Regolamento di esecuzione (UE) 2015/185 della Commissione del 2 febbraio 2015 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2015/185@2015-02-02/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Heinz Zourek Direttore generale della Fiscalità e unione doganale
ANNEX
ALLEGATO
Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione (1) (2) (3) Prodotto di colore rosso, viscoso, contenente fragole (frutti interi o a pezzi), costituito da (% in peso): 21039090 Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 2103, 210390 e 21039090. La classificazione nel capitolo 20 è esclusa in quanto si tratta di una preparazione a base di frutta utilizzata come salsa [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 2103, lettera A), terzo paragrafo]. Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 21039090 come salsa. 38, 48, 13, e piccole quantità di pectina e acido citrico. Durante il processo di produzione gli ingredienti sono mescolati e cotti a pressione ridotta per ridurre il tenore di acqua. Il prodotto è presentato in un sacchetto di plastica da 2 kg e utilizzato come salsa, ad esempio per i dessert.
fragole
zucchero
acqua