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Regolamento di esecuzione (UE) n. 200/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che modifica, per quanto riguarda la sostanza triptorelina acetato, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

In vigoreVersione 2014-03-03dal 2014-03-24
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2014/200@2014-03-03/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 14, in combinato disposto con l’articolo 17,

visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1) Il limite massimo di residui (LMR) per le sostanze farmacologicamente attive destinate all’utilizzo nell’Unione europea in medicinali veterinari per animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009.

(2) Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione.

(3) L’Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una domanda di fissazione dei limiti massimi di residui per la triptorelina acetato per i suini.

(4) In base alla raccomandazione del comitato per i medicinali veterinari non è necessario stabilire un LMR per la triptorelina acetato per i suini.

(5) A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l’Agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.

(6) Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di estrapolare i risultati della valutazione relativa alla triptorelina acetato per i suini a tutte le specie da produzione alimentare.

(7) Il regolamento (UE) n. 37/2010 deve pertanto essere modificato per includere la sostanza triptorelina acetato per tutte le specie da produzione alimentare, stabilendo nel contempo che non occorre fissare un LMR.

(8) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso

ANNEX

ALLEGATO

La seguente sostanza è inserita in ordine alfabetico nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010: Sostanze farmacologicamente attive Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni [conformemente all’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] Classificazione terapeutica Triptorelina acetato NON PERTINENTE Tutte le specie da produzione alimentare LMR non richiesto NON PERTINENTE NESSUNA Agenti attivi sull’apparato riproduttivo

Versioni

  1. 2014-03-03