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Decisione del Consiglio del 7 novembre 2014 relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Tutela dei consumatori) (2014/785/UE)

In vigoreVersione 2014-11-07
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2014/785@2014-11-07/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2014 del che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 169, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE.

(3) Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni e norme riguardanti la cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(4) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(5) È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento n. 254/2014 inizi dal 1o gennaio 2014, indipendentemente dal fatto che la decisione del Comitato misto SEE acclusa alla presente decisione sia adottata o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali relativi alla decisione del Comitato misto SEE sia comunicato dopo il 10 luglio 2014.

(6) Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE acclusa alla presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, la cui attuazione inizia dopo il 1o gennaio 2014, possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità stabilite negli Stati membri dell'Unione, purché la decisione del Comitato misto SEE entri in vigore prima del termine dell'azione in questione.

(7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE.

(8) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, èbasata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014 Per il Consiglio Il presidente P. C. Padoan

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2014 del che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

PROGETTO IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e abroga la decisione n. 1926/2006/CE.

(2) È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento n. 254/2014 inizi dal 1o gennaio 2014, indipendentemente dal fatto che la presente decisione sia adottata o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali ad essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2014.

(3) Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, la cui attuazione inizia dopo il 1o gennaio 2014, possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità stabilite negli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del termine dell'azione in questione.

(4) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 6 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

1. Dopo il paragrafo 3 bis è inserito il paragrafo seguente: .

3 ter. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al seguente programma:

32014 R 0254: Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 42). Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1o gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione, a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. …/2014 del … entri in vigore prima del termine dell'azione. Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

2. Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui ai paragrafi 3, 3 bis e 3 ter, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo. .

3. Il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente: Gli Stati EFTA, fin dall'inizio della cooperazione relativa alle attività di cui ai paragrafi 3, 3 bis e 3 ter, partecipano pienamente, senza diritto di voto, ai lavori degli organismi e dei comitati CE che assistono la Commissione CE nella gestione o nello sviluppo di tali attività. .

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il Per il Comitato misto SEE Il presidente I segretari del Comitato misto SEE

Versioni

  1. 2014-11-07