Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2014 della Commissione del 30 giugno 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i nuovi contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2014/725@2014-06-30/it
Indice
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio, del 19 marzo 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca, originari dell'Islanda, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) Con decisione 2014/343/UE del Consiglio, sono stati approvati la firma e l'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
(2) Il protocollo aggiuntivo prevede due nuovi contingenti tariffari per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea di scampi congelati e filetti di scorfano freschi o refrigerati originari dell'Islanda.
(3) È necessario modificare il regolamento (CE) n. 499/96 per dare attuazione ai nuovi contingenti tariffari.
(4) È opportuno applicare i nuovi contingenti tariffari per un periodo di dodici mesi. In conformità alla decisione 2014/343/UE, devono essere applicati dalla data dell'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 499/96 sono aggiunte le seguenti righe: 09.0813 03044950 Filetti di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.), freschi o refrigerati Dal 1o agosto 2014 al 31 luglio 2015 100 0 09.0814 03061590 Scampi (Nephrops norvegicus), congelati Dal 1o agosto 2014 al 31 luglio 2015 60 0
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso