Decisione della Commissione del 18 dicembre 2013 recante modifica delle decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE per quanto attiene ai settori e ai sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio [notificata con il numero C(2013) 9186] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/9/UE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2014/9@2013-12-18/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, in particolare l’articolo 10 bis, paragrafi 1 e 13,
considerando quanto segue:
(1) A norma della decisione 2003/87/CE, la decisione 2010/2/UE della Commissione stabilisce un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
(2) A norma dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, la decisione 2011/278/UE della Commissione stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita di quote di emissioni.
(3) Ogni anno è possibile aggiungere un settore o sottosettore all’elenco dei settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio qualora si sia dimostrato mediante una relazione analitica che tale settore o sottosettore soddisfa i criteri di cui ai paragrafi da 14 a 17 dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, in seguito a una modifica avente un impatto sostanziale sulle attività del settore o sottosettore.
(4) Alcuni settori che non sono stati ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al livello NACE-4 nella decisione 2010/2/UE sono stati disaggregati e sono stati valutati alcuni sottosettori corrispondenti che presentano alcune specifiche caratteristiche distintive aventi un impatto notevolmente diverso dal resto del settore.
(5) Per quanto riguarda i sottosettori Farina, semolino e fiocchi di patate, Patate conservate ma non nell’aceto o acido acetico, congelate nonché Siero di latte in polvere, granuli o in altre forme solide, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti, tale riesame ha dimostrato che sono chiaramente distinti da altri sottosettori sulla base di caratteristiche specifiche e che soddisfano i criteri quantitativi di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 15, della direttiva 2003/87/CE. È pertanto opportuno aggiungere tali sottosettori all’elenco di settori o sottosettori ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
(6) Per quanto attiene al sottosettore Parti di alberi di trasmissione e manovelle (fucinatura libera di acciaio), tale riesame ha altresì dimostrato che è chiaramente distinto da altri sottosettori sulla base di caratteristiche specifiche e che soddisfa il criterio quantitativo di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 16, lettera b), della direttiva 2003/87/CE. È pertanto opportuno aggiungere tale sottosettore all’elenco di settori o sottosettori ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
(7) Nel 2012 sono stati riesaminati i settori Produzione di gesso e Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia (rispettivamente codici NACE 2653 e 2662). Detto riesame qualitativo ha dimostrato le complesse caratteristiche del mercato, come gli scambi crescenti, in particolare una tendenza all’incremento nelle importazioni provenienti da paesi aventi costi di produzione inferiori e una maggiore pressione concorrenziale internazionale a fronte di modesti margini di profitto per gli anni esaminati, il che riduce la capacità degli impianti di investire nella riduzione di emissioni. Sulla base dell’impatto combinato di tali fattori è opportuno ritenere detti settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e quindi aggiungerli all’elenco dei settori e sottosettori ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
(8) È pertanto necessario modificare di conseguenza le decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE.
(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1 Modifiche della decisione 2010/2/UE
L’allegato I della decisione 2010/2/UE è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2 Modifiche della decisione 2011/278/UE
L’allegato I della decisione 2011/278/UE è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013 Per la Commissione Connie Hedegaard Membro della Commissione
ANNEX
ALLEGATO I
L’allegato della decisione 2010/2/UE è modificato come segue:
1. La sezione 2 è modificata come segue:
1. a)
Prima della voce 15331427 sono inserite le seguenti voci: Codice Prodcom Descrizione 15311230 Farina, semolino e fiocchi di patate 15311250 Patate conservate ma non nell’aceto o acido acetico, congelate
b)
Dopo la voce 155154 è inserita la seguente voce: Codice Prodcom Descrizione 15515533 Siero di latte in polvere, granuli o in altre forme solide, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti
c)
Dopo la voce 26821620 è inserita la seguente voce: Codice Prodcom Descrizione 28401133 Parti di alberi di trasmissione e manovelle (fucinatura libera di acciaio)
2. Alla sezione 3, dopo la voce 2640 sono inserite le seguenti voci: Codice Prodcom Descrizione 2653 Produzione di gesso 2662 Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia.
ALLEGATO II
All’allegato I della decisione 2011/278/UE le voci corrispondenti ai parametri di riferimento per Gesso, Gesso secondario essiccato e Cartongesso sono sostituite come di seguito: Prodotti per cui è stato definito un parametro di riferimento Definizione dei prodotti inclusi Definizione dei processi e delle emissioni inclusi (limiti del sistema) Esposizione alla rilocalizzazione del carbonio determinata ai sensi della decisione 2010/2/UE per gli anni 2013 e 2014 Valore del parametro di riferimento (quote/t) Gesso Gessi costituiti da gesso calcinato o solfato di calcio (compresi quelli per edilizia, per l’apprettatura di tessuti o carta, utilizzati in odontoiatria e per la bonifica di terreni), in tonnellate di stucco. Il gesso alfa non è incluso in questo parametro di riferimento Sono inclusi tutti i processi correlati, direttamente o indirettamente, alle fasi di produzione: macinazione, essiccazione e calcinazione sì 0,048, Gesso secondario essiccato Gesso secondario essiccato (gesso sintetico, sottoprodotto riciclato dell’industria elettrica, o materiali riciclati provenienti dai rifiuti edilizi e di demolizione) espresso in tonnellate di prodotto Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, all’essiccazione di gesso secondario sì 0,017, Cartongesso Questo parametro riguarda tavole, lastre, pannelli, piastrelle e articoli simili di gesso o di composizioni a base di gesso, unicamente (non) rivestiti o rinforzati con carta o cartone, ad esclusione degli articoli agglomerati con gesso, ornate (in tonnellate di stucco). Le lastre di gesso con fibre ad alta densità non rientrano in questo parametro di riferimento Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle fasi di produzione: macinazione, essiccazione, calcinazione e essiccazione delle tavole. Ai fini della determinazione delle emissioni indirette, viene preso in considerazione unicamente il consumo di elettricità delle pompe di calore utilizzate in fase di essiccazione sì 0,131.