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Decisione di esecuzione della Commissione del 29 aprile 2014 che modifica la decisione 2010/221/UE per quanto riguarda l'approvazione delle misure nazionali volte a impedire l'introduzione dell'ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μvar) in alcune zone dell'Irlanda e del Regno Unito [notificata con il numero C(2014) 2763] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/250/UE)

In vigoreVersione 2014-04-29dal 2014-04-30
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2014/250@2014-04-29/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
    4. Articolo 4

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2010/221/UE della Commissione permette ad alcuni Stati membri di applicare limitazioni all'immissione sul mercato e all'importazione di partite di animali acquatici, al fine di impedire l'introduzione di determinate malattie sul loro territorio.

(2) Gli Stati membri possono applicare tali limitazioni purché dimostrino di essere indenni da tali malattie in tutto il loro territorio o in alcune zone ben definite o di aver istituito un programma di eradicazione.

(3) Negli allegati I e III della decisione 2010/221/UE sono elencate le zone dell'Irlanda e del Regno Unito che applicano misure nazionali autorizzate per lottare contro l'ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μvar).

(4) Dato che l'OsHV-1 μvar era ancora considerato una malattia emergente con molte incertezze e i programmi di sorveglianza approvati dalla decisione 2010/221/UE non erano stati sottoposti a una valutazione completa, la decisione di esecuzione 2013/213/UE della Commissione ha permesso che le limitazioni relative all'OsHV-1 μvar per tali aree venissero applicate fino al 30 aprile 2014.

(5) I dati scientifici attualmente disponibili indicano che l'OsHV-1 μvar è ancora l'agente riscontrato nella maggior parte dei campioni raccolti in casi di mortalità delle uova e del novellame delle ostriche e che il tasso globale di mortalità dovuto a tale malattia si è ridotto e stabilizzato negli ultimi due anni. I programmi di sorveglianza per l'Irlanda e il Regno Unito mostrano inoltre che esistono numerose zone di produzione di ostriche del Pacifico che sono rimaste indenni dalla malattia. Tali programmi indicano che l'applicazione delle limitazioni di movimento attualmente in vigore è stata efficace. Permangono tuttavia alcune incertezze per quanto riguarda l'epidemiologia della malattia e le misure più adeguate per garantire il suo effettivo controllo. Si ritiene pertanto necessaria una valutazione scientifica più completa della situazione, che comprenda un nuovo parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

(6) In base ai dati scientifici ed epidemiologici disponibili sull'evoluzione dell'OsHV-1 μvar nell'Unione e in attesa di un nuovo parere scientifico dell'EFSA, è opportuno prorogare il periodo di validità delle misure attualmente in vigore, secondo le quali gli Stati membri possono applicare specifiche limitazioni relative a detta malattia. Tale periodo dovrebbe essere limitato ad altri due anni, fino al 30 aprile 2016.

(7) La decisione di esecuzione 2014/12/UE della Commissione ha confermato la qualifica di indenne dall'OsHV-1 μvar dei seguenti territori del Regno Unito inserendoli nell'allegato I della decisione 2010/221/UE: i) il territorio del Regno Unito, fuorché Whitstable Bay, Kent, l'estuario del fiume Blackwater, Essex e Poole Harbour, Dorset; ii) la zona di Larne Lough nel territorio dell'Irlanda del Nord e iii) il territorio dell'isola di Guernsey.

(8) Secondo la dichiarazione notificata alla Commissione dal Regno Unito, il piano di sorveglianza per l'OsHV-1 μvar dimostra la qualifica di indenne dalla malattia, ad eccezione delle zone infette, e non deve più essere applicato come indicato nell'allegato III della decisione 2010/221/UE.

(9) È pertanto opportuno sopprimere la voce relativa al Regno Unito nell'allegato III della decisione 2010/221/UE.

(10) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/221/UE.

(11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 2010/221/UE la data 30 aprile 2014 è sostituita dalla data 30 aprile 2016.

Articolo 2

Nell'allegato III della decisione 2010/221/UE è soppressa la voce relativa al Regno Unito concernente l'ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μvar).

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o maggio 2014.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2014 Per la Commissione Tonio Borg Membro della Commissione

Versioni

  1. 2014-04-29