composti di carne proveniente da più di una specie e successivamente alla miscelazione delle carni l'intero prodotto è stato sottoposto a un trattamento almeno equivalente al trattamento più rigoroso prescritto per gli ingredienti carnei del prodotto a base di carne dall'allegato II della decisione 2007/777/CE,] (2) oppure II.1.5.1. [sono stati preparati con carne di più di una specie e ciascun ingrediente carneo è stato sottoposto, prima della miscelazione, a un trattamento conforme alle prescrizioni per il trattamento delle carni di quella specie stabilite dall'allegato II della decisione 2007/777/CE;] II.1.6. dopo il trattamento sono state adottate tutte le precauzioni per evitare contaminazioni. (2) [II.1.7. Garanzie supplementari: nel caso di prodotti a base di carne di pollame che non sono stati sottoposti a un trattamento specifico e sono destinati a Stati membri o loro regioni che hanno ottenuto lo statuto di zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle in conformità all'articolo 15 della direttiva 2009/158/CE, la carne di pollame proviene da pollame che non è stato vaccinato con un vaccino vivo contro la malattia di Newcastle nei 30 giorni precedenti la macellazione.] (2) II.2. Attestato sanitario Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) nn. 999/2001, 178/2002, 852/2004 e 853/2004 e certifica che i prodotti a base di carne, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati sopra descritti sono stati prodotti conformemente a dette disposizioni e in particolare che: II.2.1. provengono da stabilimenti che attuano un programma basato sui principi HACCP in conformità al regolamento (CE) n. 852/2004; II.2.2. sono stati prodotti con materie prime conformi ai requisiti previsti dall'allegato III, sezioni I-VI, del regolamento (CE) n. 853/2004; (2) II.2.3.1. i prodotti a base di carne sono stati ottenuti da carni suine che sono state sottoposte all'esame per individuare la presenza di trichinosi con risultati negativi oppure ad un trattamento freddo conformemente al regolamento (CE) n. 2075/2005; (2) II.2.3.2. i prodotti a base di carne sono stati ottenuti da carni di cavallo o cinghiale selvatico che sono state sottoposte all'esame per individuare la presenza di trichinosi con risultati negativi, conformemente al regolamento (CE) n. 2075/2005; (2) II.2.3.3. gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati sono stati prodotti in conformità all'allegato III, sezione XIII, del regolamento (CE) n. 853/2004; II.2.4. recano una marchiatura di identificazione in conformità all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004; II.2.5. le etichette apposte sull'imballaggio dei prodotti a base di carne sopraindicati recano un bollo comprovante che essi provengono esclusivamente da carni fresche di animali macellati in macelli riconosciuti per l'esportazione verso l'Unione europea o di animali macellati in un macello speciale per la fornitura di carni per il trattamento prescritto a norma dell'allegato II, parti 2 e 3, della decisione 2007/777/CE; PAESE Prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati per l'importazione II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. II.2.6. soddisfano le condizioni pertinenti stabilite dal regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; II.2.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai loro prodotti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati in conformità alla direttiva 96/23/CE, in particolare all'articolo 29; II.2.8. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico dei prodotti a base di carne della presente partita soddisfano le prescrizioni d'igiene previste per l'esportazione verso l'Unione europea; II.2.9. se contengono materiale proveniente da animali della specie bovina, ovina o caprina, le carni fresche e/o gli intestini utilizzati nella preparazione di prodotti a base di carne e/o di intestini trattati devono soddisfare le seguenti condizioni a seconda della categoria di rischio di BSE del paese d'origine: (2) II.2.9.1. per le importazioni da un paese o da una regione con un rischio trascurabile di BSE elencati nell'allegato della decisione 2007/453/CE, modificata: (1) il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE, in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001; (2) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese avente un rischio trascurabile di BSE e sono stati sottoposti a controlli ante e post-mortem; (2) (3) se nel paese o nella regione si sono verificati casi indigeni di BSE: (2) a) gli animali sono nati dopo la data di applicazione del divieto di alimentazione dei ruminanti con farine di carne e ossa e ciccioli provenienti da ruminanti; oppure (2) b) i prodotti di origine bovina, ovina e caprina non contengono e non sono derivati né dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini. (2) II.2.9.2. per le importazioni da un paese o una regione con un rischio controllato di BSE elencati nell'allegato della decisione 2007/453/CE, modificata: (1) il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001; (2) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i prodotti di origine animale sono stati sottoposti a controlli ante e post-mortem; (3) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i prodotti di origine animale destinati all'esportazione non sono stati macellati, previo stordimento, tramite iniezione di gas nella cavità cranica o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; (2)(3) (4) i prodotti di origine bovina, ovina e caprina non contengono e non sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini; (2)(4) (5) nel caso di intestini provenienti da un paese o una regione con un rischio trascurabile di BSE, le importazioni di intestini trattati devono soddisfare le seguenti condizioni: a) il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001; b) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese avente un rischio di BSE trascurabile e sono stati sottoposti a controlli ante e post-mortem; (2) c) se gli intestini provengono da un paese o una regione in cui si sono verificati casi indigeni di BSE: (2) (i) gli animali sono nati dopo la data di applicazione del divieto di alimentazione dei ruminanti con farine di carne e ossa e ciccioli provenienti da ruminanti; oppure PAESE Prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati per l'importazione II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. (2) ii) i prodotti di origine bovina, ovina e caprina non contengono e non sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001. (2) II.2.9.3. per le importazioni da un paese o una regione con un rischio indeterminato di BSE elencati nell'allegato della decisione 2007/453/CE: (1) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i prodotti di origine animale non sono stati alimentati con farine di carne e ossa o ciccioli provenienti da ruminanti e sono stati sottoposti a controlli ante e post-mortem; (2) i bovini, ovini e caprini da cui derivano i prodotti di origine animale non sono stati macellati, previo stordimento, tramite iniezione di gas nella cavità cranica o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; (2)(5) (3) i prodotti di origine bovina, ovina e caprina non sono derivati da: i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa; iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini; (2)(4) (4) nel caso di intestini provenienti da un paese o una regione con un rischio trascurabile di BSE, le importazioni di intestini trattati devono soddisfare le seguenti condizioni: a) il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001; b) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o una regione con un rischio trascurabile di BSE e sono stati sottoposti a controlli ante e post-mortem; (2) (c) se gli intestini provengono da un paese o una regione in cui si sono verificati casi indigeni di BSE: (2) i) gli animali sono nati dopo la data di applicazione del divieto di alimentazione dei ruminanti con farine di carne e ossa e ciccioli provenienti da ruminanti; oppure (2) ii) i prodotti di origine bovina, ovina e caprina non contengono e non sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001. Note Parte I: Casella I.8: regione (se del caso) come indicato nell'allegato II della decisione 2007/777/CE (quale da ultimo modificata). Casella I.11.: luogo d'origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione. Casella I.15.: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e automezzi), numero del volo (aerei) o nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte. Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) alle seguenti voci: 02.10, 16.01, 16.02 e 05. 04. Casella I.23.: identificazione del container/numero di sigillo: solo se del caso. Casella I.28.:specie: selezionare tra le specie indicate nella parte II 1.1 (A); PAESE Prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati per l'importazione II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. natura della merce: scegliere tra i seguenti: prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati; macello: numero di riconoscimento di qualsiasi macello o centro di lavorazione della selvaggina; deposito frigorifero: qualsiasi impianto di stoccaggio; impianto di produzione: numero di riconoscimento. Parte II: (1) Prodotti a base di carne di cui all'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 e stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti previsti dall'allegato II, parte 4 della decisione 2007/777/CE. (2) Cancellare la dicitura non pertinente. (3) In deroga al punto 4, possono essere importati le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali. Qualora non sia prescritta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse bovine contenenti la colonna vertebrale sono identificate con una striscia blu chiaramente visibile sull'etichetta come indicato nell'allegato V, punto 11.3 a), del regolamento (CE) n. 999/2001. Per le importazioni, al documento di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 136/2004 va aggiunto il numero di carcasse bovine o di parti di carcasse bovine per le quali è o non è prescritta la rimozione della colonna vertebrale. (4) Applicabile unicamente alle importazioni di intestini trattati. (5) In deroga al punto 3, possono essere importati le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali. Qualora non sia prescritta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse bovine contenenti la colonna vertebrale sono identificate con una striscia blu chiaramente visibile sull'etichetta come indicato nell'allegato V, punto 11.3 a), del regolamento (CE) n. 999/2001. Per le importazioni, al documento di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 136/2004 vanno aggiunte informazioni specifiche sul numero di carcasse bovine o di parti di carcasse bovine per le quali è o non è prescritta la rimozione della colonna vertebrale. Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri, esclusi quelli a secco o in filigrana. Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo: Data: Firma: Timbro:

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  1. 2014-03-27