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Regolamento di esecuzione (UE) n. 706/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 recante modifica del regolamento (CE) n. 972/2006 relativo al dazio all'importazione applicabile al riso Basmati

In vigoreVersione 2014-06-25dal 2014-06-29
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2014/706@2014-06-25/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
  2. Articolo 1
    1. Articolo 1
    1. Articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 183, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) L'accordo tra l'Unione europea e l'India, per quanto riguarda il riso, approvato con decisione 2004/617/CE del Consiglio, prevede che il dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio di alcune varietà del tipo Basmati originario dell'India sia pari a zero.

(2) L'accordo tra l'Unione europea e il Pakistan, per quanto riguarda il riso, approvato con decisione 2004/618/CE del Consiglio, prevede che il dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio di alcune varietà del tipo Basmati originario del Pakistan sia pari a zero.

(3) Per l'attuazione di tali accordi, l'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ha stabilito che le varietà di riso Basmati semigreggio disciplinate da tali accordi dovessero beneficiare di un dazio zero all'importazione, alle condizioni fissate dalla Commissione. Tali condizioni sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione.

(4) Il regolamento (UE) n. 1308/2013, che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 1234/2007, non contiene disposizioni simili all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Per quanto concerne i dazi all'importazione, l'articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che fissino il livello del dazio all'importazione da applicare in virtù delle norme stabilite, tra l'altro, da un accordo internazionale concluso a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(5) Al fine di continuare a rispettare le disposizioni dell'accordo tra l'Unione e l'India nonché quelle dell'accordo tra l'Unione e il Pakistan, è opportuno che il regolamento (CE) n. 972/2006 stabilisca che le varietà di riso Basmati semigreggio disciplinate da tali accordi beneficino di un dazio zero all'importazione, alle condizioni fissate dalla Commissione.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 972/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 972/2006 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Articolo 1

Il presente regolamento si applica al riso Basmati semigreggio di cui ai codici NC 10062017 e NC 10062098, delle seguenti varietà: Nonostante le aliquote dei dazi all'importazione stabilite nella tariffa doganale comune, il riso Basmati semigreggio della varietà di cui al primo comma beneficia di un dazio zero all'importazione, alle condizioni fissate dal presente regolamento.

Basmati 217

Basmati 370

Basmati 386

Kernel (Basmati)

Pusa Basmati

Ranbir Basmati

Super Basmati

Taraori Basmati (HBC-19)

Tipo-3 (Dehradun)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso

Versioni

  1. 2014-06-25