Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2015 della Commissione dell'11 novembre 2015 che stabilisce norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure per l'analisi dei rating creditizi esterni a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2015/2015@2015-11-11/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), in particolare l'articolo 44, paragrafo 4 bis, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) Le analisi supplementari dell'idoneità dei rating creditizi esterni di cui all'articolo 44, paragrafo 4 bis, della direttiva 2009/138/CE dovrebbero costituire un'attività essenziale e importante nell'ambito del sistema di gestione dei rischi in quanto attenuano i rischi collegati al calcolo delle riserve tecniche e del requisito patrimoniale di solvibilità.
(2) Dato che le analisi supplementari fanno parte del sistema di gestione dei rischi, i loro aspetti procedurali devono riflettersi nella politica di gestione dei rischi delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 41, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE.
(3) La natura, la portata e la complessità delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere tenute presenti quando tali imprese includono gli aspetti procedurali delle analisi supplementari nelle loro politiche di gestione dei rischi e documentano i risultati di tali analisi e il modo in cui sono svolte.
(4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.
(5) L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Politica di gestione dei rischi
Ai fini della verifica dell'idoneità dei rating creditizi esterni utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche e del requisito patrimoniale di solvibilità tramite le analisi supplementari di cui all'articolo 44, paragrafo 4 bis, della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione includono nella loro politica di gestione dei rischi:
a) la portata e la frequenza delle analisi supplementari;
b) il modo in cui le analisi supplementari sono realizzate, comprese le ipotesi su cui sono basate;
c) la frequenza del riesame periodico delle analisi supplementari e le condizioni che richiedono un riesame ad hoc di tali analisi.
Articolo 2 Compiti della funzione di gestione dei rischi
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione garantiscono che la funzione di gestione dei rischi comprenda le analisi supplementari conformemente alla politica di gestione dei rischi di cui all'articolo 1 e tenga debitamente conto dei risultati di tali analisi nel calcolo delle riserve tecniche e del requisito patrimoniale di solvibilità.
Articolo 3 Informazioni utilizzate per le analisi supplementari
Quando effettuano le analisi supplementari, le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano informazioni aggiornate provenienti da fonti attendibili.
Articolo 4 Riesame delle analisi supplementari
1. Conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione riesaminano almeno una volta l'anno le analisi supplementari.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione procedono inoltre ad un riesame ad hoc delle analisi supplementari ogniqualvolta si verifichi una delle condizioni di cui all'articolo 1, lettera c), o se le ipotesi sottese a tali analisi non sono più valide.
Articolo 5 Documentazione
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione documentano:
a) in che modo le analisi supplementari sono realizzate e i loro risultati;
b) in che misura è tenuto conto dei risultati delle analisi supplementari nel calcolo delle riserve tecniche e del requisito patrimoniale di solvibilità.
Articolo 6 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker