Decisione del Consiglio del 14 aprile 2014 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, ad eccezione dell'articolo 49, paragrafo 3 (2014/211/UE)
Grado B
mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.
Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2014/211@2014-04-14/it
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) L'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra (accordo), è stato firmato il 15 dicembre 2003, con riserva della sua conclusione a una data successiva.
(2) Conformemente all'articolo 54, paragrafo 1, dell'accordo, l'accordo deve entrare in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie.
(3) Tutte le parti contraenti dell'accordo, compresi gli Stati membri dell'Unione al momento della firma dell'accordo, hanno ad oggi depositato i rispettivi strumenti di ratifica, ad eccezione dell'Unione.
(4) L'articolo 49, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce per le parti contraenti gli obblighi in materia di riammissione dei migranti irregolari. Pertanto, detta disposizione rientra nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, e si applicano il protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e il protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, entrambi allegati al trattato sull'Unione europea e al TFUE.
(5) In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.
(6) È opportuno approvare l'accordo, ad eccezione dell'articolo 49, paragrafo 3. Una decisione distinta sulla conclusione dell'articolo 49, paragrafo 3, dell'accordo, sarà adottata in parallelo alla presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, è approvato, a nome dell'Unione, ad eccezione dell'articolo 49, paragrafo 3. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alle notifiche previste all'articolo 54 dell'accordo ed effettua le seguenti notifiche: In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla Comunità europea o alla Comunità nel testo dell'accordo si intendono, ove opportuno, all'Unione europea o all'Unione; Le disposizioni dell'accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto parte dell'Unione europea, a meno che l'Unione europea e il Regno Unito e/o l'Irlanda non abbiano notificato alla parte centroamericana che il Regno Unito e/o l'Irlanda sono vincolati in quanto parte dell'Unione europea, conformemente al protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda non sono più vincolati in quanto parte dell'Unione europea conformemente all'articolo 4 bis del protocollo (n. 21), l'Unione europea unitamente al Regno Unito e/o all'Irlanda informano immediatamente la parte centroamericana di qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni dell'accordo a titolo individuale. Lo stesso dicasi per la Danimarca, in conformità del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea..
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014 Per il Consiglio Il presidente C. Ashton