Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2014/834@2014-07-22/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare l'articolo 110, paragrafi 2 e 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) n. 1306/2013 prevede un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione allo scopo di misurare le prestazioni della politica agricola comune (PAC). Per l'applicazione di questo quadro, è necessario stabilire norme che assicurino una valutazione esaustiva e periodica dei progressi compiuti, dell'efficacia e dell'efficienza della politica agricola comune in relazione agli obiettivi. Per consentire agli Stati membri e alla Commissione di istituire un quadro coerente di monitoraggio e valutazione, è opportuno stabilire una serie di indicatori comuni quali previsti all'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
(2) Gli indicatori devono essere correlati alla struttura e agli obiettivi della PAC e basarsi su elementi misurabili. Pertanto, al fine di consentire la valutazione della PAC a tutti i livelli è opportuno stabilire diversi tipi di indicatori. Gli indicatori di impatto devono rispecchiare i principali obiettivi comuni della PAC come stabilito dall'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Per ciascuno dei principali obiettivi comuni è possibile identificare obiettivi più specifici, per i quali devono stabilirsi indicatori di risultato. Gli obiettivi specifici comprendono i redditi agricoli e le fluttuazioni del reddito agricolo, il miglioramento della competitività del settore agricolo, la stabilità del mercato, le aspettative dei consumatori, la fornitura di beni pubblici e la protezione dell'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e il mantenimento di un'agricoltura diversificata, nonché gli obiettivi specifici definiti per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), vale a dire le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Inoltre, l'attuazione degli strumenti della PAC deve essere monitorata sulla base degli indicatori di prodotto che sono in grado di rispecchiare tale livello operativo della PAC.
(3) È importante garantire che il quadro di monitoraggio e valutazione possa essere utilizzato dagli Stati membri e dalla Commissione in modo efficiente e in tempo utile. Pertanto, è opportuno disporre che gli Stati membri trasmettano le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione della PAC entro i termini stabiliti dai regolamenti pertinenti. Al fine di evitare inutili oneri amministrativi, la Commissione deve, nei limiti del possibile, utilizzare le informazioni già a sua disposizione.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Indicatori
Gli indicatori che consentono di valutare il progresso, l'efficienza e l'efficacia della politica agricola comune (PAC) in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 devono essere misurabili. Tali indicatori comprendono: Gli indicatori di risultato, di prodotto e di contesto rilevanti per il monitoraggio e la valutazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sono definiti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione.
a) indicatori di impatto, come specificato nella sezione 1 dell'allegato del presente regolamento, che rispecchiano i settori per i quali si prevede un'influenza della PAC;
b) indicatori di risultato, come specificato nella sezione 2 dell'allegato del presente regolamento, che rispecchiano i principali risultati del:
i) regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
ii) regolamento (UE) n. 1306/2013;
iii) regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; nonché del
iv) regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) indicatori di prodotto, come specificato nella sezione 3 dell'allegato del presente regolamento, che rispecchiano l'attuazione dei relativi strumenti della PAC;
d) indicatori di contesto, come specificato nella sezione 4 dell'allegato del presente regolamento, che rispecchiano aspetti rilevanti delle tendenze generali legate al contesto che potrebbero influire sull'attuazione, sui risultati e sulle prestazioni della PAC.
Articolo 2 Comunicazione di informazioni
1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni della PAC entro i termini di presentazione delle relazioni e di comunicazione delle informazioni relative al funzionamento degli strumenti della PAC previsti nei regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013. Tali informazioni sono precise e affidabili.
2. Ai fini dell'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione, la Commissione utilizza, per quanto possibile, le informazioni seguenti, che sono già state rese disponibili dagli Stati membri mediante gli strumenti per lo scambio di informazioni esistenti:
a) informazioni, comunicazioni e relazioni messe a disposizione della Commissione in relazione all'attuazione degli strumenti che operano nell'ambito della PAC e all'attuazione della legislazione pertinente dell'Unione in materia ambientale;
b) informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti;
c) informazioni rese disponibili a Eurostat.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso
ANNEX
ALLEGATO Indicatori del quadro comune di monitoraggio e valutazione della PAC
1. Indicatori di impatto di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a)
1.
1. Reddito di impresa agricola
2. Reddito dei fattori in agricoltura
3. Produttività totale dei fattori in agricoltura
4. Fluttuazione dei prezzi delle merci dell'UE
5. Evoluzione dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari
6. Bilancia commerciale agricola
7. Emissioni di origine agricola
8. Indice degli uccelli presenti sui terreni agricoli
9. Agricoltura ad elevata valenza naturale
10. Estrazione idrica in agricoltura
11. Qualità dell'acqua
12. Materia organica del suolo nei terreni a seminativo
13. Erosione del suolo per azione dell'acqua
14. Tasso di occupazione rurale
15. Grado di povertà rurale
16. PIL pro capite rurale
2. Indicatori di risultato di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b)
2.
1. Percentuale del sostegno diretto al reddito agricolo
2. Fluttuazioni del reddito agricolo
per tipo di azienda agricola
per dimensione economica
3. Valore aggiunto dei produttori primari nella catena alimentare
4. Esportazioni agricole dell'UE
quota delle esportazioni agricole dell'UE sulle esportazioni mondiali
quota dei prodotti finali sulle esportazioni agricole dell'UE
5. Intervento pubblico: % del volume dei prodotti acquistati all'intervento pubblico per l'ammasso sulla produzione totale dell'UE
6. Ammasso privato: % del volume dei prodotti oggetto di ammasso privato sulla produzione totale dell'UE
7. Restituzioni all'esportazione: % del volume dei prodotti esportati con restituzioni all'esportazione sulla produzione totale dell'UE
8. Prezzi delle merci dell'UE rispetto ai prezzi mondiali (ripartiti per tipo di prodotto)
9. Valore della produzione oggetto dei regimi di qualità dell'UE rispetto al valore totale della produzione agricola e alimentare
10. Importanza dell'agricoltura biologica
quota di superficie utilizzata per l'agricoltura biologica sul totale della superficie agricola utilizzata (SAU)
quota di animali di allevamenti biologici sul totale del bestiame di allevamento
11. Diversificazione delle colture
a livello di azienda agricola (numero di aziende agricole ripartite per numero di colture e dimensioni)
a livello di regione
12. Percentuale di prati sul totale della SAU
13. Percentuale di aree di interesse ecologico (AIE) in terreni agricoli
14. Percentuale di superficie coltivata secondo pratiche di inverdimento
15. Emissioni nette di gas serra provenienti dai terreni agricoli
16. Diversità strutturale
in termini assoluti
in termini relativi
17. Indicatori di risultato supplementari di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione.
3. Indicatori di prodotto di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c)
Numero di agricoltori
Numero di ettari
Numero di agricoltori
Numero di ettari
Numero di agricoltori
Numero di unità alle quali sono concessi aiuti nazionali transitori (ettari/animali/altro)
Numero di agricoltori
Numero di ettari
Numero totale di agricoltori tenuti a osservare almeno un obbligo di inverdimento
Numero totale di ettari dichiarati da questi agricoltori
Numero di agricoltori esenti dall'obbligo di inverdimento suddivisi tra: agricoltori biologici/esenti dalla diversificazione delle colture/esenti dall'obbligo di applicazione delle AIE
Numero di ettari dichiarati da questi agricoltori (agricoltori biologici/esenti dalla diversificazione delle colture/esenti dall'obbligo di applicazione delle AIE)
Numero di agricoltori soggetti alla diversificazione delle colture (con 2 colture; con 3 colture)
Numero di ettari di seminativi dichiarati dagli agricoltori soggetti alla diversificazione delle colture (con 2 colture; con 3 colture)
Numero di agricoltori con prati permanenti che entrano nel calcolo del rapporto
Numero di ettari coperti da prati permanenti dichiarati dagli agricoltori che entrano nel calcolo del rapporto
Numero di agricoltori con prati permanenti in zone definite sensibili dal punto di vista ambientale
Numero di ettari coperti da prati permanenti sensibili dal punto di vista ambientale dichiarati da questi agricoltori
Numero di ettari di prati permanenti definiti sensibili dal punto di vista ambientale (totale)
Numero di agricoltori soggetti ai requisiti delle AIE
Numero di ettari di terreni a seminativo dichiarati dagli agricoltori soggetti alle AIE
Numero di ettari dichiarati dagli agricoltori come AIE, ripartiti per tipo di AIE
Numero di agricoltori che applicano misure equivalenti (sistemi di certificazione o misure agroambientali e climatiche)
Numero di ettari dichiarati dagli agricoltori che applicano misure equivalenti (sistemi di certificazione o misure agroambientali e climatiche)
Numero di agricoltori
Numero di ettari
Numero di agricoltori
Numero di ettari
Numero dei beneficiari del sostegno accoppiato facoltativo (suddivisi per settore)
Quantitativi ammissibili (numero di ettari/numero di animali suddivisi per settore)
Numero di ettari
Numero di animali
Numero di agricoltori
Numero di ettari
Numero di agricoltori
Numero di ettari
Volume
Durata
Volume
Durata
Volume dei prodotti esportati con restituzioni all'esportazione
[secondo i casi]
% della produzione commercializzata dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni di organizzazioni di produttori
Numero dei beneficiari finali del programma di distribuzione del latte nelle scuole
Numero dei beneficiari finali del programma Frutta nelle scuole
Numero di ettari dei nuovi impianti viticoli
Numero di ettari dei vigneti ristrutturati
Numero dei progetti di promozione nel settore vitivinicolo
Numero dei progetti di investimento e delle misure innovatrici
Numero di ettari soggetti alla condizionalità
Quota dei pagamenti della PAC soggetti alla condizionalità
Indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo
Numero delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite
Numero di ettari (totale e in fase di conversione)
Numero di operatori biologici certificati registrati
Numero di programmi (all'interno e all'esterno dell'UE)
Numero di nuove organizzazioni proponenti
Numero di agricoltori beneficiari
3. Sviluppo Rurale
Gli indicatori di prodotto specificati nel regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione.
4. Indicatori di contesto di cui all'articolo 1, primo comma, lettera d) Gli indicatori specificati nel regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione.