Gelex

Regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione del 27 marzo 2014 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 (Testo rilevante ai fini del SEE)

In vigoreVersione 2014-03-27dal 2014-04-01
Grado B

mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.

Chiedi a Gelex di questa legge

Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2014/319@2014-03-27/it

Indice
  1. Preambolo
  2. CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI
    1. Articolo 1 Oggetto
    2. Articolo 2 Definizioni
    3. Articolo 3 Determinazione di diritti e onorari
    4. Articolo 4 Pagamento di diritti e onorari
    5. Articolo 5 Spese di viaggio
    6. Articolo 6 Indicazione dell’importo
  3. CAPO II DIRITTI
    1. Articolo 7 Disposizioni generali concernenti il pagamento dei diritti
    2. Articolo 8 Termini di pagamento
    3. Articolo 9 Decadenza della domanda
    4. Articolo 10 Sospensione o revoca del certificato
    5. Articolo 11 Restituzione o trasferimento di certificati
    6. Articolo 12 Operazioni di certificazione su base eccezionale
  4. CAPO III ONORARI
    1. Articolo 13 Onorari
    2. Articolo 14 Riscossione degli onorari
  5. CAPO IV MEZZI DI RICORSO
    1. Articolo 15 Esame dei ricorsi
  6. CAPO V PROCEDURE DELL'AGENZIA
    1. Articolo 16 Disposizioni generali
    2. Articolo 17 Valutazione e revisione
  7. CAPO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
    1. Articolo 18 Abrogazione
    2. Articolo 19 Disposizioni transitorie
    3. Articolo 20 Entrata in vigore
  8. ANNEX
  9. ALLEGATO
  10. PARTE I Tabella 1 Tabella 2 Tabella 3 Tabella 4 Tabella 5 Tabella 6 Tabella 7A Tabella 7 B Tabella 8 Tabella 9 Tabella 10 Tabella 11 Tabella 12 Operazioni soggette a un diritto fisso Certificati di omologazione e certificati ristretti di omologazione [di cui ai capitoli B e O della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012] Modelli derivati dei certificati di omologazione e dei certificati ristretti di omologazione Certificati di omologazione supplementari [di cui al capitolo E della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012] Modifiche di maggiore entità e riparazioni maggiori [di cui ai capitoli D e M della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012] Modifiche di minore entità e riparazioni minori [di cui ai capitoli D e M della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012] Diritti annuali per titolari di certificati di omologazione EASA e certificati di omologazione ristretti e altri certificati di omologazione considerati riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 [di cui ai capitoli B e O della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012] Approvazione DOA per le imprese di progettazione [di cui al capitolo J della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012] Approvazione DOA per le imprese di progettazione [di cui al capitolo J della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012] Approvazione dell’impresa di produzione (POA) [di cui al capitolo G della sezione A dell’allegato I del regolamento (CE) n. 748/2012] Approvazione dell’impresa di manutenzione (di cui all’allegato I, capitolo F, e allegato II del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione) Approvazione delle organizzazioni che svolgono attività di formazione sulla manutenzione [di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 2042/2003] Approvazione di un’impresa di gestione del mantenimento della navigabilità [di cui alla parte M, capitolo G, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2042/2003] Accettazione di approvazioni equivalenti alle approvazioni di cui alla parte 145 e alla parte 147 in conformità di vigenti accordi bilaterali
  11. PARTE II Operazioni di certificazione soggette a tariffazione oraria
  12. PARTE III Onorari per il trattamento dei ricorsi
  13. PARTE IV Tasso d'inflazione annuo
  14. PARTE V Nota esplicativa (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, in particolare l’articolo 64, paragrafo 1,

previa consultazione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea,

considerando quanto segue:

(1) Le entrate dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito l’Agenzia) sono costituite da un contributo dell’Unione e dei paesi terzi europei che sono parti degli accordi di cui all’articolo 66 del regolamento (CE) n. 216/2008, dai diritti pagati dai richiedenti di certificati e approvazioni rilasciati, mantenuti o modificati dall’Agenzia, e dagli onorari per pubblicazioni, trattamento dei ricorsi, formazione e altri servizi prestati dall’Agenzia.

(2) Il regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione ha stabilito i diritti e gli onorari che devono essere riscossi dall’Agenzia. Tuttavia, le tariffe devono essere adeguate al fine di garantire un equilibrio tra le spese sostenute dall’Agenzia per le corrispondenti operazioni di certificazione e i servizi erogati, e i ricavi a copertura di tali costi.

(3) È necessario che i diritti e gli onorari di cui al presente regolamento siano fissati in modo trasparente, equo e uniforme.

(4) I diritti riscossi dall’Agenzia non devono compromettere la competitività delle industrie europee interessate. Inoltre, devono fondarsi su basi che tengano debitamente conto della capacità contributiva delle piccole imprese.

(5) Premesso che la sicurezza dell’aviazione civile è la priorità preminente, l’Agenzia deve tenere pienamente conto del rapporto costi-benefici nell’espletamento delle funzioni affidatele.

(6) L’ubicazione geografica delle imprese sul territorio degli Stati membri non deve costituire un fattore di discriminazione. Di conseguenza, le spese di trasporto sostenute in connessione con le operazioni di certificazione effettuate per conto di tali imprese devono essere aggregate e suddivise fra i richiedenti.

(7) Il presente regolamento prevede la possibilità per l’Agenzia di imporre diritti per operazioni di certificazione che non sono menzionate nell’allegato del presente regolamento, ma che rientrano nel mandato del regolamento (CE) n. 216/2008.

(8) È opportuno che il richiedente abbia la possibilità di ottenere un’indicazione dell’importo indicativo da pagare per l’operazione di certificazione o il servizio fornito. I criteri che servono per determinare l’importo devono essere chiari, uniformi e pubblici. Qualora non sia possibile determinare tale importo in anticipo, è opportuno che l’Agenzia definisca principi trasparenti per determinare l’importo da versare per la fornitura del servizio o della certificazione.

(9) È opportuno stabilire i termini per il pagamento dei diritti e degli onorari riscossi a norma del presente regolamento.

(10) È opportuno che siano definite misure appropriate da adottare in caso di mancato pagamento, quali la sospensione dell’iter della domanda, l’annullamento delle relative omologazioni, la cessazione della fornitura di qualsiasi altro servizio allo stesso richiedente nonché il recupero degli importi dovuti secondo le modalità disponibili.

(11) Agli operatori deve essere garantita una buona visibilità finanziaria in modo da poter prevedere in anticipo l’ammontare dei diritti che saranno tenuti a corrispondere. Al tempo stesso, è necessario garantire l’equilibrio tra la spesa globale sostenuta dall’Agenzia per eseguire le operazioni di certificazione e i servizi forniti e le entrate complessive costituite dai diritti e onorari riscossi. In conformità alle disposizioni del regolamento finanziario quadro, diritti e onorari devono essere fissati a un livello tale da evitare un disavanzo o un notevole accumulo di avanzi. Pertanto, quando un disavanzo o un avanzo significativo diviene ricorrente in base ai risultati finanziari e alle previsioni dell’Agenzia, è necessario rendere obbligatoria una revisione dei livelli di diritti e onorari.

(12) Le parti interessate devono essere consultate prima di introdurre qualsiasi modifica dei diritti. Inoltre, l’Agenzia deve fornire periodicamente alle parti interessate le informazioni relative alla base e alle modalità di calcolo dei diritti. Tali informazioni devono fornire alle parti interessate un’idea delle spese sostenute dall’Agenzia e della sua produttività.

(13) Le tariffe fissate dal presente regolamento devono basarsi sulle previsioni dell’Agenzia in relazione al suo carico di lavoro e ai costi corrispondenti. È opportuno che la revisione delle tariffe segua una procedura che consenta di apportare modifiche senza indebiti ritardi sulla base dell’esperienza acquisita dall’Agenzia nell’applicazione del presente regolamento, nel costante monitoraggio delle risorse e della metodologia di lavoro e degli incrementi di efficienza connessi e dalla valutazione continua del fabbisogno finanziario. In tale contesto, va osservato che l’Agenzia, entro gennaio 2016, avrà l’obbligo di coprire, con i proventi dei diritti e degli onorari, i contributi al regime pensionistico del suo personale [finanziato attraverso i diritti e gli oneri dell’Agenzia]. È necessario adeguare diritti e onorari per soddisfare tale requisito finanziario.

(14) I costi relativi ai servizi forniti dall’Agenzia nel settore della gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione aerea (ATM/ANS) dovranno diventare ammissibili al finanziamento tramite diritti imposti a carico degli utenti dei servizi di navigazione aerea in conformità all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 391/2013 della Commissione.

(15) È ragionevole che il pagamento integrale dei diritti di ricorso avverso le decisioni dell’Agenzia costituisca un prerequisito per l’ammissibilità del ricorso.

(16) Gli accordi di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, costituiscono una base per la valutazione dell’effettivo carico di lavoro richiesto per la certificazione di prodotti di paesi terzi. In linea di principio, tali accordi contengono una descrizione della procedura di convalida da parte dell’Agenzia dei certificati rilasciati da un paese terzo con il quale l’Unione ha stipulato un accordo, procedura che deve comportare un volume di lavoro diverso da quello richiesto dalla procedura seguita per le attività di certificazione dell’Agenzia.

(17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(18) È opportuno pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 593/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento determina i casi in cui sono dovuti diritti e onorari, ne stabilisce gli importi e le relative modalità di pagamento.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) diritti le somme riscosse dall’Agenzia e dovute dai richiedenti per operazioni di certificazione; b) onorari le somme riscosse dall’Agenzia e dovute dai richiedenti che fruiscono dei servizi forniti dall’Agenzia diversi dalla certificazione o, in caso di ricorso, dalla persona fisica o giuridica che propone il ricorso; c) operazioni di certificazione tutte le attività svolte dall’Agenzia direttamente o indirettamente necessarie al rilascio, al mantenimento e alla modifica di certificati di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative regole di attuazione; d) servizio tutte le attività svolte dall’Agenzia, diverse da operazioni di certificazione, compresa la fornitura di merci; e) richiedente qualsiasi persona fisica o giuridica che chieda di beneficiare di un’operazione di certificazione o di un servizio fornito dall’Agenzia;

Articolo 3 Determinazione di diritti e onorari

1) I diritti e gli onorari sono richiesti e riscossi esclusivamente dall’Agenzia in conformità al presente regolamento.

2) Gli Stati membri non riscuotono diritti per le operazioni di certificazione neppure nel caso in cui li effettuino per conto dell’Agenzia. L’Agenzia rimborsa gli Stati membri per le operazioni di certificazione che questi ultimi effettuano per suo conto.

3) Diritti e onorari sono espressi e riscossi in euro.

4) Gli importi di cui alle parti I e II dell’allegato sono indicizzati ogni anno in funzione del tasso di inflazione conformemente al metodo descritto nella parte IV dell’allegato.

5) In deroga ai diritti di cui all’allegato, i diritti per le operazioni di certificazione effettuate nell’ambito di un accordo bilaterale tra l’Unione e un paese terzo possono essere soggetti a disposizioni specifiche stabilite nel rispettivo accordo bilaterale.

Articolo 4 Pagamento di diritti e onorari

1) L’Agenzia stabilisce le modalità di pagamento di diritti e onorari, descrivendo a quali condizioni essa effettua l’imposizione delle operazioni di certificazione e dei servizi. L’Agenzia pubblica i termini nel sito Internet dell’Agenzia.

2) Il richiedente versa l’importo dovuto integralmente, comprese le eventuali spese bancarie relative al pagamento, entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della fattura al richiedente.

3) Se il pagamento di una fattura non è pervenuto all’Agenzia dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 2, l’Agenzia può addebitare interessi di mora per ogni giorno di calendario di ritardo.

4) Il tasso d’interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 8 punti percentuali.

5) Qualora l’Agenzia abbia prova del fatto che la capacità finanziaria del richiedente è a rischio, può rifiutare una domanda a meno che il richiedente fornisca una garanzia bancaria o un deposito vincolato.

6) L’Agenzia può inoltre rifiutare una domanda qualora il richiedente non abbia versato gli importi dovuti per operazioni di certificazione o servizi forniti dall’Agenzia, a meno che il richiedente abbia corrisposto nel frattempo i suddetti importi.

Articolo 5 Spese di viaggio

1) Nel caso in cui un’operazione di certificazione o un servizio, di cui alla parte I e alla parte II punto 1 dell’allegato, sono effettuati, interamente o in parte, al di fuori dei territori degli Stati membri, il richiedente è tenuto a pagare le spese di viaggio secondo la formula: dv a h1 e

2) Per i servizi di cui alla parte II, punto 2, il richiedente versa, indipendentemente dall’ubicazione geografica in cui il servizio viene effettuato, le spese di viaggio secondo la formula: dv a h2

3) Ai fini dell’applicazione delle formule di cui ai paragrafi 1 e 2, vale quanto segue: d spese di viaggio dovute; v costi di trasporto; a tariffe standard per funzionario della Commissione per diarie comprendenti alloggio, vitto, spostamenti locali all’interno del luogo della missione e altre spese varie; h1 tempo di viaggio (tempo impiegato dagli esperti rispetto al viaggio in questione), addebitato in base all’aliquota oraria stabilita alla parte II punto 1 dell’allegato; h2 tempo di viaggio (tempo impiegato dagli esperti rispetto al viaggio in questione), addebitato in base all’aliquota oraria stabilita alla parte II punto 2 dell’allegato; e media delle spese di viaggio all’interno dei territori degli Stati membri, incluso il tempo medio passato sui mezzi di trasporto all’interno dei territori degli Stati membri, moltiplicato per la tariffa oraria indicata alla parte II punto 1 dell’allegato. Essa è soggetta a revisione annuale e indicizzazione.

Articolo 6 Indicazione dell’importo

1) Il richiedente può chiedere una stima finanziaria per gli importi da versare.

2) Se il richiedente chiede una stima finanziaria o una modifica di quest’ultima, l’attività è sospesa fino a quando la corrispondente stima è stata fornita dall’Agenzia e accettata dal richiedente.

3) Il preventivo è modificato dall’Agenzia qualora l’operazione si riveli più semplice e più rapida di quanto previsto inizialmente o, al contrario, più complessa e più lunga di quanto l’Agenzia poteva ragionevolmente prevedere.

CAPO II DIRITTI

Articolo 7 Disposizioni generali concernenti il pagamento dei diritti

1) L’operazione di certificazione è subordinata al pagamento anticipato dell’intero importo dei diritti dovuti, a meno che l’Agenzia decida altrimenti, tenuto debitamente conto dei rischi finanziari. L’Agenzia può fatturare i diritti in un’unica soluzione dopo aver ricevuto la domanda o all’inizio del periodo annuale o del periodo di sorveglianza.

2) Il diritto che il richiedente deve corrispondere per una determinata operazione di certificazione è costituito da:

a) una quota forfettaria stabilita alla parte I dell’allegato; oppure

b) una cifra variabile.

3) La quota variabile di cui al paragrafo 2, lettera b), è stabilita moltiplicando il numero effettivo di ore lavorative e la tariffa oraria di cui alla parte II, punto 1 dell’allegato.

4) In applicazione di futuri regolamenti relativi alle operazioni di certificazione che dovranno essere svolte dall’Agenzia in conformità alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008, l’Agenzia può riscuotere diritti conformemente alla parte II, punto 1 dell’allegato per operazioni di certificazione diverse da quelle contemplate dall’allegato fino al momento in cui le disposizioni specifiche attinenti ai diritti da riscuotere da parte dell’Agenzia possono essere inserite nel presente regolamento.

Articolo 8 Termini di pagamento

1) I diritti di cui alle tabelle da 1 a 4 della parte I sono riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi. Per il periodo successivo ai primi 12 mesi, i diritti sono pari a 1/365o del diritto annuo applicabile per giorno.

2) I diritti di cui alla tabella 5 della parte I dell’allegato, sono riscossi per domanda.

3) I diritti di cui alla tabella 6 della parte I dell’allegato, sono riscossi per periodo di 12 mesi.

4) I diritti relativi alle organizzazioni di cui alle tabelle da 7 a 11 della parte I dell’allegato sono riscossi come segue:

a) i diritti relativi all’approvazione sono riscossi per domanda;

b) i diritti relativi alla sorveglianza sono riscossi per periodi di 12 mesi;

c) ogni modifica intervenuta nell’organizzazione che ne condiziona l’approvazione comporta il ricalcolo dei diritti di sorveglianza dovuti a partire dal successivo periodo di 12 mesi.

Articolo 9 Decadenza della domanda

1) La domanda può essere respinta se i diritti dovuti per un’operazione di certificazione non sono pervenuti alla scadenza del termine di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e dopo che l’Agenzia ha consultato il richiedente.

2) Il saldo dei diritti dovuti, calcolati su base oraria per l’attuale periodo di dodici mesi ma senza superare l’importo del diritto fisso applicabile, viene versato integralmente nel momento in cui l’Agenzia interrompe l’attività relativa all’operazione di certificazione, assieme alle spese di viaggio e alle altre somme dovute, nei seguenti casi:

a) se l’Agenzia respinge la domanda; oppure

b) l’agenzia deve interrompere un’operazione di certificazione poiché il richiedente:

i) non dispone di risorse sufficienti;

ii) non ottempera ai requisiti previsti; oppure

iii) rinuncia alla domanda o rinvia il proprio progetto.

3) Ove, su domanda del richiedente, l’Agenzia riprende l’operazione di certificazione interrotta in precedenza, l’Agenzia riscuote un nuovo diritto, a prescindere da quelli già versati per le operazioni interrotte.

Articolo 10 Sospensione o revoca del certificato

1) Se i diritti dovuti non sono pervenuti al momento della scadenza del termine di cui all’articolo 4, paragrafo 2, l’Agenzia può sospendere o revocare il certificato di cui trattasi, previa consultazione del richiedente.

2) Se l’Agenzia sospende il certificato a causa del mancato pagamento dei diritti annuali o dei diritti relativi alla sorveglianza o perché il richiedente non ottempera ai requisiti previsti, il relativo periodo di tariffazione non viene interrotto e il richiedente è tenuto a pagare per il periodo di sospensione.

3) Se l’Agenzia revoca il certificato, il saldo dei diritti dovuti, calcolati su base oraria per il periodo di dodici mesi in corso ma senza superare l’importo del diritto fisso applicabile, deve essere pagato integralmente assieme ad eventuali altri importi dovuti in quel momento.

Articolo 11 Restituzione o trasferimento di certificati

Se il titolare del certificato restituisce o trasferisce il certificato in questione, il saldo dei diritti dovuti, calcolati su base oraria per il periodo di dodici mesi in corso ma senza superare l’importo del diritto fisso applicabile, deve essere pagato integralmente alla data in cui avviene la restituzione o il trasferimento, assieme alle spese di viaggio e a tutti gli altri importi dovuti in quel momento.

Articolo 12 Operazioni di certificazione su base eccezionale

Viene applicata una maggiorazione eccezionale ai diritti riscossi per compensare integralmente i costi sostenuti dall’Agenzia per soddisfare una particolare domanda del richiedente se, a causa di tale richiesta, viene eseguita in via eccezionale un’operazione di certificazione come segue:

a) destinandovi categorie di personale che l’Agenzia normalmente non incaricherebbe in base alle proprie procedure abituali, oppure

b) destinandovi un numero di effettivi che consente di eseguire l’operazione più rapidamente di quanto previsto dalle procedure abituali dell’Agenzia.

CAPO III ONORARI

Articolo 13 Onorari

1) L’importo degli onorari riscossi dall’Agenzia per i servizi elencati nella parte II, punto 1, dell’allegato è pari al costo reale del servizio fornito. A tal fine il tempo impiegato dall’Agenzia viene fatturato in base alla tariffa oraria prevista nel suddetto elenco.

2) L’importo degli onorari riscossi dall’Agenzia per servizi diversi da quelli elencati nella parte II, punto 1, dell’allegato è pari al costo reale del servizio fornito. A tal fine il tempo impiegato dall’Agenzia per fornire il servizio viene fatturato in base alla tariffa oraria indicata nella parte II, punto 2, dell’allegato.

3) I costi che l’Agenzia può dover sostenere per lo svolgimento di servizi particolari che non possono essere adeguatamente determinati e addebitati utilizzando la tariffa oraria vengono addebitati secondo quanto prevedono le procedure amministrative interne.

Articolo 14 Riscossione degli onorari

Salvo decisione contraria dell’Agenzia, tenuto debitamente conto dei rischi finanziari, gli onorari sono riscossi precedentemente alla fornitura del servizio.

CAPO IV MEZZI DI RICORSO

Articolo 15 Esame dei ricorsi

1) Per il trattamento dei ricorsi presentati a norma dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 216/2008 sono corrisposti degli onorari. Gli importi degli onorari sono calcolati secondo il metodo indicato alla parte III dell’allegato. Il ricorso è ammissibile soltanto se il relativo onorario è stato versato entro il termine previsto al paragrafo 3.

2) Una persona giuridica che propone il ricorso deve presentare all’Agenzia un certificato sottoscritto da un funzionario autorizzato nel quale viene precisato il fatturato del ricorrente. Il suddetto certificato deve essere allegato alla notifica del ricorso.

3) Gli onorari per il ricorso sono versati secondo la procedura applicabile istituita dall’Agenzia entro 60 giorni di calendario dalla data di presentazione del ricorso all’Agenzia.

4) Se il ricorso si conclude a favore del ricorrente, l’Agenzia provvede al rimborso degli onorari versati.

CAPO V PROCEDURE DELL'AGENZIA

Articolo 16 Disposizioni generali

1) L’Agenzia deve distinguere quali entrate e spese sono imputabili alle operazioni di certificazione e ai servizi forniti. Al fine di distinguere le entrate e le spese previste al primo comma:

a) i diritti e gli onorari riscossi dall’Agenzia sono destinati a un conto distinto e sono oggetto di una contabilità separata;

b) l’Agenzia redige ed utilizza una contabilità analitica per le proprie entrate e spese.

2) I diritti e gli onorari sono oggetto di una valutazione globale provvisoria all’inizio di ciascun esercizio finanziario. Tale valutazione ha luogo sulla base dei precedenti risultati finanziari dell’Agenzia, del bilancio preventivo delle spese e delle entrate e del programma di lavoro previsto.

3) Se, alla fine dell’esercizio finanziario, le entrate globali derivanti dai diritti riscossi, che costituiscono un’entrata assegnata all’Agenzia a norma dell’articolo 64, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 216/2008, superano il costo complessivo delle operazioni di certificazione, l’eccedente viene utilizzato per finanziare operazioni di certificazione in conformità all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario dell’Agenzia.

Articolo 17 Valutazione e revisione

1) L’Agenzia comunica ogni anno alla Commissione, al consiglio d’amministrazione e all’organo consultivo delle parti interessate, istituiti a norma dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 216/2008, informazioni sugli elementi che concorrono a determinare il livello dei diritti. Tali informazioni consistono in particolare in una ripartizione delle spese relative agli esercizi anteriori e posteriori.

2) L’allegato del regolamento è riesaminato periodicamente dall’Agenzia per garantire che informazioni significative relative alle ipotesi alla base delle previsioni concernenti le entrate e le spese dell’Agenzia trovino debito riscontro negli importi dei diritti e degli onorari da essa riscossi. Se necessario, il presente regolamento può essere riveduto entro un massimo di cinque anni dall’entrata in vigore. Se necessario, esso viene modificato tenendo conto, in particolare, delle entrate dell’Agenzia e dei relativi costi.

3) L’Agenzia consulta l’organo consultivo delle parti interessate di cui al paragrafo 1 prima di esprimere un parere su qualsiasi proposta di modifica degli importi di cui all’allegato. Nel corso di tale consultazione, l’Agenzia espone le motivazioni alla base del cambiamento proposto.

CAPO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18 Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 593/2007 è abrogato.

Articolo 19 Disposizioni transitorie

1) Il presente regolamento si applica nel modo seguente:

a) i diritti relativi alla domanda di cui alla parte I e alla parte II dell’allegato si applicano a qualsiasi domanda che venga presentata dopo l’entrata in vigore del presente regolamento;

b) i diritti annuali e relativi alla sorveglianza di cui alle tabelle da 1 a 4 e da 6 a 12 della parte I dell’allegato si applicano a qualsiasi operazione di certificazione in corso a partire dalla successiva rata annua dovuta dopo l’entrata in vigore del presente regolamento;

c) le tariffe orarie di cui alla parte II dell’allegato si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento alle operazioni in corso addebitabili su base oraria;

d) l’indicizzazione di cui all’articolo 3, paragrafo 4, ha luogo il 1o gennaio di ogni anno successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, a decorrere dal gennaio 2015.

2) In deroga all’articolo 18, i regolamenti della Commissione (CE) n. 488/2005 e (CE) 593/2007 continuano ad essere applicabili in relazione a tutti i diritti e onorari che non ricadono nell’ambito di applicazione del presente regolamento ai sensi dell’articolo 20.

Articolo 20 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso

ANNEX

ALLEGATO

PARTE I Tabella 1 Tabella 2 Tabella 3 Tabella 4 Tabella 5 Tabella 6 Tabella 7A Tabella 7 B Tabella 8 Tabella 9 Tabella 10 Tabella 11 Tabella 12 Operazioni soggette a un diritto fisso Certificati di omologazione e certificati ristretti di omologazione [di cui ai capitoli B e O della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012] Modelli derivati dei certificati di omologazione e dei certificati ristretti di omologazione Certificati di omologazione supplementari [di cui al capitolo E della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012] Modifiche di maggiore entità e riparazioni maggiori [di cui ai capitoli D e M della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012] Modifiche di minore entità e riparazioni minori [di cui ai capitoli D e M della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012] Diritti annuali per titolari di certificati di omologazione EASA e certificati di omologazione ristretti e altri certificati di omologazione considerati riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 [di cui ai capitoli B e O della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012] Approvazione DOA per le imprese di progettazione [di cui al capitolo J della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012] Approvazione DOA per le imprese di progettazione [di cui al capitolo J della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012] Approvazione dell’impresa di produzione (POA) [di cui al capitolo G della sezione A dell’allegato I del regolamento (CE) n. 748/2012] Approvazione dell’impresa di manutenzione (di cui all’allegato I, capitolo F, e allegato II del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione) Approvazione delle organizzazioni che svolgono attività di formazione sulla manutenzione [di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 2042/2003] Approvazione di un’impresa di gestione del mantenimento della navigabilità [di cui alla parte M, capitolo G, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2042/2003] Accettazione di approvazioni equivalenti alle approvazioni di cui alla parte 145 e alla parte 147 in conformità di vigenti accordi bilaterali

Diritti fissi (EUR) Aeromobili a velatura fissa Oltre 150 t 1785000 Compresi tra 50 e 150 t 1530000 Compresi tra 22 e 50 t 510000 Compresi tra 5,7 t e 22 t (inclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) 382500 Compresi tra 2 t e 5,7 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) 263800 Fino a 2 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) 13940 Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti 6970 Velivoli sportivi leggeri 5230 Aeromobili ad ala rotante Grandi 464000 Medi 185600 Piccoli 23240 Velivoli ad ala rotante ultraleggeri 23240 Altri Palloni 6970 Dirigibili grandi 38630 Dirigibili medi 15450 Dirigibili piccoli 7730 Propulsione Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2000 kW 395000 Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2000 kW 263300 Motori non a turbina 34860 CS-22.H, CS-VLR App. Motori B 17430 Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t 11910 Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t 3400 Elica Classe CS-22 j 1700 Parti e pertinenze Valore superiore a 20000 EUR 8780 Valore compreso tra 2000 e 20000 EUR 5020 Valore inferiore a 2000 EUR 2910 Unità di potenza ausiliarie (APU) 208800 Diritti fissi EUR Aeromobili a velatura fissa Oltre 150 t 614100 Compresi tra 50 e 150 t 368500 Compresi tra 22 e 50 t 245600 Compresi tra 5,7 kg e 22 t (inclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) 196500 Compresi tra 2 e 5,7 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) 93000 Fino a 2 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) 3250 Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti 2790 Velivoli sportivi leggeri 2090 Aeromobili ad ala rotante Grandi 185600 Medi 116000 Piccoli 11600 Velivoli ad ala rotante ultraleggeri 6970 Altri Palloni 2790 Dirigibili grandi 23200 Dirigibili medi 9280 Dirigibili piccoli 4640 Propulsione Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2000 kW 80800 Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2000 kW 69600 Motori non a turbina 11620 CS-22.H, CS-VLR App. Motori B 5810 Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t 2910 Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t 890 Elica Classe CS-22 j 450 Parti e pertinenze Valore superiore a 20000 EUR Valore compreso tra 2000 e 20000 EUR Valore inferiore a 2000 EUR Unità di potenza ausiliarie (APU) 53900 Diritti fissi (EUR) Comples-so Normale Semplice Aeromobili a velatura fissa Oltre 150 t 60200 12850 3660 Compresi tra 50 e 150 t 36130 10280 2880 Compresi tra 22 e 50 t 24090 7710 2620 Compresi tra 5,7 e 22 t (inclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) 14450 5140 2620 Compresi tra 2 e 5,7 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) 4420 2030 1020 Fino a 2 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) 1860 1160 580 Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti 290 290 290 Velivoli sportivi leggeri 220 220 220 Aeromobili ad ala rotante Grandi 46400 6960 2320 Medi 23200 4640 1860 Piccoli 9280 3480 1160 Velivoli ad ala rotante passeggeri 1050 460 290 Altri Palloni 990 460 290 Dirigibili grandi 11600 9280 4640 Dirigibili medi 4640 3710 1860 Dirigibili piccoli 2320 1860 930 Propulsione Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2000 kW 11600 6960 4640 Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2000 kW 6960 5460 3640 Motori non a turbina 3250 1450 730 CS-22.H, CS-VLR App. Motori B 1630 730 350 Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t 2320 1160 580 Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t 1740 870 440 Elica Classe CS-22 j 870 440 220 Parti e pertinenze Valore superiore a 20000 EUR Valore compreso tra 2000 e 20000 EUR Valore inferiore a 2000 EUR Unità di potenza ausiliarie (APU) 6960 4640 2320 Diritti fissi (EUR) Comples-so Normale Semplice Aeromobili a velatura fissa Oltre 150 t 50800 9330 3330 Compresi tra 50 e 150 t 25420 7000 2140 Compresi tra 22 e 50 t 20340 4670 1670 Compresi tra 5,7 e 22 t (inclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) 12710 2330 1670 Compresi tra 2 e 5,7 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) 3490 1630 810 Fino a 2 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) 1280 580 290 Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti 290 290 290 Velivoli sportivi leggeri 220 220 220 Aeromobili ad ala rotante Grandi 34800 6960 2320 Medi 18560 4640 1620 Piccoli 7430 3480 930 Velivoli ad ala rotante ultraleggeri 990 460 290 Altri Palloni 990 460 290 Dirigibili grandi 9280 6960 4640 Dirigibili medi 3710 2780 1860 Dirigibili piccoli 1860 1390 930 Propulsione Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2000 kW 6410 2360 1420 Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2000 kW 3480 1180 710 Motori non a turbina 1510 700 350 CS-22.H, CS-VLR App. Motori B 700 350 290 Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t 1250 290 290 Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t 940 290 290 Elica Classe CS-22 j 470 150 150 Parti e pertinenze Valore superiore a 20000 EUR Valore compreso tra 2000 e 20000 EUR Valore inferiore a 2000 EUR Unità di potenza ausiliarie (APU) 3480 1160 700 Diritti fissi (EUR) Aeromobili a velatura fissa Oltre 150 t 890 Compresi tra 50 e 150 t 890 Compresi tra 22 e 50 t 890 Compresi tra 5,7 e 22 t (inclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) 890 Compresi tra 2 e 5,7 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) 290 Fino a 2 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) 290 Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti 290 Velivoli sportivi leggeri 220 Aeromobili ad ala rotante Grandi 460 Medi 460 Piccoli 460 Velivoli ad ala rotante ultraleggeri 290 Altri Palloni 290 Dirigibili grandi 810 Dirigibili medi 460 Dirigibili piccoli 460 Propulsione Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2000 kW 600 Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2000 kW 600 Motori non a turbina 290 CS-22.H, CS-VLR App. Motori B 290 Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t 290 Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t 290 Elica Classe CS-22 j 150 Parti e pertinenze Valore superiore a 20000 EUR Valore compreso tra 2000 e 20000 EUR Valore inferiore a 2000 EUR Unità di potenza ausiliarie (APU) 460 Diritti fissi (EUR) Progettazione UE Progettazione non UE Aeromobili a velatura fissa Oltre 150 t 1078000 385400 Compresi tra 50 e 150 t 852900 252600 Compresi tra 22 e 50 t 257000 96300 Compresi tra 5,7 e 22 t (inclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) 42010 14270 Compresi tra 2 e 5,7 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) 4650 1630 Fino a 2 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) 2320 780 Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti 1050 350 Velivoli sportivi leggeri 780 260 Aeromobili ad ala rotante Grandi 105600 33780 Medi 52800 18610 Piccoli 20880 7710 Velivoli ad ala rotante ultraleggeri 3490 1160 Altri Palloni 1050 350 Dirigibili grandi 3480 1160 Dirigibili medi 2320 770 Dirigibili piccoli 1860 620 Propulsione Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2000 kW 107100 31870 Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2000 kW 53550 26650 Motori non a turbina 1160 410 CS-22.H, CS-VLR App. Motori B 580 290 Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t 870 290 Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t 440 150 Elica Classe CS-22 j 220 70 Parti e pertinenze Valore superiore a 20000 EUR 4500 1500 Valore compreso tra 2000 e 20000 EUR 2250 750 Valore inferiore a 2000 EUR 1130 540 Unità di potenza ausiliarie (APU) 85000 26000 (EUR) Diritti di approvazione DOA 1 A DOA 1 B DOA 2 A DOA 1C DOA 2 B DOA 3 A DOA 2C DOA 3 B DOA 3C Personale coinvolto inferiore a 10 13600 10700 8000 5400 4180 da 10 a 49 38250 27320 16390 10930 da 50 a 399 109300 82000 54600 41830 da 400 a 999 218600 163900 136600 115000 da 1000 a 2499 437200 da 2000 a 5000 655700 Più di 5000 3643000 Diritti per la sorveglianza Personale coinvolto inferiore a 10 6800 5350 4000 2700 2090 da 10 a 49 19130 13660 8200 5460 da 50 a 399 54600 40980 27320 21860 da 400 a 999 109300 82000 68300 60100 da 1000 a 2499 218600 da 2000 a 5000 327900 Più di 5000 1822000 (EUR) Categoria Descrizione Procedura alternativa di approvazione di impresa di progettazione 1 A Certificazione di omologazione. 7500 1B Certificazione di omologazione — solo il mantenimento dell’aeronavigabilità 3000 2 A Certificati di omologazione supplementari (STC) e/o riparazioni di maggiore entità 6000 2B STC e/o riparazioni di maggiore entità — solo il mantenimento dell’aeronavigabilità 2500 3 A ETSOA 6000 3B ETSOA — solo il mantenimento dell’aeronavigabilità 3000 (EUR) Diritti di approvazione Diritti per la sorveglianza Fatturato inferiore a 1000000 EUR 10460 7550 compreso tra 1000000 e 4999999 58000 36790 compreso tra 5000000 e 9999999 206400 49050 compreso tra 10000000 e 49999999 309600 73600 compreso tra 50000000 e 99999999 358000 174000 compreso tra 100000000 e 499999999 417600 232000 compreso tra 500000000 e 999999999 732100 464000 superiore a 1999999999 2784000 2207000 (EUR) Diritti di approvazione Diritti per la sorveglianza Personale coinvolto inferiore a 5 3490 2670 compreso tra 5 e 9 5810 4650 compreso tra 10 e 49 15000 12000 compreso tra 50 e 99 24000 24000 compreso tra 100 e 499 32080 32080 compreso tra 500 e 999 44300 44300 Oltre 999 62200 62200 Classifica tecnica Diritto fisso calcolato in base alla classifica tecnica Diritto fisso calcolato in base alla classifica tecnica A 1 12780 12780 A 2 2910 2910 A 3 5810 5810 A 4 580 580 B 1 5810 5810 B 2 2910 2910 B 3 580 580 C 580 580 Diritti fissi (EUR) Diritti di sorveglianza (EUR) Personale coinvolto inferiore a 5 3490 2670 compreso tra 5 e 9 9880 7670 compreso tra 10 e 49 21260 19660 compreso tra 50 e 99 41310 32730 Oltre 99 54400 50000 Diritto per il secondo e successivo strumento aggiuntivo 3330 2500 Diritto per il secondo e successivo corso di formazione aggiuntivo 3330 Diritto per approvazione dei corsi di addestramento 3330 Diritti fissi (EUR) Diritti di approvazione 50000 Diritti per la sorveglianza 50000 Classifica tecnica Diritti fissi calcolati sulla base della classifica tecnica (EUR) — Approvazione iniziale Diritti fissi calcolati sulla base della classifica tecnica (EUR) — Sorveglianza A1 = aeromobili sopra 5,7 t 12500 12500 A2 = aeromobili sotto 5,7 t 6250 6250 A3 Elicotteri 6250 6250 A4: tutti gli altri 6250 6250 (EUR) Approvazioni nuove, per domanda e per periodo di 12 mesi 1700 Rinnovi di approvazioni esistenti, per periodo di 12 mesi 850

PARTE II Operazioni di certificazione soggette a tariffazione oraria

1) Tariffa oraria Tariffa oraria applicabile (EUR/h) 233 Base oraria relativa alle diverse operazioni: Produzione senza approvazione Numero effettivo di ore Metodi alternativi di conformità alle direttive di aeronavigabilità Numero effettivo di ore Sostegno alla convalida (accettazione dell’EASA Certificazione da parte di autorità estere) Numero effettivo di ore Accettazione da parte dell’EASA delle relazioni del comitato di revisione della manutenzione Numero effettivo di ore Trasferimento di certificati Numero effettivo di ore Certificato dell’organizzazione di formazione approvata Numero effettivo di ore Certificato del centro aeromedico Numero effettivo di ore Certificato dell’organizzazione ATM-ANS Numero effettivo di ore Certificato dell’organizzazione di formazione dei controllori del traffico aereo Numero effettivo di ore Dati operativi relativi ai certificati di omologazione, Modifiche al certificato di omologazione e al certificato di omologazione supplementare Numero effettivo di ore Accettazione da parte dell’EASA delle relazioni del comitato di revisione della manutenzione Numero effettivo di ore Certificato di abilitazione per dispositivi di simulazione per addestramento di volo Numero effettivo di ore Approvazione delle condizioni di volo ai fini del rilascio del permesso di volo 3 ore Nuovo rilascio amministrativo di documenti 1 ora Certificato di aeronavigabilità per l’esportazione (E-CoA) per aeromobili CS 25 6 ore Certificato di aeronavigabilità per l’esportazione (E-CoA) per altri aeromobili 2 ore

2) Tariffa oraria per servizi, diversi da quelli di cui al punto 1 Tariffa oraria applicabile (EUR/h) 221

PARTE III Onorari per il trattamento dei ricorsi

Tutte le domande di ricorso sono soggette ad un onorario fisso indicato nella tabella, moltiplicato per il coefficiente relativo alla corrispondente categoria di onorari applicabili alla persona o all’impresa in questione. Diritto fisso 10000 EUR Categorie di onorari applicabili alle persone fisiche Coefficiente 0,1 Categorie di onorari applicabili alle imprese in funzione del fatturato del ricorrente (in euro) Coefficiente inferiore a 100001 0,25 compreso tra 1100001 e 1200000 0,5 compreso tra 1200001 e 2500000 0,75 compreso tra 2500001 e 5000000 1 compreso tra 5000001 e 50000000 2,5 compreso tra 50000001 e 500000000 5 compreso tra 500000001 e 1000000000 7,5 superiore a 1000000000 10

PARTE IV Tasso d'inflazione annuo

Tasso d'inflazione annuo applicabile: IPCA Eurostat (tutte le voci) — EU 27 (2005 = 100) Variazione percentuale/media dei 12 mesi Valore del tasso da applicare: Valore del tasso 3 mesi prima dell’applicazione dell’indicizzazione

PARTE V Nota esplicativa (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)

Le specifiche di certificazione (CS) richiamate nel presente allegato sono quelle adottate a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008 e pubblicate nella pubblicazione ufficiale dell’Agenzia in base alla decisione 2003/8 dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) del 30 ottobre 2003 (www.easa.europa.eu). Velivoli ad ala rotante di grandi dimensioni si riferisce ai CS 29 e CS 27 cat. A; velivoli ad ala rotante di piccole dimensioni si riferisce a CS 27 con peso massimo al decollo (MTOW) inferiore a 3175 kg e limitati a 4 posti, compreso il pilota; velivoli ad ala rotante di medie dimensioni si riferisce ad altri CS 27. Nelle Tabelle 1, 2 e 6 della parte I, i valori delle parti e pertinenze si riferiscono ai prezzi che figurano nel pertinente listino prezzi del costruttore. La MTOW del primo certificato di omologazione e successivamente della maggior parte (più del 50 %) dei relativi modelli contemplati dal presente certificato di omologazione determina la categoria di MTOW applicabile. Aeromobili ad alte prestazioni nella categoria di peso fino a 5700 kg (12500 lbs) si riferisce a quegli aeromobili con un Mmo superiore a 0,6 e/o un’altezza operativa massima superiore a 25000 piedi. Vengono addebitati come previsto nelle categorie superiore a 5700 kg (12500 lbs) fino a 22 t. Per modello derivato si intende un certificato di omologazione modificato, secondo la definizione e la richiesta del titolare del certificato di omologazione. Nelle tabelle 3 e 4 della parte I, Semplice, Standard e Complesso si riferiscono a quanto segue: Semplice Normale Complesso Certificati EASA di omologazione supplementare (STC) Modifiche progettuali EASA di maggiore entità Riparazioni EASA di maggiore entità STC, modifiche progettuali o riparazioni di maggiore entità, che implichino soltanto metodi di giustificazione correnti e comprovati, per i quali una serie completa di dati (descrizione, lista di controllo e documenti di conformità) può essere trasmessa al momento della domanda e dei quali il richiedente ha un’esperienza comprovata, e che possono essere valutati dal responsabile del progetto di certificazione, da solo o con la partecipazione di un solo esperto della disciplina Tutti gli altri STC, modifiche progettuali o riparazioni di maggiore entità Modifica progettuale di maggiore entità o STC significativo STC convalidati conformemente ad un accordo bilaterale Base Non base STC non base quando l’autorità di certificazione ha classificato la modifica come di portata significativa Modifica progettuale di maggiore entità convalidata conformemente ad un accordo bilaterale Modifiche progettuali di maggiore entità di livello 2 se non sono accettate automaticamente Livello 1 Modifiche progettuali di maggiore entità di livello 1 quando l’autorità di certificazione ha classificato la modifica come di portata significativa Riparazioni di maggiore entità convalidate conformemente ad un accordo bilaterale n.d. (accettazione automatica) Riparazioni su componenti critici n.d. Nella tabella 7 della parte I, le imprese di progettazione sono classificate come segue: Campo di applicazione dell’accordo rispetto alle imprese di progettazione Gruppo A Gruppo B Gruppo C DOA 1 Titolari di certificati di omologazione del tipo Altamente complesso/grande Complesso/medio-piccolo Poco complesso/molto piccolo DOA 2 STC/Modifiche/Riparazioni Senza limiti Limitato (campi tecnici) Limitato (dimensioni dell’aeromobile) DOA 3 Modifiche/Riparazioni di minore entità Nelle tabelle 7, 9 e 10 della parte I, il numero del personale considerato è quello del personale che partecipa alle attività che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo. Certificazione dei prodotti in conformità a determinate specifiche di aeronavigabilità, le relative modifiche, le riparazioni e la loro aeronavigabilità continua, sono contabilizzate come definito nelle tabelle da 1 a 6. Revisioni e/o modifiche singole al manuale di volo di un aeromobile sono contabilizzate come una modifica apportata al corrispondente prodotto. Dirigibili piccoli si riferisce a: Dirigibili medi si riferisce a dirigibili a gas con un volume superiore a 2000 m3 fino a 15000 m3; Dirigibili grandi si riferisce a dirigibili a gas con un volume superiore a 15000 m3.

tutti i dirigibili ad aria calda a prescindere dalla loro dimensione;

i dirigibili a gas fino ad un volume di 2000 m3;

Versioni

  1. 2014-03-27