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Decisione della Commissione del 17 gennaio 2014 relativa alla comunicazione, da parte della Repubblica slovena, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2014) 60] (Il testo in lingua slovena è il solo facente fede) (2014/26/UE)

In vigoreVersione 2014-01-17dal 2014-01-20
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2014/26@2014-01-17/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO Elenco degli impianti che figurano nel piano nazionale transitorio Massimali di emissione (in tonnellate)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), in particolare l’articolo 32, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 32, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2010/75/UE, il 14 dicembre 2012 la Repubblica slovena ha presentato alla Commissione il proprio piano nazionale transitorio.

(2) Nel corso della valutazione della completezza del piano nazionale transitorio la Commissione ha riscontrato che il metodo di calcolo del contributo ai massimali di emissione del piano nazionale transitorio per impianti di combustione che comprendono diversi tipi di unità e/o impianti multicombustibile non era stato applicato correttamente e che per un impianto erano stati usati due diversi metodi per stabilire il contributo ai massimali di SO2. La Commissione ha inoltre riscontrato che determinati fattori di conversione per il calcolo della portata media annua degli scarichi gassosi erano troppo elevati e che il piano nazionale transitorio non forniva misure specifiche per garantire che i valori limite di emissione applicabili fossero rispettati a partire dal 1o luglio 2020.

(3) Pertanto, con lettera dell’8 luglio 2013 la Commissione ha chiesto alle autorità slovene di fornire i dati e le informazioni mancanti e di provvedere ai necessari ricalcoli.

(4) Con lettera dal 26 luglio 2013 la Repubblica slovena ha inoltrato ulteriori informazioni alla Commissione.

(5) In seguito a un’ulteriore valutazione del piano nazionale transitorio e delle informazioni supplementari trasmesse, il 30 settembre 2013 la Commissione ha inviato una seconda lettera con cui ha chiesto alle autorità slovene di correggere il valore limite di emissione applicato a uno degli impianti, di fornire ulteriori informazioni in merito al fattore di conversione utilizzato ai fini del calcolo del volume degli scarichi gassosi e di precisare quale metodo sarà applicato ai fini del calcolo del contribuito ai massimali di SO2 di uno degli impianti alimentato con combustibile solido indigeno.

(6) Con lettera del 7 ottobre 2013 la Repubblica slovena ha inoltrato le informazioni supplementari richieste relative alla correzione del valore limite di emissione di un impianto e dei fattori di conversione per la biomassa di un altro impianto, confermando inoltre l’applicazione del metodo del grado minimo di desolforazione ai fini del calcolo del contributo al massimale di SO2 di un impianto, in conformità con la decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione.

(7) La Commissione ha pertanto valutato il piano nazionale transitorio in conformità dell’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e della decisione di esecuzione 2012/115/UE.

(8) In particolare, la Commissione ha esaminato la coerenza e la correttezza dei dati, le ipotesi e i calcoli utilizzati per determinare il contributo di ciascun impianto di combustione contemplato dal piano nazionale transitorio ai massimali di emissione in esso stabiliti. La Commissione ha inoltre verificato se il piano prevede obiettivi comprensivi delle relative tappe da raggiungere, delle misure da adottare e della tempistica da rispettare per il loro conseguimento nonché la presenza di un meccanismo di controllo per le future valutazioni di conformità.

(9) Sulla scorta delle informazioni supplementari comunicate, la Commissione ha rilevato che i massimali di emissione per gli anni 2016 e 2019 erano stati calcolati utilizzando dati e formule appropriati e che i calcoli erano corretti. La Repubblica slovena ha fornito sufficienti informazioni sulle misure che verranno attuate per i massimali di emissione, il monitoraggio e le comunicazioni alla Commissione in merito all’attuazione del piano nazionale transitorio.

(10) La Commissione ritiene che le autorità slovene abbiano tenuto in considerazione le disposizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e di cui alla decisione di esecuzione 2012/115/UE.

(11) La Commissione ritiene opportuno applicare il piano nazionale transitorio senza pregiudicare il diritto applicabile a livello nazionale e dell’Unione. In particolare, al momento di stabilire le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni per gli impianti di combustione contemplati dal piano nazionale transitorio, è opportuno che la Repubblica slovena garantisca la conformità ai requisiti di cui, tra l’altro, alla direttiva 2010/75/UE, alla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(12) A norma dell’articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE la Repubblica slovena è tenuta a informare la Commissione in merito a ogni successiva modifica del piano nazionale transitorio. Occorre che la Commissione valuti se tali modifiche sono conformi alle disposizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e di cui alla decisione di esecuzione 2012/115/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sulla base dell’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e della decisione di esecuzione 2012/115/UE, non vengono sollevate obiezioni rispetto al piano nazionale transitorio comunicato dalla Repubblica slovena alla Commissione il 14 dicembre 2012 a norma delle disposizioni dell’articolo 32, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE e modificato conformemente alle informazioni complementari inviate in data 26 luglio 2013 e 7 ottobre 2013.

2. L’elenco degli impianti che figurano nel piano nazionale transitorio, gli inquinanti per i quali tali impianti sono coperti e i relativi massimali di emissione sono stabiliti nell’allegato.

3. L’attuazione del piano nazionale transitorio da parte delle autorità slovene non esenta la Repubblica slovena dal rispetto delle disposizioni della direttiva 2010/75/UE per quanto concerne le emissioni dai singoli impianti di combustione contemplati dal piano nonché delle altre disposizioni in materia previste dalla normativa ambientale dell’Unione europea.

Articolo 2

Per ogni successiva modifica del piano nazionale transitorio comunicata in futuro dalla Repubblica slovena la Commissione valuta la conformità con le disposizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e di cui alla decisione di esecuzione 2012/115/UE.

Articolo 3

La Repubblica slovena è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2014 Per la Commissione Janez Potočnik Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO Elenco degli impianti che figurano nel piano nazionale transitorio Massimali di emissione (in tonnellate)

Numero Denominazione dell’impianto nel piano nazionale transitorio Potenza termica nominale totale al 31.12.2010 (MW) Inquinanti contemplati dal piano nazionale transitorio SO2 NOx Polveri 1 TE-TOL D Ljubljana 481 √ √ √ 2 TET F Trbovlje 350 √ √ √ 3 VIPAP R Krško 56 √ √ √ 4 VIPAP S Krško 60,7 √ √ √ Inquinante 2016 2017 2018 2019 1.1. – 30.6.2020 SO2 5872 4608 3344 2079 1040 NOx 3901 3057 2214 1371 686 Polveri 647 477 307 136 68

Versioni

  1. 2014-01-17