Decisione (UE) 2015/1211 del Consiglio del 20 luglio 2015 che definisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio riguardo all'adesione della Repubblica del Kazakhstan all'Organizzazione mondiale del commercio
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2015/1211@2015-07-20/it
Indice
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) Il 29 gennaio 1996 il governo della Repubblica del Kazakhstan ha presentato una domanda di adesione all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (accordo di Marrakesh), a norma dell'articolo XII di tale accordo.
(2) Il 6 febbraio 1996 è stato istituito un gruppo di lavoro sull'adesione della Repubblica del Kazakhstan, con l'incarico di concordare condizioni di adesione accettabili per la Repubblica del Kazakhstan e per tutti i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
(3) La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione un'ampia serie di impegni di apertura del mercato da parte della Repubblica del Kazakhstan, che soddisfa le richieste dell'Unione relative a tariffe, dazi all'esportazione e scambi di servizi.
(4) Tali impegni figurano ora nel protocollo di adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC (protocollo di adesione).
(5) Si prevede che l'adesione all'OMC darà un contributo positivo e durevole al processo di riforma economica e allo sviluppo sostenibile nella Repubblica del Kazakhstan.
(6) È quindi opportuno approvare il protocollo di adesione.
(7) L'articolo XII dell'accordo di Marrakesh dispone che le condizioni di adesione debbano essere concordate tra lo Stato aderente e l'OMC e approvate, per l'OMC, dalla conferenza ministeriale dell'OMC. L'articolo IV, paragrafo 2, di tale accordo dispone che negli intervalli tra una riunione e l'altra della conferenza ministeriale le sue funzioni siano esercitate dal Consiglio generale dell'OMC.
(8) È opportuno definire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'OMC riguardo all'adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale per il commercio riguardo all'adesione della Repubblica del Kazakhstan all'Organizzazione mondiale del commercio è a favore dell'adesione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2015 Per il Consiglio Il presidente F. Mogherini