Regolamento (UE) 2015/165 della Commissione del 3 febbraio 2015 che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido lattico, Lecanicillium muscarium ceppo Ve6, chitosano cloridrato e Equisetum arvense L. in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Grado B
mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.
Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2015/165@2015-02-03/it
Indice
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Dato che per l'acido lattico, il Lecanicillium muscarium ceppo Ve6, il chitosano cloridrato e l'Equisetum arvense L. non sono stati fissati LMR specifici e dato che tali sostanze non sono state inserite nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
(2) Il chitosano cloridrato è approvato come sostanza di base in conformità al regolamento n. 1107/2009. Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014, la Commissione ritiene opportuno l'inserimento di tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
(3) L'Equisetum arvense L. è approvato come sostanza di base in conformità al regolamento n. 1107/2009. Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 462/2014, la Commissione ritiene opportuno l'inserimento di tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
(4) L'acido lattico è approvato come additivo alimentare in conformità al regolamento n. 1333/2008. Visto il regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, la Commissione ritiene opportuno l'inserimento dell'acido lattico nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
(5) Per quanto riguarda il Lecanicillium muscarium ceppo Ve6, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'Autorità) ha concluso che è opportuno inserirlo nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
(6) Sulla base della conclusione dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR risultano conformi alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato IV sono aggiunte in ordine alfabetico le voci: acido lattico (2), Lecanicillium muscarium ceppo Ve6, chitosano cloridrato ed Equisetum arvense L..
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker